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Decisione

14.2017.66

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Reclamo irricevibile per assenza di motivazione

25 luglio 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2017.66

Lugano

25 luglio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 15 febbraio 2017 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 aprile 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2016

dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso

Considerandi

RE 1 per l’incasso di 1) fr. 414.25 oltre agli interessi del 2.5% dal 7 agosto 2016, 2) fr. 28.65

e 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito 1) l’imposta

cantonale 2013 (dedotti acconti per fr. 103.–), 2) gli interessi

aggiornati sino al 6 agosto 2016 e 3) la tassa della diffida del 30 novembre

2015;

che statuendo con decisione del 10 aprile 2017, il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza

dello Stato intesa al rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1,

ponendo a carico di quest’ultimo le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità

di fr. 30.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 19 aprile 2017;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che nel

caso in esame il reclamo è sprovvisto di ogni motivazione ed è pertanto

irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 492.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).