Lexipedia

Decisione

14.2017.6

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Riduzione del salario contestata dal dipendente. Eccezione d’inadempimento contrattuale. Tasso degli interessi di mora

11 maggio 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con una comunicazione interna del 27 gennaio 2016, la RE 1 ha

comunicato a tutti i suoi dipendenti che, a fronte della difficile situazione

economica e alfine di evitare dei licenziamenti, avrebbe provveduto a una “riduzione generalizzata” degli stipendi e ciò, dove possibile, già a partire dal mese in corso.

Avendo constatato che il proprio stipendio mensile era stato diminuito a fr. 4'150.–

lordi (pari a fr. 4'013.95 netti), il 22 febbraio 2016 CO 1 ha comunicato

alla convenuta – per il tramite del suo patrocinatore – di non aver mai autorizzato

tale riduzione salariale, chiedendo che gli venisse corrisposta la differenza

indebitamente trattenuta. Con risposta del 29 febbraio 2016 la RE 1 ha rifiutato

tale richiesta, sostenendo che le modifiche apportate al contratto di lavoro

erano state preventivamente discusse col dipendente, il quale le avrebbe

accettate senza riserve. Il 3 marzo 2016 CO 1 ha ribadito la sua posizione,

rendendo in particolare attenta la società sulla clausola prevista dal

contratto di lavoro, secondo cui per la loro validità le modifiche allo stesso

necessitano la forma scritta. Con lettera raccomandata (a mano) del 31 marzo

2016, la RE 1 ha rescisso il rapporto di lavoro con CO 1 per la fine del mese

di maggio 2016, dispensandolo dal presentarsi sul posto di lavoro già dal 1° aprile

2016.

C. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 giugno 2016 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'555.05

oltre agli interessi del 6% dal 1° giugno 2016, indicando quale titolo di credito:

“differenza non pagata

stipendi da gennaio a maggio 2016: fr. 1'025.55 x 5 = fr. 5'127.75

(netta) + differenza 13a = fr. 427.30 (netta), tutti i contributi sociali

mancanti a carico di RE 1”.

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13

settembre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 10 ottobre 2016.

E. Statuendo con decisione del 5 gennaio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 500.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 gennaio 2017 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annulla­­mento

e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 1° febbraio 2017 il presidente

della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. La controparte non

ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 20 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice

della Fabbroni Vini Sagl il 10 gennaio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo

giorno del termine, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido

riconoscimento di debito il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti

accluso all’istanza, non lasciandosi convincere dall’argomentazione della RE 1

secondo cui CO 1 avrebbe aderito, unitamente agli altri dipendenti, alle proposte

di ristrutturazione aziendale e quindi alla riduzione del proprio stipendio,

considerata una mera allegazione di parte non suffragata da alcun riscontro

oggettivo. Al magistrato è apparso inoltre “peculiare” che la convenuta

non abbia – data l’importanza delle misure da attuare per la propria sopravvivenza

– raccolto l’adesione scritta di tutti i suoi dipendenti, limitandosi invece a

raccogliere consensi verbali mai formalizzati. Il Pretore ha infine ritenuto

che le pretese inadempienze lavorative dell’istante riguardano questioni di

merito che esulano dalla propria competenza, non senza aggiungere come le

lamentele sollevate dalla RE 1 nei confronti di CO 1 siano comunque basate su

affermazioni dell’escussa stessa o di persone a lei riconducibili.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver accertato in modo manifestamente

errato i fatti di causa, in particolare per quanto concerne la valutazione

della documentazione da essa prodotta. Ribadisce che la modifica del salario è

stata convenuta con CO 1 contestualmente a una rivalutazione del suo ruolo di

responsabile commerciale, nel quadro della riorganizzazione generale del

personale e degli stipendi dovuta alla crisi economica. Al proposito, l’escussa

fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei suoi dipendenti, da

cui si evince che il personale era stato informato in merito al

ridimensionamento dei salari per garantire il mantenimento dei posti di lavoro. Per quanto attiene all’inadempimento

contrattuale dell’istan­­te già eccepito in prima sede, la

RE 1 rileva di non essersi limitata a sostenere la propria allegazione, ma di

averne fornito la prova producendo le dichiarazioni e gli scritti di diffida

che, a suo dire, non costituiscono una mera dichiarazione di parte.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Il

contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima

come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del

salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non

sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione

lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale

federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010,

consid. 3.2 con rinvii; D. Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

5.2

Nella

fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della RE 1 sul “contratto di lavoro a durata indeterminata” (doc. B annesso all’istanza), sottoscritto con la convenuta con

effetto a partire dal 1° febbraio 2014, unitamente ai fogli paga dal novembre

del 2015 al maggio del 2016 (doc. D2-D8). Da quest’ultimi

si evince che perlomeno dal 1° luglio 2015 CO 1 percepiva un salario annuo di fr. 70'200.–

(cfr. certificato personale LPP, doc. C), pari a fr. 5'400.– lordi mensili

(per un netto complessivo di fr. 5'039.50, come si evince dai doc. D2

e D3). A partire dal gennaio 2016 la datrice di lavoro gli ha però

versato solo fr. 4'013.95 mensili netti (doc. D4-D8).

In sé, il suddetto contratto di lavoro costituisce pertanto un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per la differenza tra quanto dovuto (fr. 5'039.50)

e quanto versato (fr. 4'013.95) per i mesi dal gennaio al maggio del 2016, ovvero fr. 5'127.75

(fr. 1'025.55 x 5), oltre alla quota parte di

tredicesima di fr. 427.30 netti (5/12 di fr. 5'039.50

./. fr. 4'013.95, doc. G), che sommati ascendono al­l’importo di fr. 5'555.05

posto in esecuzione.

Gli

interessi di mora possono tuttavia essere riconosciuti solo al tasso legale del

5% (art. 104 cpv. 1 CO), l’escutente

non avendo giustificato la propria domanda di applicare il tasso superiore del 6%.

S’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente

il reclamo su questo punto e di riformare il giudizio di primo grado nel senso

dell’ammissione parziale dell’istanza limitatamente a fr. 5'555.05 oltre

agli interessi del 5% dal 1° giugno 2016, che corrisponde alla data indicata

nel precetto esecutivo – vincolante per la Camera (art. 58 cpv. 1 CPC) –, data successiva

alla scadenza dell’ultima

differenza di salario dovuta a fine del maggio del 2016 (art. 323 cpv. 1 CO).

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (D. Staehelin, op. cit.,

n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nel

caso specifico, la reclamante ribadisce in questa sede che la modifica

salariale è avvenuta sulla base di un “preciso e indiscusso accordo”

con CO 1 nel quadro della rivalutazione del suo ruolo di responsabile

commerciale. Oltre a ciò, la RE 1 eccepisce nuovamente le gravi inadempienze

contrattuali dell’istante nello svolgimento delle mansioni assegnategli.

6.2

La RE 1 non ha prodotto alcun documento firmato da CO 1 per cui egli

acconsentirebbe a una modifica del contratto di lavoro originario nel senso di

una riduzione del suo salario di fr. 1'025.55 mensili netti (fr. 5'039.50

./. fr. 4'013.95) a decorrere dal 1° gennaio 2016. La datrice di lavoro

sostiene però che CO 1 abbia accettato tacitamente tale modifica.

a) Ora,

il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario convenuto (art. 322 cpv. 1 CO).

Non può ridurlo unilateralmente, cioè senza il consenso del dipendente o una clausola

contrattuale che glielo consenta (tra tante: sentenze del Tribunale federale

4A_552/2013 del 4 marzo

2014, consid. 4.1,4A_511/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 5.1 e 4A_216/2013

del 29 luglio 2013, consid. 6.3). In pendenza di un contratto,

le parti possono diminuire di comune accordo lo stipendio solo per i mesi

futuri (Wyler/Heinzer,

Droit du travail, 3a ed. 2014,

pag. 278 e seg.). Un accordo

tacito del lavoratore (nel senso dell’art. 6 CO) a una riduzione

salariale è riconosciuta solo in casi eccezionali allorquando, secondo le regole

della buona fede, del diritto o dell’equità, ci si deve attendere una reazione di

disaccordo da parte del lavoratore (sentenza del Tribunale federale 4A_434/2014

del 27 marzo 2015 consid. 3.2 con riferimenti). Di regola, un consenso tacito è

ammesso in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio entro tre mesi (sentenza

del Tribunale federale 4A_223/2010 del 12 luglio 2010, consid. 2.1.2; Portmann/Dobreva, Stillschweigende Zustimmung des Arbeitnehmers zur Lohnreduktion

durch den Arbeitgeber, ARV 2015

pag. 271, con rinvii).

b) Nel

caso concreto è pacifico che CO 1 ha prontamente contestato – per il tramite

del suo patrocinatore – la riduzione effettiva del suo stipendio di gennaio

2016.

(doc. E1) e quindi anche la “comunicazione

a tutti i dipendenti” del 27 gennaio 2016 relativa a una riduzione

generalizzata degli stipendi (doc. I). Non risulta pertanto che l’istante,

diversamente dai suoi colleghi, abbia accettato – men che meno tacitamente – una

simile modifica, né la RE 1 l’ha reso verosimile. D’altronde, secondo il contratto

di lavoro (doc. B ad n. 18) le modifiche apportate allo stesso avrebbero

necessitato la forma scritta per essere valide. Al proposito le dichiarazioni

dei dipendenti della società (doc. 4) e della responsabile del personale (doc.

5) non soccorrono in aiuto dell’escussa: oltre a essere state redatte a seguito

dell’av­­vio dell’esecuzione, esse non possono ad ogni modo derogare alle

condizioni previste dal contratto sottoscritto tra la RE 1 e CO 1. Ne discende

che, a prescindere dalla necessità della società di ricorrere a una revisione

degli stipendi per la propria sopravvivenza, la riduzione del salario operata

unilateralmente dalla datrice di lavoro non è da attribuire a un accordo intervenuto

fra le parti, bensì a un comportamento anti contrattuale della RE 1. Sotto

questo aspetto, il reclamo è infondato.

6.3

La

RE 1 ribadisce poi nuovamente come CO 1 si fosse a più riprese dimostrato

gravemente inadempiente nello svolgimento delle mansioni assegnategli (reclamo,

pag. 3 in fine), ritenendo al proposito che l’adeguamento dello stipendio fosse

da attribuire alla modifica del suo ruolo all’interno della società (reclamo,

pag. 4 ad 3). Al proposito, la reclamante rinvia alla dichiarazione redatta

dalla responsabile del personale e della contabilità (doc. 5).

a) Ora,

a prescindere dal fatto che, come visto, non risulta essere stata apportata

alcuna modifica al contratto sottoscritto tra la RE 1 e CO 1, la reclamante ha

reso verosimile di essersi lamentata con il suo dipendente prima della

riduzione del salario solo in un’occasione, ovvero con la email del 9 dicembre

2015.

(doc. 6 accluso alle osservazioni all’istanza). Tali lamentele si

riferiscono principalmente ad un cambiamento dell’atteggiamento di CO 1 all’interno

della società, che la stessa RE 1 diffidava a far cessare, invitandolo in

conclusione e tra le altre cose ad essere “maggiormente flessibile e collaborativo” in un periodo di crisi economica che non le consentiva di assumere

nuovi dipendenti.

b) Nondimeno,

anche qualora CO 1 non avesse ottemperato ai propri compiti previsti dal

contratto, va rilevato che il rendimento qualitativo o quantitativo del lavoro

svolto non ha influsso sulla commisurazione del salario mensile pattuito fra le

parti e non autorizza né a un aumento né a una diminuzione dello stesso. Quest’ultima

possibilità è infatti prevista solo nei casi (esclusi quelli che rientrano tra

quelli sanciti dall’art. 324a cpv. 1 CO) in cui il lavoratore è pagato a tempo

(“Zeitlohnarbeit”), e non presta né recupera le ore stabilite contrattualmente, ciò che

non corrisponde evidentemente al caso concreto. Una prestazione lavorativa

insufficiente può semmai, a determinate condizioni, essere qualificata come una

violazione del dovere di diligenza ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO e

giustificare quindi una pretesa risarcitoria del datore di lavoro (art. 321e

CO) la quale, nei limiti del­l’art. 323b cpv. 2 CO, può essere compensata

con la pretesa salariale (Adrian

Staehelin in: Zürcher Kommentar,

OR, Teilband V 2c, 2006, n. 5 ad art. 322 CO; D. Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82). Tutto ciò premesso,

nel caso concreto l’asserita scarsa qualità del lavoro svolto dall’istante non

può giustificare la riduzione salariale da parte della RE 1, la quale, d’altra

parte, non ha eccepito la compensazione delle differenze di salario con un suo

eventuale danno. Ne discende che anche sotto questo aspetto il reclamo,

infondato, va respinto, fermo restando il suo accoglimento limitatamente al

tasso degli interessi di mora (sopra, consid. 5.2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, che non ha presentato osservazioni, non essendo

incorsa in spese in questa sede. Sempre in considerazione del­l’esiguità della modifica di quanto deciso

dal Pretore, il dispositivo sulle spese processuali può rimanere invariato.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'555.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente

a fr. 5'555.05 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2016.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).