14.2017.70
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23 agosto 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.70
Lugano
23 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.514 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 febbraio
2017 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 24 aprile 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 aprile 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26
gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1
per l’incasso di fr. 15'498.48 oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre
2016, indicando quale titolo di credito la “fattura no. 024.2016 del 11.10.2016”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3
febbraio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 28 febbraio 2017. Nella replica del 6 marzo 2017 e nella duplica
del 14 marzo 2017 le parti sono rimaste sulle proprie posizioni.
C. Statuendo con decisione del 12 aprile 2017, il Pretore ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e
un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 24 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto
del 2 maggio 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto
sospensivo parziale, nel senso che ha limitato l’esecuzione della sentenza
impugnata a fr. 8'998.48 (anziché fr. 15'498.48) oltre agli
interessi. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2017, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 aprile 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 13 aprile 2017 durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, il termine di ricorso, iniziato il
24.
aprile dopo la fine delle ferie, essendo scaduto il 4 maggio 2017.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta
dall’istante, segnatamente l’e-mail 26 settembre 2016 d’incarico di lavori di
posa pavimenti e rivestimenti con annesso il preventivo, sottoscritto dalla convenuta,
che menziona gli interventi dettagliati e il prezzo unitario, unitamente alla
fattura dell’11 ottobre 2016, al pagamento di acconti per fr. 6'000.– e
alle videate dei messaggi telefonici scambiati dalle parti, costituisce valido
riconoscimento di debito anche per quanto attiene alle opere fuori preventivo,
che mai sono state contestate dalla convenuta. A giudizio del Pretore, poi,
l’eccezione relativa a difetti dell’opera non è stata resa verosimile, posto
che le fotografie prodotte dall’escussa nulla provano, non essendoci
indicazione alcuna in merito alla loro provenienza e all’oggetto cui si
riferiscono. Inoltre l’eccezione è confutata dalla perizia della ditta M__________
del 24 gennaio 2017, che attesta come il prodotto impiegato risulti conforme
allo standard di produzione. Secondo il primo giudice, d’altronde, non figura
agli atti alcuna tempestiva e regolare notifica dei difetti, la cui esistenza è
stata evocata per la prima volta con le osservazioni del 28 febbraio 2017,
ossia a ben tre mesi dall’invio della fattura di data 15 novembre 2016.
4.
Nel
reclamo la RE 1 contesta che la documentazione prodotta costituisca nel suo
insieme valido riconoscimento di debito in quanto, sebbene essa abbia sottoscritto
un preventivo per la fornitura di merce e abbia provveduto al pagamento degli
acconti richiesti dalla parte istante per l’esecuzione dei lavori, non ha mai
riconosciuto, neppure indirettamente, di dovere all’istante fr. 15'498.48.
5.
A
mente dell’istante, invece, l’insieme della documentazione da essa prodotta
costituisce un valido riconoscimento di debito per la remunerazione di tutte le
opere eseguite, ivi comprese quelle all’infuori del preventivo pattuite successivamente,
perché non sono mai state contestate o discusse dalla convenuta, se non
tardivamente e pretestuosamente in sede di rigetto.
6.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata
dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di
pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni,
una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF
139.
III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.1
Nella
fattispecie, il preventivo n. 26-2016 del 27 settembre 2016 (doc. A), che altro
non è che un contratto d’appalto tra RE 1 in qualità di committente e CO 1 in
qualità di appaltatore, mediante il quale la procedente si è incaricata di
eseguire opere da parchettista nell’immobile ex P__________ in via P__________,
costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per
la mercede di fr. 14'478.48, che l’escussa si è impegnata a corrispondere
all’istante sottoscrivendo il preventivo. La RE 1 non ha d’altronde riproposto
con il reclamo l’eccezione d’incorretto
adempimento del contratto da parte della CO 1 respinta dal Pretore in prima
sede. Non è quindi necessario trattare la questione, l’esame della Camera essendo limitato alle censure motivate
contenute nel reclamo (sopra consid. 1.2).
6.2
Ciò posto il preventivo costituisce
un titolo di rigetto provvisorio, per l’importo di fr. 14'478.48 nello
stesso menzionato, dedotti gli acconti di complessivi fr. 6'000.– già
versati dall’escussa e riconosciuti dalla stessa procedente, ossia per
fr. 8'478.48 oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal
23.
gennaio 2017, ossia a contare dalla prima valida messa in mora documentata,
reputata essere la data di ricezione della raccomandata 16 gennaio 2017, ossia
il 18 gennaio 2017, a cui vanno aggiunti i cinque giorni assegnati all’escussa
per provvedere al pagamento (doc. D e allegato tracciamento dell’invio).
6.3
Il riconoscimento di debito può, è vero, essere dedotto
anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a
condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente
sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che
menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale
ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai
quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF
139.
III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2017.29 del 2 giugno
2017.
consid. 5.2; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82
LEF).
Nel caso specifico, tuttavia, nessuno degli ulteriori documenti
prodotti dall’istante oltre al preventivo ha le caratteristiche di un atto
pubblico o reca la firma manoscritta della convenuta (nel senso dell’art. 14
cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016
consid. 5) né il preventivo rinvia ad altre prestazioni, per ipotesi
quantificate nel resto della documentazione, se non a quelle elencate. Ciò vale
sia per la fattura dell’11 ottobre 2016 (doc. C) sia per lo scambio di messaggi
telefonici avvenuto tra il 13 dicembre e il 20 dicembre con __________ R__________,
comunque non autorizzato, sebbene socio, a rappresentare l’escussa (doc. G,
doc. 1). E il pagamento di due acconti o il preteso riconoscimento (tacito) per
atti concludenti del(l’intero) debito posto in esecuzione non costituisce un
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non sono una
scrittura privata firmata a mano dall’escusso o dal suo rappresentante
(sentenze della CEF 14.2016.141 già citata, consid. 5). In
assenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo
eccedente fr. 8'478.48, il Pretore non era
legittimato ad accogliere integralmente l’istanza (ovvero per fr. 15'498.48).
Il reclamo va pertanto parzialmente accolto limitatamente alla differenza (pari
a fr. 7'020.–).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, seguono la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pressoché identica per ambedue le
parti. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 15'498.48, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 8'478.48 oltre interessi
del 5% dal 23 gennaio 2017.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per il restante ½ a
carico della RE 1, compensate le ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per
il restante ½ a carico della CO 1, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).