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Decisione

14.2017.71

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni. Passaggio del credito a seguito di tre fusioni e due cessioni. Fatti notori. Iscrizioni del registro fondiario. Divieto dei nova in sed

4 settembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza del 1° marzo 2017 la RE 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando

la sua pretesa a fr. 8'797.40 oltre alle spese esecutive. All’udienza di discussione indetta per il 24 aprile 2017, nessuno è

comparso.

C. Statuendo con decisione del 24 aprile 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–, senza

assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 27 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 aprile 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 25

aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver constatato l’assenza,

agli atti, di un documento attestante il passaggio del credito da parte dell’allora

creditrice menzionata sull’attestato di carenza beni prodotto quale titolo di

rigetto – la PI 2 – alla Banca PI 1, la quale a sua volta l’ha ceduto alla RE 1.

4.

Nel

reclamo la RE 1 precisa che il credito incorporato nell’attestato di carenza

beni da lei prodotto, emesso il 24 aprile 1979 nei confronti di CO 1 dall’Ufficio

di esecuzione di __________ a favore della PI 2, è stato acquisito dalla banca PI

1.

a seguito di tre fusioni intervenute nel corso degli anni. La prima, quando

la PI 2 è stata assunta dalla banca PI 3, la seconda a seguito della fusione

del 5 ottobre 1995 tra quest’ultima e la PI 4, la quale è stata infine ripresa

dalla PI 1 tramite una terza fusione. Il credito è successivamente stato ceduto

dalla PI 1 prima alla PI 5 e in seguito alla stessa istante. In merito alle

avvenute fusioni, la reclamante rinvia a quanto si evince dai registri di

commercio, “pubblici ed

ufficiali”, chiedendo così l’accoglimento della sua

istanza.

5.

Sennonché,

come visto (sopra consid. 1.2), le allegazioni di fatto e i documenti nuovi

sono inammissibili in sede di reclamo. Certo, ove possano essere verificate

tramite delle pubblicazioni accessibili a chiunque, di principio le iscrizioni

figuranti a registro di commercio sono considerate fatti di pubblica notorietà

(sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 con

rinvii, e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1), che non devono essere né

allegati né provati (art. 151 CPC). Nel caso concreto, tuttavia, la ricerca

della PI 2 non dà alcun risultato né sul sito internet della Confederazione (Indice

centrale delle ditte della Confederazione, Zefix) né su quello del Registro di

commercio del cantone di Basilea Campagna, tant’è che la documentazione

fornita dalla stessa reclamante non sembra essere stata scaricata dal web. E

anche l’estratto relativo alla PI 3 ottenibile sul sito cantonale non menziona

le informazioni sulla fusione con la PI 2. Ma soprattutto, una ricerca in

internet sarebbe stata possibile solo se la reclamante avesse allegato, già in

prima sede, i vari passaggi della pretesa posta in esecuzione dalla creditrice

indicata sull’attestato di carenza di beni prodotto quale titolo di rigetto

fino all’PI 1, menzionando i nomi delle società nel frattempo estinte per

fusione. Tali allegazioni, che non potevano essere note al primo giudice,

specie perché l’istante non si è presentata all’udienza, non sono ammissibili

in sede di reclamo (sopra consid. 1.2). In assenza di prova della cessione all’istante

del credito posto in esecuzione, la decisione impugnata si rivela corretta,

sicché il reclamo non può ch’essere respinto. Ciò posto, rimane sempre la facoltà

per l’escutente di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella

stessa esecuzione, adducendo le allegazioni di fatto tralasciate in prima sede

e producendo i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso

di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II

651.

n. 42c).

6.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'797.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).