14.2017.63
Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa disciplinare. Contestazione della notifica della decisione. Diffide di pagamento non agli atti
6 settembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.63
Lugano
6 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. 0224-2016-S (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco
promossa con istanza 15 dicembre 2016 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso l’8 luglio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del
Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso delle somme di fr. 100.–, fr. 50.–
e fr. 50.–, indicando quali titoli di credito il “Decreto 15/07/2015 n. __________ dip. delle finanze e
dell’economia uff. di tassazione. Multa”, rispettivamente la “tassa di diffida 16-06-15 n. __________” e la “tassa diffida di pagamento 22-09-15”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 dicembre
2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 26 gennaio 2017. Con replica del 14 febbraio e con
duplica del 3 marzo 2017, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche
posizioni.
C. Statuendo con decisione 27 marzo 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 15.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo in
appello” (recte: reclamo) del 12 aprile 2017 per ottenerne principalmente l’annullamento e la reiezione dell’istanza
nonché – in sintesi – tutta una serie di misure, tra cui la sospensione dell’esecuzione,
“l’immediata sospensione dello
stesso decreto”, l’annullamento della multa
disciplinare, la condanna – in via subordinata – dell’istante a risarcire i
danni “morali
ed esistenziali” da lei
patiti “per
il torto subito” e la
rifusione delle “spese generali che potevano ben essere evitate”, nonché l’adozione di una misura provvisionale nel senso dell’art. 37 LPamm e la rifusione
delle ripetibili. L’escussa ha inoltre annesso al reclamo il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria.
Invitato
a presentare eventuali osservazioni al reclamo, lo Stato del Canton Ticino è rimasto
silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC)
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 aprile 2017 (busta d’intimazione) contro la sentenza
notificata a RE 1 il 3 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo,
tenuto conto che il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali
(dal 9 al 23 aprile: art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC)
ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle
stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),
ossia mercoledì 26 aprile 2017.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Tra le (limitate) competenze dell’autorità chiamata a statuire su un
reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non rientra quella di
sospendere l’esecuzione (reclamo, pag. 37 ad e/), se non attraverso la
concessione dell’effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC). Visto l’esito del
giudizio odierno, la richiesta della reclamante risulta però senza oggetto.
Nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, la Camera non è neppure
abilitata a condannare l’istante al risarcimento dei presunti danni patiti
dalla reclamante per la procedura avviata nei suoi confronti, né a adottare
misure provvisionali previste dal diritto amministrativo in merito a questioni
che esulano dalla propria competenza. Le richieste formulate da RE 1 in questo
senso (v. conclusioni al reclamo, ad d-g, pagg. 37 e 38) sono di conseguenza inammissibili.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di
multa disciplinare del 15 luglio 2015, inflitta dall’istante a RE 1 per la
mancata presentazione della dichiarazione dell’imposta cantonale e federale,
costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF. Egli è giunto a tale conclusione dopo aver constatato che l’escussa
non ha impugnato il decreto di multa nemmeno una volta venuta a conoscenza
della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti, limitandosi a sollevare
delle pretese carenze di natura formale nelle sue osservazioni all’istanza. Ricordato
come l’esame del credito posto in esecuzione non rientri tra le sue competenze
e preso atto che l’escussa risulta essersi rivolta all’ufficio di tassazione
per avere informazioni circa il modo di procedere per l’anno d’imposta in cui
non aveva percepito alcun reddito, prescindendo poi dalla compilazione della
dichiarazione fiscale in quanto ritenuta un’adempienza “inutile, ripetitiva e defatigante”, il Giudice di pace ha accolto l’istanza.
4. Nel
suo corposo reclamo, in estrema sintesi RE 1 si duole nuovamente di essere
venuta a conoscenza della multa disciplinare e delle relative diffide per la
prima volta con l’avvio dell’esecuzione promossa nei suoi confronti, sostenendo
che la richiesta di pagamento delle stesse non le è mai stata notificata “correttamente”, né l’istante
ha fornito la prova dell’avvenuto recapito.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni
“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio
rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).
5.2 Nella fattispecie, la parte istante fonda
la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla
decisione di multa disciplinare di fr. 100.–, inflitta il 15 luglio 2015 a
quest’ultima dall’ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio, “considerato che nonostante un richiamo e la diffida del 16.06.2015 non è
stata consegnata la dichiarazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta
federale diretta”, decisione che è munita del timbro
di passaggio in giudicato (doc. B), nonché su due diffide di pagamento di fr. 50.–
ciascuna.
5.3 Il
passaggio in giudicato presuppone l’intimazione della decisione al destinatario,
la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario contesti di aver
ricevuto la decisione (Staehelin,
op. cit., n. 124 ad art. 80).
a) Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale,
la decisione o la sentenza fiscale è reputata notificata già quando il
contribuente ha potuto prenderne conoscenza, ovvero quando è entrata nella sua
sfera di dominio senza che sia necessario ch’egli ne abbia avuto effettivamente
notizia (sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio
2012, StR 2012 301, consid. 4.1, relativa a un invio con “A-Post Plus”;
sentenza della CEF 14.2016.183 del 3 novembre 2016, consid. 5.3). Qualora
l’invio postale avvenga invece per lettera semplice, esso non permette di dimostrare
l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o
dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio
di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del contribuente
(DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).
b) Nel
caso specifico, l’istante ha precisato nella sua replica che il decreto di
multa e la prima diffida, inizialmente trasmessi all’escussa presso il
domicilio della madre (__________L__________) a N__________, dopo essere ritornati
al mittente sono stati successivamente inviati – su indicazione del Municipio
– all’indirizzo sempre di __________ L__________ ma in via G__________ a C__________.
In prima istanza e nel reclamo, RE 1 contesta la validità dell’intimazione,
sostenendo di non aver mai risieduto al suddetto indirizzo, bensì di essere
domiciliata in via N__________ a S__________. Nella sua replica, l’autorità
istante non spiega perché ha spedito la decisione di multa al domicilio della
madre e non a quello dell’escussa. In particolare, l’istante non afferma né
prova che la ricorrente fosse domiciliata presso la madre. Si deve pertanto
considerare che l’autorità fiscale, cui incombe l’onere della prova della
notifica (sopra consid. 5.3), non ha dimostrato di avere validamente
notificato all’escussa la decisione di multa spedendola con invio “A-Post Plus” al
domicilio della madre.
Del
resto è noto a questa Camera che l’escussa è stata sì domiciliata presso la
madre a N__________, ma solo dal 28 maggio al 30 giugno 2014, mentre si è poi
spostata a M__________, dove è stata domiciliata dal 1° luglio fino al 17
agosto 2014, e dall’8 gennaio 2015, ovvero prima degli invii censurati di
giugno e luglio 2015, vive effettivamente a S__________ in Via N__________ (come
risulta dalla banca dati relativa al movimento della popolazione
[MovPop], sotto la voce “storico
domicili”).
c) Nella
replica, l’istante ha pure argomentato che dopo la notifica del precetto esecutivo
l’escussa non ha reagito alla decisione, e segnatamente non ha interposto
reclamo. Ora, il principio della buona fede impone ai destinatari d’informarsi
dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne
sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale
federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi;
5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno
2014 consid. 5.3). Ma si volesse anche considerare che la notifica della
decisione di multa sia avvenuta contemporaneamente a quella del precetto
esecutivo (o comunque nei giorni successivi) e che la decisione sia nel frattempo
passata in giudicato, non si può ignorare che al momento dell’inoltro dell’esecuzione
la pretesa fiscale non era ancora esigibile, poiché i crediti fondati su una
multa fiscale lo diventano solo quando la decisione di multa passa in giudicato
(Locher, Kommentar zum
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III, 2015, n. 13 ad art. 161 LIFD;
cfr. pure sentenza della CEF 14.1998.150 del 13 marzo 2000 consid. 3/a),
siccome l’art. 185 cpv. 1 LIFD non rinvia all’art. 161 relativo alle scadenze
generali dell’imposta federale diretta. Identica considerazione vale per le
multe fiscali disciplinate dal diritto cantonale (pure l’art. 268 cpv. 1 LT non
rinvia all’art. 240).
Rammentato
che, secondo la giurisprudenza, incombe all’escutente non solo di produrre un
titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del
credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale
federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 80 e i rinvii), nel caso
in esame il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare d’ufficio (sopra consid.
5) la mancata esigibilità del credito di multa posto in esecuzione e respingere
l’istanza per quanto riguarda la multa. Ancorché per altri motivi, il reclamo
si avvera quindi fondato su questo punto.
5.4 Non
figurano d’altronde agli atti – né il procedente le ha prodotte entro il
termine impartitogli il 3 gennaio 2017 dal Giudice di pace per completare la
documentazione allegata all’istanza – le tasse di diffida del 16 giugno e del
22 settembre 2015 (di fr. 50.– ognuna). Già per questo motivo, il Giudice
di pace non poteva rigettare l’opposizione neppure per le tasse di diffida,
ricordato che per il carattere documentale della procedura la produzione
effettiva del titolo di rigetto è indispensabile (sentenza della CEF 14.2011.26
del 16 febbraio 2012, consid. 3.2). Ne discende che la decisione impugnata è
giuridicamente errata e dev’essere riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
Si può così prescindere dall’esaminare le altre censure della reclamante.
6. In
entrambe le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
segue la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC).
La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da RE 1 col
reclamo diventa quindi senza oggetto.
Non
è invece questa la sede per statuire sulla domanda di risarcimento del danno
materiale e morale di cui essa si duole (sopra consid. 1.3) e neppure entra in
considerazione assegnare alla reclamante un’indennità d’inconvenienza, la cui attribuzione
alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è
subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,
RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che
nella fattispecie difetta, la reclamante limitandosi ad affermare che
sussistono “giusti motivi” per
rimborsare “diritti e compensi per il ricorso
e il lavoro di fatto svolto” (reclamo a pag. 39).
7. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi
n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo
carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Canton
Ticino.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).