14.2017.66
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Reclamo irricevibile per assenza di motivazione
25 luglio 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2017.66
Lugano
25 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 15 febbraio 2017 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 aprile 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2016
dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso
Considerandi
RE 1 per l’incasso di 1) fr. 414.25 oltre agli interessi del 2.5% dal 7 agosto 2016, 2) fr. 28.65
e 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito 1) l’imposta
cantonale 2013 (dedotti acconti per fr. 103.–), 2) gli interessi
aggiornati sino al 6 agosto 2016 e 3) la tassa della diffida del 30 novembre
2015;
che statuendo con decisione del 10 aprile 2017, il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza
dello Stato intesa al rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1,
ponendo a carico di quest’ultimo le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità
di fr. 30.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 19 aprile 2017;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che nel
caso in esame il reclamo è sprovvisto di ogni motivazione ed è pertanto
irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 492.90,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).