14.2017.71
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni. Passaggio del credito a seguito di tre fusioni e due cessioni. Fatti notori. Iscrizioni del registro fondiario. Divieto dei nova in sed
4 settembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.71
Lugano
4 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.1079 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° marzo 2017
dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 27 aprile 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 24 aprile 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 13 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'797.40 e di fr. 510.25, indicando
quali titoli di credito per entrambi la “Ripresa dell’ACB numero __________ del
Betreibungsamt, __________. Sollsaldo auf Kontokorrentkonto nr. __________ – zedierte Forderung der
PI 1 an die RE 1 ”.
Fatti
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 1° marzo 2017 la RE 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando
la sua pretesa a fr. 8'797.40 oltre alle spese esecutive. All’udienza di discussione indetta per il 24 aprile 2017, nessuno è
comparso.
C. Statuendo con decisione del 24 aprile 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–, senza
assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 27 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 aprile 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 25
aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver constatato l’assenza,
agli atti, di un documento attestante il passaggio del credito da parte dell’allora
creditrice menzionata sull’attestato di carenza beni prodotto quale titolo di
rigetto – la PI 2 – alla Banca PI 1, la quale a sua volta l’ha ceduto alla RE 1.
4.
Nel
reclamo la RE 1 precisa che il credito incorporato nell’attestato di carenza
beni da lei prodotto, emesso il 24 aprile 1979 nei confronti di CO 1 dall’Ufficio
di esecuzione di __________ a favore della PI 2, è stato acquisito dalla banca PI
1.
a seguito di tre fusioni intervenute nel corso degli anni. La prima, quando
la PI 2 è stata assunta dalla banca PI 3, la seconda a seguito della fusione
del 5 ottobre 1995 tra quest’ultima e la PI 4, la quale è stata infine ripresa
dalla PI 1 tramite una terza fusione. Il credito è successivamente stato ceduto
dalla PI 1 prima alla PI 5 e in seguito alla stessa istante. In merito alle
avvenute fusioni, la reclamante rinvia a quanto si evince dai registri di
commercio, “pubblici ed
ufficiali”, chiedendo così l’accoglimento della sua
istanza.
5.
Sennonché,
come visto (sopra consid. 1.2), le allegazioni di fatto e i documenti nuovi
sono inammissibili in sede di reclamo. Certo, ove possano essere verificate
tramite delle pubblicazioni accessibili a chiunque, di principio le iscrizioni
figuranti a registro di commercio sono considerate fatti di pubblica notorietà
(sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 con
rinvii, e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1), che non devono essere né
allegati né provati (art. 151 CPC). Nel caso concreto, tuttavia, la ricerca
della PI 2 non dà alcun risultato né sul sito internet della Confederazione (Indice
centrale delle ditte della Confederazione, Zefix) né su quello del Registro di
commercio del cantone di Basilea Campagna, tant’è che la documentazione
fornita dalla stessa reclamante non sembra essere stata scaricata dal web. E
anche l’estratto relativo alla PI 3 ottenibile sul sito cantonale non menziona
le informazioni sulla fusione con la PI 2. Ma soprattutto, una ricerca in
internet sarebbe stata possibile solo se la reclamante avesse allegato, già in
prima sede, i vari passaggi della pretesa posta in esecuzione dalla creditrice
indicata sull’attestato di carenza di beni prodotto quale titolo di rigetto
fino all’PI 1, menzionando i nomi delle società nel frattempo estinte per
fusione. Tali allegazioni, che non potevano essere note al primo giudice,
specie perché l’istante non si è presentata all’udienza, non sono ammissibili
in sede di reclamo (sopra consid. 1.2). In assenza di prova della cessione all’istante
del credito posto in esecuzione, la decisione impugnata si rivela corretta,
sicché il reclamo non può ch’essere respinto. Ciò posto, rimane sempre la facoltà
per l’escutente di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella
stessa esecuzione, adducendo le allegazioni di fatto tralasciate in prima sede
e producendo i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso
di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II
651.
n. 42c).
6.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'797.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).