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Decisione

14.2017.73

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto per la posa di una tenda da sole. Eccezione d’inadempimento non resa verosimile

27 dicembre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 dicembre

2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel

termine impartito, la par­te convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 13

febbraio 2017. All’udienza di

discussione, tenutasi il 20 marzo 2017, l’istante ha prodotto in replica un

riassunto scritto accluso al verbale, cui è seguita la

duplica presentata il 30 marzo 2017 dalla convenuta nel termine di dieci giorni

assegnatole dal Pretore.

C. Statuendo con decisione del 25 aprile 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 3 maggio 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 26 maggio 2017, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 4 maggio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 26 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato che la “conferma d’ordine”

del 9 dicembre 2014 relativa alla sostituzione di una tenda da sole al prezzo

di fr. 23'960.70, sottoscritta per approvazione dall’escussa il 12

dicembre 2014, costituisce di principio un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Accertata l’applicabilità

della norma SIA 118 alla fattispecie – secondo cui è prevista una garanzia di

due anni dalla data della fattura, che nel caso concreto è stata emessa il 31

marzo 2015 – egli ha reputato che la notifica di eventuali difetti era ancora

tempestiva al momento dell’inol­­tro delle osservazioni all’istanza di rigetto

del 13 febbraio 2017. E riferendosi agli interventi del lattoniere “presumibilmente necessari per evitare le

infiltrazioni”, il primo giudice non ha escluso che l’opera

eseguita dall’istante presentasse difetti. In effetti, egli ha rilevato, quegli

interventi – di cui la RE 1 si era impegnata ad assumere i costi a seguito delle

lamentele sollevate per email dall’inquilina dell’escussa – non risultano

essere stati portati a termine, come si evincerebbe da uno scritto del

lattoniere del 4 novembre 2015. Di conseguenza, il magistrato ha respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al primo giudice di aver accolto l’eccezione

d’inadempi­­mento sollevata dall’escussa ritenendo a torto che quanto asserito

in modo “vago e generico” nelle osservazioni all’istanza fosse una valida e tempestiva notifica

di difetti, che a suo dire non sono neppure stati descritti e men che meno resi

verosimili.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

A

scanso di equivoco, va anzitutto rilevato che dalla documentazione agli atti

emerge che, successivamente alla “conferma d’or­­dine” del 9 dicembre 2014

allestita dalla __________ SA (e sottoscritta dall’escussa, doc. C), la società

ha cambiato la propria ragione sociale in RE 1” nel marzo del 2015 (v. l’estratto

del registro di commercio assunto d’ufficio dal Pretore, nel fascicolo “Atti diversi”), mese

in cui tra l’altro è stata emessa la fattura posta in esecuzione (doc. B). Non

sussiste quindi alcun dubbio sulla legittimazione attiva dell’escutente.

5.2

Il

contratto di appalto firmato dal committente costituisce in linea di massima un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede convenuta

fintanto che l’opera sia stata compiuta e consegnata conformemente ai patti

(art. 372 CO e 82 cpv. 1 LEF).

a) Nel

caso specifico, poiché sottoscritta il 12 dicembre 2014 “per approvazione” dall’escussa, la

conferma d’ordine del 9 dicembre 2014 allestita dall’allora __________ SA (doc.

C accluso all’i­­stanza), relativa alla sostituzione della tenda da sole

esistente presso l’Albergo __________ con una nuova tenda orizzontale, tipo “Pacchetto Air”, fissata alla facciata,

fatta da stoffa di copertura tipo “__________impermeabile

al 100%”, costituisce di principio un valido riconoscimento di

debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il prezzo di fr. 23'960.70

convenuto, dedotto l’acconto di fr. 11'740.–

pagato da CO 1 nel mese di dicembre 2014 (doc. 7). A condizione tuttavia

che l’opera commissionata sia stata compiuta e consegnata conformemente ai patti

(v. sopra consid. 5.2 e sotto consid. 5.5).

b) La

proposta di pagamento “a saldo” di

fr. 11'500.– formulata dal­l’istante il 31 agosto 2015 (doc. 3) non è

invece un titolo di rigetto poiché non è stata accettata dalla committente

(duplica, pag. 1 ad 2, osservazioni al reclamo, pag. 5 ad 6).

c) Non

sussiste neppure alcun riconoscimento di debito per le “spese amministrative” di fr. 150.–

indicate sul precetto esecutivo, le quali non risultano

essere state riconosciute dall’escussa con uno scritto firmato.

5.3

Per

la reclamante, spetta al committente descrivere i difetti di cui

si duole e perlomeno renderne verosimile l’esistenza, così

come la valida e tempestiva notifica, con la produzione di documenti (reclamo,

ad 1 e 2). Anche il Pretore pare ritenere che i difetti debbano essere resi

verosimili nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, salvo poi ricordare come questa

Camera abbia lasciato la questione aperta e in definitiva giungere alla

conclusione, nel caso concreto, che la “presenza di difetti non può essere esclusa” (e non, come ci si sarebbe potuto aspettare, che la convenuta li ha

resi verosimili). Quanto a CO 1, in seconda sede essa si associa alla “Basler Praxis”, per

cui i contratti sinallagmatici come il contratto d’appalto costituiscono titoli

di rigetto provvisorio solo se l’adempimento dell’opera non è contestato in

modo insostenibile o se è dimostrato (osservazioni al reclamo, ad 3-4).

Trattandosi di una questione di diritto, l’art. 326 CPC non osta a quello che

appare una nuova tesi rispetto a quella da lei sostenuta in prima sede (v.

duplica, act. VIII ad 4).

5.4

Stante

il carattere bilaterale sinallagmatico del contratto d’appal­­to (DTF 89 II

235), è per vero discussa la questione di sapere se il committente escusso deve

rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento

o d’incorret­­to adempimento della controprestazione (art. 82 CO) e non solo

asserirla (prassi di Basilea-Campagna), oppure se è sufficiente per lui

formulare tale eccezione in modo non palesemente insostenibile (ma senza

rendere verosimili le proprie allegazioni) per obbligare l’appaltatore

escutente a dimostrare la corretta esecuzione

dell’opera (cosiddetta “Basler Praxis”, riferita

alla pras­si di Basilea-Città).

a) Nelle

sue ultime decisioni la Camera ha lasciato il quesito aperto (14.2017.32 del 10

luglio 2017 consid. 5.2), vuoi perché l’escus­­so non aveva esplicitamente eccepito

l’inadempimento o l’incor­­retto adempimento (14.2014.113 del 17

settembre 2014 consid. 4.2; 14.2016.143 del 3 novembre 2016 consid. 2) o

l’aveva fatto solo tardivamente (14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid.

5.

/b; 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 citata

dal Pretore, RtiD 2016 II 659 n. 47c, consid. 7.2), vuoi perché la sua

eccezione appariva comunque verosimile

(14.2015.246 del 28 aprile 2016 citata dall’istante in replica, RtiD 2016 II

662.

n. 48c, consid. 5.3; 14.2015.230

del 15 aprile 2016 consid. 6.5; 14.2014.116 del 3 no­vembre 2014 consid. 4.2), o l’escutente

non aveva spontanea­mente proposto indizi in grado di rendere attendibile la

fedele esecuzione dei propri obblighi (14.2016.213 del 2 febbraio 2017, consid.

5.

; 14.2016.51 del 6 settembre 2016, RtiD 2017 I 727 n. 38c, consid. 6.5/a; 14.2015.246

del 28 aprile 2016 consid. 5.2) oppure al contrario aveva dimostrato l’assenza

del difetto invocato dall’escusso (14.2014.232 del 10 marzo 2015 consid. 5.4).

b) Anche il Tribunale federale ha recentemente lasciato la questio­ne in

sospeso (sentenza 5A_1008/2014 del 1° giugno 2015 consid. 3.4.3, BlSchK 2016, 92)

e lo stesso hanno fatto i tribunali cantonali di Zurigo (sentenza dell’Obergericht RT140003 del 20 maggio 2014 consid. 6.1) e di

Berna, perlomeno nei casi in cui l’e­­scusso invoca l’adempimento difettoso, specie in materia di compravendita o di appalto (sentenza

dell’Obergericht ZK 14 468 del 1° dicembre 2014 consid. 10). Ciononostante, in

materia di contratto di lavoro la Camera ha continuato, in modo invero non del

tutto coerente, a riferirsi implicitamente

alla prassi di Basilea-Città (sentenze

della CEF 14.2017.6 dell’11 maggio 2017, consid. 5.1, 14.2015.86 del 7 agosto

2015, consid. 5, 14.2014.250 del 7 maggio 2015, consid. 6.1, 14.2015.21

del 7 maggio 2015, RtiD 2016 I 725 n. 46c,

consid. 5.1, 14.2014.171 del 20 gennaio 2015, consid. 5.1, 14.2014.80

del 29 agosto 2014 consid. 5.1).

5.5

Chi

domanda l’adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua

adempito od offrire di adempirlo, a meno che per il tenore o per la natura del

contratto sia tenuto a adempirlo soltanto più tardi (art. 82 CO). La norma

conferisce al debitore un’eccezione dilatoria, che gli permette di rifiutare

(temporaneamente) la propria prestazione finché il creditore non abbia adem­piuto

od offerto di adempiere la sua. Il giudice non esamina la questione d’ufficio (DTF

127.

III 200 consid. 3/a con i rinvii). L’ob­­bligo del debitore non è pertanto

sospeso prima che abbia sollevato l’eccezione.

a) Secondo

la giurisprudenza e la dottrina, l’art. 82 CO non si applica unicamente ai

contratti bilaterali perfetti (detti sinallagmatici) in cui il debitore non è

tenuto alla prestazione anticipata, ma pure ai contratti bilaterali imperfetti

in cui, benché le prestazioni non stiano in un rapporto di scambio simultaneo,

al debitore viene riconosciuto per analogia un diritto di ritenzione personale

(DTF 116 III 73 consid. 3/b; Hohl in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 9 ad

art. 82 CO), come nel caso del mandato (purché l’eccezione

riguardi obblighi principali: sentenza del Tribunale federale 5A_367/2007 del

15.

ottobre 2007 consid. 3.2) o di una relazione contrattuale di durata

(contratto di lavoro [DTF 136 III 313 consid. 2.4] o di vendita con forniture

scaglionate), e ai contratti in cui l’obbligo della prestazione anticipata è

soltanto temporaneo (“unbeständige Vorleistungspflicht”),

tipico dei contratti bilaterali che prevedono una scadenza determinata per

entrambe le prestazioni: appena scaduta la controprestazione il debitore tenuto

alla prestazione anticipata può prevalersi dell’eccezione dell’art. 82 CO (DTF 127 III 200 seg. consid. 3/b e i rinvii; sentenza della CEF

14.2017.45

del 4 settembre 2017, consid. 6.4). Nell’ambito della locazione d’immobili

il conduttore non ha invece il diritto di trattenere la pigione per indurre il

locatore a eliminare i difetti nell’ente locato, ma deve far capo ai rimedi

giuridici specifici del diritto della locazione (art. 259a CO), in

particolare la riduzione del corrispettivo (art. 259d CO) e il deposito

della pigione (art. 259g CO), i quali hanno carattere di lex specialis rispetto all’art. 82 CO

(sentenza della CEF 14.2016.60 del 6 settembre 2016, consid. 6.2/a).

b) Ciò

posto, il riconoscimento di debito contenuto in un contratto bilaterale ai

sensi dell’art. 82 CO è quindi subordinato, almeno implicitamente, all’esecuzione

della prestazione dovuta dall’e­­scutente. Se tale adempimento è contestato

dall’escusso, come in tutti i casi in cui il riconoscimento di debito è

sottoposto a una condizione sospensiva, spetta all’escutente di dimostrare (e

non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del

3.

aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che la stessa sia avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione (Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 36 ad art. 82 LEF) o perlomeno prima che l’escusso

eccepisse il mancato o incorretto adempimento della controprestazione.

c) Dal

profilo esecutivo, l’eccezione dell’art. 82 CO riguarda direttamente il titolo

di rigetto (il riconoscimento di debito, come visto condizionale, nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF), la cui prova incombe all’escutente,

e non va annoverata tra le "eccezioni

che [lo] infirmano" giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, che

spetterebbe invece al­l’escusso di rendere verosimili. Va pertanto preferita la

cosiddetta “Basler Praxis”, oggi

dominante (Staehelin, op. cit., n.

99.

ad art. 82 con numerosi riferimenti; Vock/Aepli-Wirz

in:

Kren-Kost­kiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 28 ad art. 82 LEF;

Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18-21 ad

art. 82 LEF; Kren Kostkiewicz,

Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 576; Mar­chand, Précis de droit des

poursuites, 2a ed. 2013, pag. 66 ad 2; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27

ad art. 82 LEF; Weber

in Berner Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 231 ad art. 82 CO),

rispetto alla prassi di Basilea-Campagna (BJM 1970, 83; RSJ 1971, 26) seguita

in passato da questa Camera (sentenza 14.2003.15 del 16 ottobre 2003, consid. 4.2 e 4.4; Rep. 1995, n. 75, consid. 2; Rep. 1986 pag. 112 seg.) e da alcuni autori (Veuillet in: Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 146 ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 45 ad art. 82 LEF; Flavio Cometta, Il rigetto

provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989,

pag. 348). Perché il creditore escutente debba dimostrare di avere

correttamente adempiuto il proprio obbligo, basta che l’escusso abbia formulato

l’eccezione di mancato o incorretto

adempimento in modo non palesemente insostenibile. Non la deve inoltre

rendere verosimile.

5.6

Il

rischio che, in tale ottica, la parte chiedente il rigetto provvisorio dell’opposizione

sulla base di un contratto bilaterale sia eccessivamente penalizzata rispetto

alla controparte – ciò che costituiva il motivo implicito della prassi di

Basilea-Campagna (cfr. BJM 1970, 83) –

è comunque da relativizzare.

a) Intanto,

la questione va esaminata dal giudice solo se l’escusso contesta esplicitamente

l’adempimento della prestazione dovuta dall’escutente già con la risposta all’istanza

o all’udienza di prima sede (già citata 14.2016.143, consid. 3).

b) D’altronde

l’escusso deve rendere verosimile, ove sia contestato, che le prestazioni delle

parti si trovano in un rapporto di reciprocità (già citata 14.2015.138 consid.

7.

). Non incombe però al giudice del rigetto addentrarsi in questioni controverse

o troppo delicate, in particolare in materia di appalto, in cui si discute in

quali ipotesi la possibilità di far valere la garanzia per i difetti escluda l’ecce­­zione dell’art. 82 CO (ad es.: Chaix in: Commentaire

romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 14-15 ad art. 372 CO; Gauch,

Der Werkvertrag, 5a ed. 2011, n. 2369). Se l’art. 82

CO non appare chiaramente inapplicabile e l’escutente non confuta con documenti

l’esistenza dei difetti quantitativi o qualitativi allegati dal­l’escusso,

il giudice deve considerare il titolo di rigetto (il contratto bilaterale) non

sufficientemente chiaro e respingere l’istanza (Staehelin, op. cit., n. 102 ad art. 82).

c) L’escusso

sul quale grava un onere di verifica della cosa consegnata e di avviso dei

difetti alla controparte, come previsto nel diritto della compravendita (art.

201.

CO) e dell’appalto (art. 367 CO), è poi tenuto a rendere verosimile, in

conformità dell’art. 82 cpv. 2 LEF, di avere adempiuto tempestivamente tale

onere, altrimenti il giudice può considerare plausibile la perenzione dell’ec­­cezione

di cattivo adempimento per quanto attiene alla procedura di rigetto, e per

converso il carattere incondizionato della pretesa dell’istante (sentenze del

Tribunale federale 5A_1008/2014 del 1° giugno 205 consid. 3.4.3 e 5A_630/2010

del 1° settembre 2011 consid. 2.2; già citata 14.2015.138 consid. 7.1; Staehelin, op. cit., n. 104 ad art. 82

con numerosi riferimenti). Nel caso in cui egli affermi di non soggiacere a

tali oneri per il motivo che quanto fornito è un aliud, l’escusso deve rendere verosimile la propria

allegazione (già citata 14.2015.138 consid. 7.4).

d) L’eccezione

di mancato o incorretto adempimento deve anche apparire non palesemente

insostenibile. Ciò presuppone anzitutto che l’escusso, ove contesti l’incorretta

esecuzione della prestazione dovuta dall’escutente, specifichi in modo

sufficientemente preciso il difetto perché la controparte possa recare la prova

ch’esso non sussiste o è stato sanato (cfr. sentenze del­l’Obergericht argoviese del 23 ottobre 2006

in: AGVE 2006 pag. 33, e dell’Obergericht bernese

del 1° dicembre 2014, inc. ZK 14 468 consid. 6; Staehelin,

op. cit., n. 102 e 105 ad art. 82). Se l’escusso ha inizialmente accettato la

prestazione senza riserve né condizioni, spetterà a lui rendere verosimili i

difetti invocati in un secondo tempo (DTF 59 I 257).

L’eccezione

non deve poi risultare manifestamente in contrasto con gli atti né abusiva,

come potrebbe essere il caso se l’escus­­so impedisce all’escutente di eseguire

la propria prestazione o se il difetto quantitativo o qualitativo invocato è

proporzionalmente insignificante rispetto alla prestazione trattenuta dall’escusso

(v. altri esempi da Schraner in:

Zürcher Kommentar V/1e, 3a ed.

1991, n. 169 segg. ad art. 82 CO). Se invece la sproporzione non è patente, l’istanza

di rigetto va per principio interamente respinta, a meno che l’escusso abbia

quantificato l’entità del difetto o avrebbe dovuto farlo per giustificare la

sua sufficiente gravità affinché sia legittimato, in virtù degli art. 205 cpv.

2.

o 368 cpv. 2 CO, a chiedere la risoluzione del contratto (di compravendita o

di appalto) – e non solo una riduzione del prezzo – e quindi a trattenere il

prezzo convenuto (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 102 e 103 ad art. 82).

6.

Nel

caso in esame, già in prima sede l’escussa ha eccepito la difettosità dell’opera

appaltata (osservazioni all’istanza, act. V ad 5: “tenda rappezzata a pezzi raccordati tra loro e senza

l’auspicata impermeabilità. Anche i raccordi alle parete verticali non sono

stati eseguiti per intero e la parte eseguita è inguardabile”) e la mancanza di collaudo e di fornitura della garanzia biennale (ad

8).

6.1

Ora,

in funzione delle considerazioni esposte nel precedente considerando, non

spettava all’escussa rendere verosimili le pro­prie allegazioni, contrariamente

a quanto sostiene la reclamante, ma incombeva a quest’ultima dimostrare di

avere correttamente adempiuto i propri obblighi.

6.2

La

reclamante contesta invero che quanto asserito dalla convenuta

nelle sue osservazioni all’istanza possa costituire una valida notifica dei

difetti, denunciandone il carattere “vago e generico” e l’assenza di descrizione

dei difetti invocati. In realtà, l’escussa ha chiaramente messo in causa l’impermeabilità

dell’installazione realizzata dall’appaltatrice e ne ha persino precisato le

cause dal suo punto di vista (sopra consid. 6). Tale

specificazione risulta sufficiente per essere considerata come una valida

notifica di difetti, siccome l’istante è stata posta nella condizione di dimostrare

che l’impianto era invece impermeabile o perlomeno che le allegazioni della

controparte erano false (sopra consid. 5.6/c), producendo, ad esempio, un rapporto

di consegna dell’opera controfirmato dalla cliente, testimonianze scritte di

terzi attestanti l’accettazione esplicita o tacita dell’opera, una perizia od

ogni altra prova della conformità della stessa con le pattuizioni delle parti.

Non si disconosce che, per le limitazioni dovute al carattere sommario della

procedura, tale prova poteva forse risultare di difficile attuazione in

concreto, ma gli art. 82 cpv. 1 LEF e 82 CO interpretati alla luce della “Basler Praxis” implicano in tale ipotesi

che il creditore debba far valere i suoi diritti in una procedura ordinaria.

6.3

Il difetto d’impermeabilizzazione notificato dall’escussa non risulta poi palesemente insostenibile o, secondo l’espressione del Pre­tore,

non può essere escluso. Le opere da lattoniere, infatti, appaiono

almeno in parte connesse all’opera appaltata dall’istante e destinate a

impedire infiltrazioni d’acqua lungo la parete sui cui è fissata la tenda (doc.

C pag. 1), come risulta dalla fattura 18 marzo 2016 della AP 1 (doc. E) riferita

alla posa di una scossalina e di uno “scatolato per fine tenda” con la relativa “siliconatura”.

Dedurre, in queste circostanze, dallo scritto 4 novembre 2015 della stessa AP 1

(doc. 6.2) che i suoi interventi tesi verosimilmente a evitare le infiltrazioni

non sono stati portati a termine non può dirsi manifestamente errato, specie

perché dal medesimo atto appare che l’impegno della RE 1 ad

assumersene i costi non fosse stato preso per compiacere alla cliente, bensì “deciso in riunione”.

Ad ogni buon conto, spettava alla reclamante dimostrare che la tenda è stata

posata a regola d’arte e che i lavori di lattoneria rimasti verosimilmente

incompiuti riguardavano modifiche e migliorie. E al riguarda nulla ha provato.

Anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

6.4

Per

quanto riguarda la questione della tempestività della notifica dei difetti, la

reclamante non contesta in sé la motivazione della decisione impugnata, secondo

cui in virtù della Norma SIA 118, dichiarata applicabile nella conferma d’ordine

(doc. C pag. 2 in fondo e doc. 4), la committente era abilitata a far valere in

qualsiasi momento i difetti riscontrati nell’opera, indipendentemente dal

momento della loro scoperta, entro il termine di garanzia pattuito dalle parti

(art. 173 cpv. 1; sentenze del Tribunale federale 4A_511/2014 del 4 marzo 2015

consid. 4.3 e 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.1.1; Gauch/Stöckli in Kommentar zur SIA-Norm

118, 2017, n. 4 ad art. 173; Gauch,

op. cit., n. 2683), stabilito in due anni “a decorrere data fattura” (art.

6.

delle “Condizioni generali di fornitura e

vendita” della ditta istante, doc. 4), emessa in concreto il 31

marzo 2015 (doc. B). Sostiene invero che la ratio legis della

garanzia prevista dalla Norma SIA 118 non consentirebbe al cliente di aspettare

l’inoltro di un’esecuzione per notificare i difetti dell’opera, ma non

sostanzia la sua opinione, la quale si scontra con il testo chiaro (“in ogni momento”)

del­l’art. 173 cpv. 1 della Norma.

6.5

A mente della reclamante sarebbe abusivo e contradditorio da parte dell’escussa

invocare allo stesso tempo da una parte la mancata consegna dell’opera e il

mancato collaudo della stessa, e dall’altra l’esistenza di difetti. Sennonché CO

1.

in verità non contesta la consegna e la posa della tenda, ma la ritiene

difettosa e lamenta l’assenza di collaudo e di fornitura delle garanzie

previsti dalle condizioni generali dell’istante. Nulla, a prima vista, di

abusivo o di contraddittorio.

6.6

Secondo la reclamante, infine, non si capirebbe dalle allegazioni della

convenuta se la tenda fornita sia difettosa o se si tratta di un’opera difforme

da quella ordinata, ossia un “aliud”. A parte il fatto che la questione potrebbe essere determinante solo

se l’e­­scussa non avesse eccepito tempestivamente i difetti (sopra consid.

5.

/b), ciò che già si è escluso (sopra consid. 6.4), ad ogni modo non vi è

alcun dubbio che nel caso concreto la convenuta ha eccepito il carattere difettoso

dell’opera fornita dalla reclamante – che non impedirebbe infiltrazioni d’acqua

sulla terrazza – e non il tipo di tenda posata (a pacchetto o di un pezzo

unico).

6.7

In

definitiva, il reclamo va pertanto respinto. L’odierno pronunciato non priva ad

ogni modo la reclamante del diritto di sottoporre il litigio al giudice ordinario

(art. 79 LEF e sopra consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 12'370.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1

fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).