14.2017.6
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Riduzione del salario contestata dal dipendente. Eccezione d’inadempimento contrattuale. Tasso degli interessi di mora
11 maggio 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.6
Lugano
11 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 13 settembre 2016 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1,
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 gennaio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La RE 1 quale datrice di lavoro e CO 1 in
veste di lavoratore hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro (doc.
B) di durata indeterminata a partire dal 1° febbraio 2014, in forza del quale
il dipendente è stato assunto dalla società nel ruolo di “responsabile commerciale”. Il salario pattuito prevedeva una remunerazione di fr. 5'000.–
lordi per tredici mensilità aumentati successivamente a fr. 5'400.– lordi
(pari a fr. 5'039.– netti).
Fatti
B. Con una comunicazione interna del 27 gennaio 2016, la RE 1 ha
comunicato a tutti i suoi dipendenti che, a fronte della difficile situazione
economica e alfine di evitare dei licenziamenti, avrebbe provveduto a una “riduzione generalizzata” degli stipendi e ciò, dove possibile, già a partire dal mese in corso.
Avendo constatato che il proprio stipendio mensile era stato diminuito a fr. 4'150.–
lordi (pari a fr. 4'013.95 netti), il 22 febbraio 2016 CO 1 ha comunicato
alla convenuta – per il tramite del suo patrocinatore – di non aver mai autorizzato
tale riduzione salariale, chiedendo che gli venisse corrisposta la differenza
indebitamente trattenuta. Con risposta del 29 febbraio 2016 la RE 1 ha rifiutato
tale richiesta, sostenendo che le modifiche apportate al contratto di lavoro
erano state preventivamente discusse col dipendente, il quale le avrebbe
accettate senza riserve. Il 3 marzo 2016 CO 1 ha ribadito la sua posizione,
rendendo in particolare attenta la società sulla clausola prevista dal
contratto di lavoro, secondo cui per la loro validità le modifiche allo stesso
necessitano la forma scritta. Con lettera raccomandata (a mano) del 31 marzo
2016, la RE 1 ha rescisso il rapporto di lavoro con CO 1 per la fine del mese
di maggio 2016, dispensandolo dal presentarsi sul posto di lavoro già dal 1° aprile
2016.
C. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 giugno 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'555.05
oltre agli interessi del 6% dal 1° giugno 2016, indicando quale titolo di credito:
“differenza non pagata
stipendi da gennaio a maggio 2016: fr. 1'025.55 x 5 = fr. 5'127.75
(netta) + differenza 13a = fr. 427.30 (netta), tutti i contributi sociali
mancanti a carico di RE 1”.
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13
settembre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 10 ottobre 2016.
E. Statuendo con decisione del 5 gennaio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 500.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 gennaio 2017 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 1° febbraio 2017 il presidente
della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. La controparte non
ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
della Fabbroni Vini Sagl il 10 gennaio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo
giorno del termine, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido
riconoscimento di debito il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti
accluso all’istanza, non lasciandosi convincere dall’argomentazione della RE 1
secondo cui CO 1 avrebbe aderito, unitamente agli altri dipendenti, alle proposte
di ristrutturazione aziendale e quindi alla riduzione del proprio stipendio,
considerata una mera allegazione di parte non suffragata da alcun riscontro
oggettivo. Al magistrato è apparso inoltre “peculiare” che la convenuta
non abbia – data l’importanza delle misure da attuare per la propria sopravvivenza
– raccolto l’adesione scritta di tutti i suoi dipendenti, limitandosi invece a
raccogliere consensi verbali mai formalizzati. Il Pretore ha infine ritenuto
che le pretese inadempienze lavorative dell’istante riguardano questioni di
merito che esulano dalla propria competenza, non senza aggiungere come le
lamentele sollevate dalla RE 1 nei confronti di CO 1 siano comunque basate su
affermazioni dell’escussa stessa o di persone a lei riconducibili.
4.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver accertato in modo manifestamente
errato i fatti di causa, in particolare per quanto concerne la valutazione
della documentazione da essa prodotta. Ribadisce che la modifica del salario è
stata convenuta con CO 1 contestualmente a una rivalutazione del suo ruolo di
responsabile commerciale, nel quadro della riorganizzazione generale del
personale e degli stipendi dovuta alla crisi economica. Al proposito, l’escussa
fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei suoi dipendenti, da
cui si evince che il personale era stato informato in merito al
ridimensionamento dei salari per garantire il mantenimento dei posti di lavoro. Per quanto attiene all’inadempimento
contrattuale dell’istante già eccepito in prima sede, la
RE 1 rileva di non essersi limitata a sostenere la propria allegazione, ma di
averne fornito la prova producendo le dichiarazioni e gli scritti di diffida
che, a suo dire, non costituiscono una mera dichiarazione di parte.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Il
contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima
come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del
salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non
sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione
lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale
federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010,
consid. 3.2 con rinvii; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
5.2
Nella
fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della RE 1 sul “contratto di lavoro a durata indeterminata” (doc. B annesso all’istanza), sottoscritto con la convenuta con
effetto a partire dal 1° febbraio 2014, unitamente ai fogli paga dal novembre
del 2015 al maggio del 2016 (doc. D2-D8). Da quest’ultimi
si evince che perlomeno dal 1° luglio 2015 CO 1 percepiva un salario annuo di fr. 70'200.–
(cfr. certificato personale LPP, doc. C), pari a fr. 5'400.– lordi mensili
(per un netto complessivo di fr. 5'039.50, come si evince dai doc. D2
e D3). A partire dal gennaio 2016 la datrice di lavoro gli ha però
versato solo fr. 4'013.95 mensili netti (doc. D4-D8).
In sé, il suddetto contratto di lavoro costituisce pertanto un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per la differenza tra quanto dovuto (fr. 5'039.50)
e quanto versato (fr. 4'013.95) per i mesi dal gennaio al maggio del 2016, ovvero fr. 5'127.75
(fr. 1'025.55 x 5), oltre alla quota parte di
tredicesima di fr. 427.30 netti (5/12 di fr. 5'039.50
./. fr. 4'013.95, doc. G), che sommati ascendono all’importo di fr. 5'555.05
posto in esecuzione.
Gli
interessi di mora possono tuttavia essere riconosciuti solo al tasso legale del
5% (art. 104 cpv. 1 CO), l’escutente
non avendo giustificato la propria domanda di applicare il tasso superiore del 6%.
S’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente
il reclamo su questo punto e di riformare il giudizio di primo grado nel senso
dell’ammissione parziale dell’istanza limitatamente a fr. 5'555.05 oltre
agli interessi del 5% dal 1° giugno 2016, che corrisponde alla data indicata
nel precetto esecutivo – vincolante per la Camera (art. 58 cpv. 1 CPC) –, data successiva
alla scadenza dell’ultima
differenza di salario dovuta a fine del maggio del 2016 (art. 323 cpv. 1 CO).
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (D. Staehelin, op. cit.,
n. 87 seg. ad art. 82).
6.1
Nel
caso specifico, la reclamante ribadisce in questa sede che la modifica
salariale è avvenuta sulla base di un “preciso e indiscusso accordo”
con CO 1 nel quadro della rivalutazione del suo ruolo di responsabile
commerciale. Oltre a ciò, la RE 1 eccepisce nuovamente le gravi inadempienze
contrattuali dell’istante nello svolgimento delle mansioni assegnategli.
6.2
La RE 1 non ha prodotto alcun documento firmato da CO 1 per cui egli
acconsentirebbe a una modifica del contratto di lavoro originario nel senso di
una riduzione del suo salario di fr. 1'025.55 mensili netti (fr. 5'039.50
./. fr. 4'013.95) a decorrere dal 1° gennaio 2016. La datrice di lavoro
sostiene però che CO 1 abbia accettato tacitamente tale modifica.
a) Ora,
il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario convenuto (art. 322 cpv. 1 CO).
Non può ridurlo unilateralmente, cioè senza il consenso del dipendente o una clausola
contrattuale che glielo consenta (tra tante: sentenze del Tribunale federale
4A_552/2013 del 4 marzo
2014, consid. 4.1,4A_511/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 5.1 e 4A_216/2013
del 29 luglio 2013, consid. 6.3). In pendenza di un contratto,
le parti possono diminuire di comune accordo lo stipendio solo per i mesi
futuri (Wyler/Heinzer,
Droit du travail, 3a ed. 2014,
pag. 278 e seg.). Un accordo
tacito del lavoratore (nel senso dell’art. 6 CO) a una riduzione
salariale è riconosciuta solo in casi eccezionali allorquando, secondo le regole
della buona fede, del diritto o dell’equità, ci si deve attendere una reazione di
disaccordo da parte del lavoratore (sentenza del Tribunale federale 4A_434/2014
del 27 marzo 2015 consid. 3.2 con riferimenti). Di regola, un consenso tacito è
ammesso in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio entro tre mesi (sentenza
del Tribunale federale 4A_223/2010 del 12 luglio 2010, consid. 2.1.2; Portmann/Dobreva, Stillschweigende Zustimmung des Arbeitnehmers zur Lohnreduktion
durch den Arbeitgeber, ARV 2015
pag. 271, con rinvii).
b) Nel
caso concreto è pacifico che CO 1 ha prontamente contestato – per il tramite
del suo patrocinatore – la riduzione effettiva del suo stipendio di gennaio
2016.
(doc. E1) e quindi anche la “comunicazione
a tutti i dipendenti” del 27 gennaio 2016 relativa a una riduzione
generalizzata degli stipendi (doc. I). Non risulta pertanto che l’istante,
diversamente dai suoi colleghi, abbia accettato – men che meno tacitamente – una
simile modifica, né la RE 1 l’ha reso verosimile. D’altronde, secondo il contratto
di lavoro (doc. B ad n. 18) le modifiche apportate allo stesso avrebbero
necessitato la forma scritta per essere valide. Al proposito le dichiarazioni
dei dipendenti della società (doc. 4) e della responsabile del personale (doc.
5) non soccorrono in aiuto dell’escussa: oltre a essere state redatte a seguito
dell’avvio dell’esecuzione, esse non possono ad ogni modo derogare alle
condizioni previste dal contratto sottoscritto tra la RE 1 e CO 1. Ne discende
che, a prescindere dalla necessità della società di ricorrere a una revisione
degli stipendi per la propria sopravvivenza, la riduzione del salario operata
unilateralmente dalla datrice di lavoro non è da attribuire a un accordo intervenuto
fra le parti, bensì a un comportamento anti contrattuale della RE 1. Sotto
questo aspetto, il reclamo è infondato.
6.3
La
RE 1 ribadisce poi nuovamente come CO 1 si fosse a più riprese dimostrato
gravemente inadempiente nello svolgimento delle mansioni assegnategli (reclamo,
pag. 3 in fine), ritenendo al proposito che l’adeguamento dello stipendio fosse
da attribuire alla modifica del suo ruolo all’interno della società (reclamo,
pag. 4 ad 3). Al proposito, la reclamante rinvia alla dichiarazione redatta
dalla responsabile del personale e della contabilità (doc. 5).
a) Ora,
a prescindere dal fatto che, come visto, non risulta essere stata apportata
alcuna modifica al contratto sottoscritto tra la RE 1 e CO 1, la reclamante ha
reso verosimile di essersi lamentata con il suo dipendente prima della
riduzione del salario solo in un’occasione, ovvero con la email del 9 dicembre
2015.
(doc. 6 accluso alle osservazioni all’istanza). Tali lamentele si
riferiscono principalmente ad un cambiamento dell’atteggiamento di CO 1 all’interno
della società, che la stessa RE 1 diffidava a far cessare, invitandolo in
conclusione e tra le altre cose ad essere “maggiormente flessibile e collaborativo” in un periodo di crisi economica che non le consentiva di assumere
nuovi dipendenti.
b) Nondimeno,
anche qualora CO 1 non avesse ottemperato ai propri compiti previsti dal
contratto, va rilevato che il rendimento qualitativo o quantitativo del lavoro
svolto non ha influsso sulla commisurazione del salario mensile pattuito fra le
parti e non autorizza né a un aumento né a una diminuzione dello stesso. Quest’ultima
possibilità è infatti prevista solo nei casi (esclusi quelli che rientrano tra
quelli sanciti dall’art. 324a cpv. 1 CO) in cui il lavoratore è pagato a tempo
(“Zeitlohnarbeit”), e non presta né recupera le ore stabilite contrattualmente, ciò che
non corrisponde evidentemente al caso concreto. Una prestazione lavorativa
insufficiente può semmai, a determinate condizioni, essere qualificata come una
violazione del dovere di diligenza ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO e
giustificare quindi una pretesa risarcitoria del datore di lavoro (art. 321e
CO) la quale, nei limiti dell’art. 323b cpv. 2 CO, può essere compensata
con la pretesa salariale (Adrian
Staehelin in: Zürcher Kommentar,
OR, Teilband V 2c, 2006, n. 5 ad art. 322 CO; D. Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82). Tutto ciò premesso,
nel caso concreto l’asserita scarsa qualità del lavoro svolto dall’istante non
può giustificare la riduzione salariale da parte della RE 1, la quale, d’altra
parte, non ha eccepito la compensazione delle differenze di salario con un suo
eventuale danno. Ne discende che anche sotto questo aspetto il reclamo,
infondato, va respinto, fermo restando il suo accoglimento limitatamente al
tasso degli interessi di mora (sopra, consid. 5.2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, che non ha presentato osservazioni, non essendo
incorsa in spese in questa sede. Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso
dal Pretore, il dispositivo sulle spese processuali può rimanere invariato.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'555.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente
a fr. 5'555.05 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2016.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).