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Decisione

14.2017.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 agosto 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3

febbraio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 28 febbraio 2017. Nella replica del 6 marzo 2017 e nella duplica

del 14 marzo 2017 le parti sono rimaste sulle proprie posizioni.

C. Statuendo con decisione del 12 aprile 2017, il Pretore ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e

un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 24 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto

del 2 maggio 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto

sospensivo parziale, nel senso che ha limitato l’esecuzione della sentenza

impugnata a fr. 8'998.48 (anziché fr. 15'498.48) oltre agli

interessi. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2017, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 24 aprile 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 13 aprile 2017 durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, il termine di ricorso, iniziato il

24.

aprile dopo la fine delle ferie, essendo scaduto il 4 maggio 2017.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta

dall’istante, segnatamente l’e-mail 26 settembre 2016 d’incarico di lavori di

posa pavimenti e rivestimenti con annesso il preventivo, sottoscritto dalla convenuta,

che menziona gli interventi dettagliati e il prezzo unitario, unitamente alla

fattura dell’11 ottobre 2016, al pagamento di acconti per fr. 6'000.– e

alle videate dei messaggi telefonici scambiati dalle parti, costituisce valido

riconoscimento di debito anche per quanto attiene alle opere fuori preventivo,

che mai sono state contestate dalla convenuta. A giudizio del Pretore, poi,

l’eccezio­ne relativa a difetti dell’opera non è stata resa verosimile, posto

che le fotografie prodotte dall’escussa nulla provano, non essendoci

indicazione alcuna in merito alla loro provenienza e all’og­getto cui si

riferiscono. Inoltre l’eccezione è confutata dalla perizia della ditta M__________

del 24 gennaio 2017, che attesta come il prodotto impiegato risulti conforme

allo standard di produzione. Secondo il primo giudice, d’altronde, non figura

agli atti alcuna tempestiva e regolare notifica dei difetti, la cui esistenza è

stata evocata per la prima volta con le osservazioni del 28 febbraio 2017,

ossia a ben tre mesi dall’invio della fattura di data 15 novembre 2016.

4.

Nel

reclamo la RE 1 contesta che la documentazione prodotta costituisca nel suo

insieme valido riconoscimento di debito in quanto, sebbene essa abbia sottoscritto

un preventivo per la fornitura di merce e abbia provveduto al pagamento degli

acconti richiesti dalla parte istante per l’esecuzio­­ne dei lavori, non ha mai

riconosciuto, neppure indirettamente, di dovere all’istante fr. 15'498.48.

5.

A

mente dell’istante, invece, l’insieme della documentazione da essa prodotta

costituisce un valido riconoscimento di debito per la remunerazione di tutte le

opere eseguite, ivi comprese quelle all’infuori del preventivo pattuite successivamente,

perché non sono mai state contestate o discusse dalla convenuta, se non

tardivamente e pretestuosamente in sede di rigetto.

6.

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata

dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di

pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con­dizioni,

una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139.

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

6.1

Nella

fattispecie, il preventivo n. 26-2016 del 27 settembre 2016 (doc. A), che altro

non è che un contratto d’appalto tra RE 1 in qualità di committente e CO 1 in

qualità di appaltatore, mediante il quale la procedente si è incaricata di

eseguire opere da parchettista nell’immo­­bile ex P__________ in via P__________,

costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per

la mercede di fr. 14'478.48, che l’escussa si è impegnata a corrispondere

al­l’istante sottoscrivendo il preventivo. La RE 1 non ha d’altronde riproposto

con il reclamo l’ecce­zione d’incorretto

adempimento del contratto da parte della CO 1 respinta dal Pretore in prima

sede. Non è quindi necessario trattare la questione, l’esame della Camera essendo limitato alle censure motivate

contenute nel reclamo (sopra consid. 1.2).

6.2

Ciò posto il preventivo costituisce

un titolo di rigetto provvisorio, per l’importo di fr. 14'478.48 nello

stesso menzionato, dedotti gli acconti di complessivi fr. 6'000.– già

versati dall’escussa e riconosciuti dalla stessa procedente, ossia per

fr. 8'478.48 oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal

23.

gennaio 2017, ossia a contare dalla prima valida messa in mora documentata,

reputata essere la data di ricezione della raccomandata 16 gennaio 2017, ossia

il 18 gennaio 2017, a cui vanno aggiunti i cinque giorni assegnati all’escussa

per provvedere al pagamento (doc. D e allegato tracciamento dell’invio).

6.3

Il riconoscimento di debito può, è vero, essere dedotto

anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a

condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente

sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale

ammontare de­v’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai

quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF

139.

III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2017.29 del 2 giugno

2017.

consid. 5.2; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82

LEF).

Nel caso specifico, tuttavia, nessuno degli ulteriori documenti

prodotti dall’istante oltre al preventivo ha le caratteristiche di un atto

pubblico o reca la firma manoscritta della convenuta (nel senso dell’art. 14

cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016

consid. 5) né il preventivo rinvia ad altre prestazioni, per ipotesi

quantificate nel resto della documentazione, se non a quelle elencate. Ciò vale

sia per la fattura dell’11 ottobre 2016 (doc. C) sia per lo scambio di messaggi

telefonici avvenuto tra il 13 dicembre e il 20 dicembre con __________ R__________,

comunque non autorizzato, sebbene socio, a rappresentare l’e­­scussa (doc. G,

doc. 1). E il pagamento di due acconti o il preteso riconoscimento (tacito) per

atti concludenti del(l’intero) debito posto in esecuzione non costituisce un

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non sono una

scrittura privata firmata a mano dall’escusso o dal suo rappresentante

(sentenze della CEF 14.2016.141 già citata, consid. 5). In

assenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’im­porto

eccedente fr. 8'478.48, il Pretore non era

legittimato ad accogliere integralmente l’istanza (ovvero per fr. 15'498.48).

Il reclamo va pertanto parzialmente accolto limitatamente alla differenza (pari

a fr. 7'020.–).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, seguono la soccombenza

parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pressoché identica per ambedue le

parti. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 15'498.48, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di

conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 8'478.48 oltre interessi

del 5% dal 23 gennaio 2017.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per il restante ½ a

carico della RE 1, compensate le ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per

il restante ½ a carico della CO 1, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).