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Decisione

14.2017.76

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito in un contratto retto dal diritto estero. Atto pubblico estero (transazione) sprovvisto dalla postilla dell’Aia

7 giugno 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza il 14 marzo 2017

la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord limitatamente a € 1'000'000.–, corrispondenti a fr. 1'078'420.–

al tasso di cambio dell’1.078 del 13 marzo 2017, oltre agli interessi del 5%

dal 13 febbraio 2017. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5

aprile 2017, cui sono seguite la replica del 13 aprile e la duplica del 27

aprile, nelle quali le parti si sono confermate nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione del 9 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'065'900.– (al tasso

di cambio del 15 febbraio anziché del 13 marzo 2017) oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2017 (senza le spese esecutive), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'560.– e un’indennità

di fr. 7'500.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 maggio 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Il 15 maggio 2017 il presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Il 17

maggio 2017, il reclamante ha presentato una nuova domanda di concessione dell’effetto

sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 10 maggio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tem­pestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la clausola di proroga di

foro e di deferimento della causa alla giurisdizione italiana prevista dal contratto

di cessione di ramo d’azien­da del 5 settembre 2013 sul quale l’istante fonda

la sua pretesa è ininfluente nella causa di rigetto provvisorio dell’opposizione,

che deve imperativamente essere proposta al foro svizzero del­l’esecuzione. Per

quel che attiene al diritto applicabile, il primo giudice ha ricordato che

nella procedura sommaria spetta alle parti stabilire il contenuto del diritto

straniero eventualmente applicabile, in difetto di che il giudice applica il

diritto svizzero. Nella fattispecie, egli ha ritenuto che l’atto di transazione

del 21 gennaio 2016, con cui l’escusso si era riconosciuto debitore della

procedente di € 1'000'000.–, costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 1'065'900.–

(al tasso di cambio €/fr. dell’1,0659 valido il 15 febbraio 2017, data di

emissione del precetto esecutivo), oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio

2017.

Non ha invece esteso il rigetto alle spese esecutive, la cui determinazione,

anticipazione e ripartizione

incombe esclusivamente all’ufficio d’esecuzione.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che il diritto scelto dalle parti è il diritto italiano,

il quale non prevede la possibilità di ottenere il rigetto provvisorio di un’opposizione

interposta a un precetto esecutivo svizzero (sic). Egli si duole che il Pretore

aggiunto non abbia spiegato perché si debba applicare il diritto svizzero né

perché toccherebbe a lui dimostrare l’inesistenza dell’istituto del rigetto

dell’opposizione nel diritto italiano, allegazione che la controparte non ha

comunque contestato.

5.

Non

si disconosce che il Pretore aggiunto non si è espresso direttamente sulla

censura appena ricordata, probabilmente perché la sua infondatezza balza agli

occhi e non poteva quindi sfuggire al patrocinatore del reclamante, che certamente

non era confrontato per la prima volta con un rigetto provvisorio dell’op­­posizione

fondato su un contratto retto dal diritto italiano.

5.1

Volendo

anche precisare i termini della questione, è noto che le norme del diritto esecutivo di

ogni Stato – e in particolare della LEF per la Svizzera – hanno natura

imperativa nel senso dell’art. 18 LDIP (sentenza della CEF 14.2016.1 del 13

maggio 2016 con­sid. 5.5; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2a

ed. 2010, n. 40 ad § 13, pag. 421). La nozione di titolo di rigetto dell’opposizione

– dunque di riconoscimento

di debito o di atto pubblico giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF e di decisione secondo

l’art. 80 LEF – è definita esclusivamente dal diritto svizzero quale lex fori anche in pre­senza di

elementi d’estraneità (sentenza della CEF 14.2015.107 del 12 ottobre 2015, consid. 5, RtiD 2016 I 731 n. 48c [massima]; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 174 ad art. 82 LEF). Poco importa, di conseguenza,

che il diritto italiano non preveda l’istituto

del rigetto dell’opposizione. Sia la clau­sola di elezione di diritto

sia quella di proroga del foro sono senza rilievo nella procedura in esame,

anche nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, come giustamente

rilevato dal Pretore aggiunto (art. 22 n. 5 CLug; DTF 136 III 566 segg.;

sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015, RtiD 2016 I 736 n. 50c consid.

1.

). Che, infine, l’istante non abbia contestato le allegazioni dell’escusso

non muta la situazione, poiché il giudice applica d’ufficio il diritto (art. 57

CPC).

5.2

Sta

invece di fatto che il diritto applicabile al credito riconosciuto si

determina secondo il diritto internazionale privato svizzero e dunque dal

diritto eventualmente scelto dalle parti (Staehelin, op.

cit., loc. cit.), purché esse ne abbiano dimostrato il contenuto. In

linea di massima, tuttavia, ciò non influisce sul titolo di rigetto – fatta

eccezione per le norme legali sull’esigibilità del credito o sugli interessi di

mora (cfr. sentenza della CEF 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4) –

bensì solo sulle eccezioni che potreb­bero infirmare il riconoscimento del

debito in questione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella fattispecie, il

reclamante non invoca però alcuna di quelle eccezioni.

6.

RE

1.

fa ancora valere che il riconoscimento di de­bito

redatto nella forma dell’atto pubblico, qual è l’atto di transazione del 21

gennaio 2016 prodotto dall’istante (doc. G), non produce effetti all’estero

senza la postilla dell’Aia.

6.1

Egli

omette però di considerare di avere firmato la transazione “in proprio e quale legale rappresentante pro

tempore” della PI 1. Anche se tale transazione non

potesse essere equiparata a un atto pubblico, dovrebbe comunque essere

considerata come un riconoscimento di debito personale dello stesso RE 1 (e in

solido della PI 1) nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin, op. cit., n. 10 in fine ad art. 82). La menzione

aggiuntiva degli atti pubblici in quella norma, in effetti, è destinata a

completare i riconoscimenti di debito firmati dall’escusso con quelli sottoscritti

solo dal pubblico ufficiale. La transazione vale così come titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per l’im­­porto di € 1'000'000.– riconosciuto dal

reclamante (doc. G ad n. 2), pari a fr. 1'065'900.– (al tasso di cambio €/fr. dell’1,0659

valido il 15 febbraio 2017, data di emissione del precetto esecutivo), oltre

agli interessi del 5% (almeno, v. sentenza 14.2016.190 citata sopra) dal 13

febbraio 2017 (come richiesto dalla procedente, ancorché il debito fosse

scaduto già il 31 dicembre 2016). Al riguardo, il reclamante non ha sollevato

alcuna contestazione e la Camera non ha motivo di dubitare dei parametri

accertati dal primo giudice.

6.2

Come

la prima censura anche la seconda può essere respinta senza rinviare la causa

al primo giudice per motivare la propria sentenza su quelle due doglianze, da

una parte perché il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo

senso, ma si è limitato a chiedere alla Camera di respingere l’istanza, e dal­l’altra

poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, che generebbe

ritardi inutili e incompatibili con l’in­­teresse

delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale

federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205

dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF 14.2014.229

del 16 febbraio 2015, consid. 4), dal momento che la causa è matura per il

giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al

primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; RtiD 2016 I 729 n. 47c consid. 5).

Ciò segna definitivamente la sorte del reclamo, che va respinto come le due

censure sulle quali è fondato.

7.

Con

l’emissione del giudizio odierno la (seconda) richiesta di concessione dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 1'065'900.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).