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Decisione

14.2017.62

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza che condanna il convenuto a pagare una somma contestualmente alla restituzione di un letto fornito all’istante

10 luglio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8 febbraio

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

di Taverne. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 febbraio 2017.

C. Statuendo con decisione del 3 aprile 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’11 aprile 2017 per ottenerne una rivalutazione “nella sua totalità”. Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’11 aprile 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più

presto il 4 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.

2.2

). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­mento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la sentenza 18 novembre

2016.

del Tribunale cantonale del Canton Zugo (Kantonsgericht des Kantons Zug) prodotta dall’istante, pas­sata in giudicato il 3 febbraio 2017, giustifica il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dall’escussa, la quale non vi ha opposto alcun

motivo giuridico valido.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ribadisce che il letto ordinato dall’istante, per il quale essa

chiede ora il rimborso dell’acconto già versato dietro la sua restituzione, è

un prodotto unico ed esclusivo, personalizzato secondo le scelte della cliente,

sicché non è possibile a suo giudizio accettare una sua sostituzione o la

restituzione della quota già versata. Inoltre – soggiunge la reclamante – i

danni riportati al letto, segnalati e documentati fotograficamente solo sei

giorni dopo la consegna, appaiono dovuti a un’azione esterna alla produzione,

ovvero al cane della cliente. Siccome i materassi, che quest’ultima mai ha

contestato, e la testata non potrebbero comunque essere sostituiti tra l’altro

per motivi d’igie­ne, la reclamante chiede che le venga riconosciuta la

possibilità di sostituire o di rimborsarle il solo contorno letto dietro pagamento

del saldo del prezzo dei materassi e della testata.

5.

Nel caso in esame, la reclamante non si confronta minimamente con la

motivazione della sentenza impugnata, e segnatamente sulla portata della sentenza 18 novembre 2016 del Kantonsgericht Zug. La sua motivazione è quindi insufficiente e potrebbe determinare

l’irricevibilità del reclamo. Sennonché la motivazione della sentenza impugnata

in merito alle censure sollevate dalla RE 1 già in prima sede è a sua volta

insufficiente, o perlomeno telegrafica, laddove il primo giudice si limita a

evidenziare che le osservazioni della convenuta non portano “alcun motivo giuridico valido”. Ciò obbliga la Camera a entrare nel merito del reclamo.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, è pacifico che la sentenza emanata

il 18 novembre 2016 dal Kantonsgericht Zug, nella misura in cui obbliga la RE 1

a pagare a CO 1 fr. 4'000.–, più interessi del 5% dal 1° agosto 2016, contestualmente

alla restituzione del letto fornitole dalla società, oltre alla tassa di giustizia

di fr. 360.– e alle spese della procedura di conciliazione di

fr. 280.–, è esecutiva (dichiarazione 3 febbraio 2017 apposta sul­l’ultima

pagina della sentenza, doc. B accluso all’istanza) e costituisce quindi un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80

cpv. 1 LEF, giacché, come si evince dallo stesso reclamo, l’istante ha offerto

di restituire il letto, soddisfacendo così l’esigenza di simultaneità posta dal

giudice zughese (art. 82 CO). È d’altronde senza rilievo il fatto che la RE 1

non abbia – a suo dire (osservazioni all’istanza, pag. 1) – partecipato

all’udienza tenutasi davanti al Kantonsgericht Zug, poiché le spettava organizzarsi

in modo da potervi presenziare o perlomeno impugnare la sentenza del 18

novembre 2016. Vista la sua inazione, la decisione è diventata definitiva,

sicché vincola sia le parti sia il giudice del rigetto.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Nel caso specifico, la reclamante non fa valere alcuna delle eccezioni

previste dall’art. 81 LEF (estinzione, sospensione o prescrizione), ma si

limita a contestare il proprio obbligo di restituzione, sancito dal

Kantonsgericht Zug, invocando fatti e ragioni ch’essa avrebbe potuto – e dovuto

– invocare nella causa pendente davanti a quel tribunale o con un ricorso

contro la sentenza del 18 novembre 2016. Nella procedura di rigetto in esame,

le obiezioni della reclamante sono tardive, ostandovi la regiudicata della

sentenza zughese. Il reclamo va di conseguenza respinto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo insorte in

spese in sede di reclamo.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 4'640.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).