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Decisione

14.2017.74

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenzione di cessione di azioni con impegno del cedente a garantire i crediti della società sorti prima della cessione

20 settembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi costi ed eventuali utili” rimangono di sua

competenza.

C. Il

20 dicembre 2016, la RE 1 ha spedito a CO 1 una fattura di

fr. 2'413'345.26 relativa al debito della società nei confronti del PI 1,

calcolato al 31 dicembre 2016 sulla base della sentenza 16 luglio 2013 del TAS,

invitandolo a versare tale importo sul conto della società entro il 31 dicembre

2016 e impegnandosi a girare alla creditrice quanto le spetta. È poi seguita

una diffida il 10 gennaio 2017.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la

RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'413'345.26

e fr. 3'500.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017, indicando

quali titoli di credito la “fattura

del 31.12.2016-No. __________” e delle “spese amministrative”.

E. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 marzo 2017

la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città. All’udienza di discussione tenutasi il 3

aprile 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta

vi si è opposta sulla scorta di un memoriale scritto, postulando inoltre il

versamento da parte dell’istante di una cauzione di fr. 40'000.– a

garanzia delle spese ripetibili. In sede di replica e duplica orali, le parti sono

poi rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.

F. Statuendo con decisione del 24 aprile 2017, il Pretore ha respinto sia

la richiesta di cauzione (nei motivi) sia l’istanza, ponendo a carico dell’escutente

le spese processuali di fr. 2'000.– e un’in­­dennità di fr. 3'500.– a

favore della parte convenuta.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 maggio 2017 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 5 maggio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 25 aprile, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto l’ecce­­zione “in ordine”

sollevata dall’escusso in merito alla legittimazione attiva dell’istante – in

realtà una questione di merito – e la domanda di cauzione processuale, esclusa

dall’art. 99 CPC in procedura sommaria. Dopo aver ricordato che il titolo di

rigetto non deve necessariamente essere menzionato nel precetto esecutivo, il

primo giudice ha escluso che la fattura menzionata in quell’atto potesse

costituire un titolo di rigetto provvisorio ed è giunto alla stessa conclusione

per quanto attiene al “contratto

di cessione pacchetto azionario della RE 1” del 18

giugno 2014, siccome firmato non dall’istante, ma dal (nuovo) azionista unico PI

2, e poiché non menziona l’importo posto in esecuzione né la sentenza del TAS

del 16 luglio 2013. Onde la reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo la RE 1 riconosce di non essere stata parte del contratto di cessione

del pacchetto azionario – non lo poteva essere trattandosi delle proprie azioni

– ma evidenzia come il dr. CO 1, nella stessa convenzione, si sia anche personalmente

obbligato a pagare “tutti gli

impegni della società per ogni pendenza riferita al periodo fino al 30 giugno

2014”. La reclamante sostiene ch’egli abbia così anche

riconosciuto i debiti che si è obbligato a tacitare. Essa ritiene inoltre di

potere chiedere direttamente all’escusso, senza passare da PI 2, la copertura

dei debiti sorti prima del 30 giugno 2014 sulla base dell’art. 112 cpv. 2 CO

(stipulazione a favore di terzi perfetta). E sebbene il contratto di cessione

non menzioni né la somma posta in esecuzione né la sentenza del TAS, il dr. CO

1.

ha garantito tutti i debiti della società fino al 30 giugno 2014, quindi, a

mente della reclamante, anche quello nei confronti del PI 1, che risulta

facilmente determinabile leggendo la sentenza del TAS.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2

Nella

fattispecie, come visto, l’istante indica quale titolo di rigetto la clausola

del noto contratto di cessione del pacchetto azionario in virtù della quale “il Dr. CO 1 garantisce personalmente il pagamento

di tutti gli impegni della società per ogni pendenza riferita al periodo fino

al 30 giugno 2014 (imposta alla fonte, AVS, IVA, tassazione ordinaria, cassa

pensione, ecc.)” (doc. C accluso

all’istanza, pag. 1), in relazione con la sentenza 16

luglio 2013 del TAS (doc. B, pag. 27 ad 3 e 5). Ora, in tale clausola l’escus­­so

non si è impegnato a pagare alla società istante alcuna somma di denaro né si è

riconosciuto debitore nei suoi confronti. Si è piuttosto obbligato a garantire

personalmente tutti i debiti della società anteriori al 1° luglio 2014, e

meglio a “evadere” personalmente tutte le richieste relative a scoperti maturati fino a

fine giugno 2014 (doc. C pag. 1 in basso). Anche volendo ammettere che l’istante

– e non solo l’azionista unico – possa chiedere direttamente all’escusso l’adempimento

di tale obbligo di garanzia a norma dell’art. 112 cpv. 2 CO, il suo diritto non

ha quale oggetto il pagamento di danaro né la prestazione di garanzie ai sensi

dell’art. 38 cpv. 1 LEF. Per prestazione di garanzie secondo questa norma s’intende

infatti la fornitura di garanzie, non necessariamente pecuniarie, destinate ad

assicurare l’esecuzione di un debito dell’escusso nei confronti dell’escutente

(DTF 129 III 194 consid. 2.1). Nel caso in esame, per contro, la garanzia concerne

debiti dell’escutente verso terzi.

La

situazione è dunque del tutto diversa dalla fattispecie sottoposta al Tribunale

federale nella sentenza citata nel reclamo in esame (4A_724/2011 del 5 marzo

2012), in cui il convenuto (pro­mittente) si era impegnato nei confronti dell’Associazione

svizzera di football (stipulante) a versare una somma massima prefissata (fr. 800'000.–)

alla società calcistica attrice (terzo) in caso di sovraindebitamento della

stessa superiore a fr. 2'200'000.– a fine stagione (consid. 4.2.2) per

consentirle di ottenere una licenza annua per partecipare al campionato. Nella

fattispecie in rassegna, invece, come detto CO 1 non ha promesso il pagamento

di alcuna somma né a PI 2 né alla RE 1.

5.3

Si

tratta a ben vedere di una specie di assunzione interna di debiti (art. 175

cpv. 1 CO), che lascia ampia scelta all’assuntore tra pagare lo scoperto al

creditore, assumerlo personalmente in vece della società o all’occorrenza anche

contestarlo in qualità di fiduciario della società, assumendosi costi ed

eventuali utili della propria iniziativa (doc. C pag. 2). È quindi un obbligo

di fare, il cui inadempimento lo rende responsabile nei confronti della controparte

(PI 2), la quale può esigere il risarcimento del danno causatole (art. 97 cpv.

1.

CO) e farsi autorizzare a eseguire la prestazione a spese del debitore (art.

98.

cpv. 1 CO). Ove dovesse pagare un debito assunto dal dott. CO 1, la sua

pretesa di assunzione del debito si trasformerebbe in una pretesa di restituzione

di quanto egli ha versato al creditore (cfr. DTF 79 II 152 seg.; Tschäni in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 13 ad art. 175 CO). Certo, il credito di risarcimento è escutibile secondo le regole

della LEF (art. 97 cpv. 2 CO), ma a parte il fatto che si potrebbe discutere se

la RE 1 patisca attualmente un danno riconducibile al noto impegno dell’escusso, ad ogni modo egli

non ha riconosciuto nei suoi confronti alcun debito risarcitorio nei documenti

prodotti con l’istanza e il credito posto in esecuzione non verte su una

pretesa di riparazione di un danno, bensì sul pagamento di una fattura emessa

dalla stessa escutente (doc. A e A1 e sopra ad C e D).

5.4

In

assenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, il reclamo va respinto e la

sentenza impugnata confermata, ancorché per altri motivi di quelli esposti dal

primo giudice.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 2'416'845.26, supera ampiamente la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).