14.2017.76
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito in un contratto retto dal diritto estero. Atto pubblico estero (transazione) sprovvisto dalla postilla dell’Aia
7 giugno 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.76
Lugano
7 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 14 marzo
2017 dalla
CO 1
(patrocinata dagli avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 maggio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 febbraio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'066'170.–
oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2017, indicando quale titolo di
credito il “contratto di
cessione di ramo d’azienda 05.09.2013; atto di transazione 21.01.2016 (EUR 1'937'902.99)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza il 14 marzo 2017
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord limitatamente a € 1'000'000.–, corrispondenti a fr. 1'078'420.–
al tasso di cambio dell’1.078 del 13 marzo 2017, oltre agli interessi del 5%
dal 13 febbraio 2017. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5
aprile 2017, cui sono seguite la replica del 13 aprile e la duplica del 27
aprile, nelle quali le parti si sono confermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 9 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'065'900.– (al tasso
di cambio del 15 febbraio anziché del 13 marzo 2017) oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2017 (senza le spese esecutive), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'560.– e un’indennità
di fr. 7'500.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 maggio 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Il 15 maggio 2017 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Il 17
maggio 2017, il reclamante ha presentato una nuova domanda di concessione dell’effetto
sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 maggio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la clausola di proroga di
foro e di deferimento della causa alla giurisdizione italiana prevista dal contratto
di cessione di ramo d’azienda del 5 settembre 2013 sul quale l’istante fonda
la sua pretesa è ininfluente nella causa di rigetto provvisorio dell’opposizione,
che deve imperativamente essere proposta al foro svizzero dell’esecuzione. Per
quel che attiene al diritto applicabile, il primo giudice ha ricordato che
nella procedura sommaria spetta alle parti stabilire il contenuto del diritto
straniero eventualmente applicabile, in difetto di che il giudice applica il
diritto svizzero. Nella fattispecie, egli ha ritenuto che l’atto di transazione
del 21 gennaio 2016, con cui l’escusso si era riconosciuto debitore della
procedente di € 1'000'000.–, costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 1'065'900.–
(al tasso di cambio €/fr. dell’1,0659 valido il 15 febbraio 2017, data di
emissione del precetto esecutivo), oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio
2017.
Non ha invece esteso il rigetto alle spese esecutive, la cui determinazione,
anticipazione e ripartizione
incombe esclusivamente all’ufficio d’esecuzione.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che il diritto scelto dalle parti è il diritto italiano,
il quale non prevede la possibilità di ottenere il rigetto provvisorio di un’opposizione
interposta a un precetto esecutivo svizzero (sic). Egli si duole che il Pretore
aggiunto non abbia spiegato perché si debba applicare il diritto svizzero né
perché toccherebbe a lui dimostrare l’inesistenza dell’istituto del rigetto
dell’opposizione nel diritto italiano, allegazione che la controparte non ha
comunque contestato.
5.
Non
si disconosce che il Pretore aggiunto non si è espresso direttamente sulla
censura appena ricordata, probabilmente perché la sua infondatezza balza agli
occhi e non poteva quindi sfuggire al patrocinatore del reclamante, che certamente
non era confrontato per la prima volta con un rigetto provvisorio dell’opposizione
fondato su un contratto retto dal diritto italiano.
5.1
Volendo
anche precisare i termini della questione, è noto che le norme del diritto esecutivo di
ogni Stato – e in particolare della LEF per la Svizzera – hanno natura
imperativa nel senso dell’art. 18 LDIP (sentenza della CEF 14.2016.1 del 13
maggio 2016 consid. 5.5; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2a
ed. 2010, n. 40 ad § 13, pag. 421). La nozione di titolo di rigetto dell’opposizione
– dunque di riconoscimento
di debito o di atto pubblico giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF e di decisione secondo
l’art. 80 LEF – è definita esclusivamente dal diritto svizzero quale lex fori anche in presenza di
elementi d’estraneità (sentenza della CEF 14.2015.107 del 12 ottobre 2015, consid. 5, RtiD 2016 I 731 n. 48c [massima]; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 174 ad art. 82 LEF). Poco importa, di conseguenza,
che il diritto italiano non preveda l’istituto
del rigetto dell’opposizione. Sia la clausola di elezione di diritto
sia quella di proroga del foro sono senza rilievo nella procedura in esame,
anche nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, come giustamente
rilevato dal Pretore aggiunto (art. 22 n. 5 CLug; DTF 136 III 566 segg.;
sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015, RtiD 2016 I 736 n. 50c consid.
1.
). Che, infine, l’istante non abbia contestato le allegazioni dell’escusso
non muta la situazione, poiché il giudice applica d’ufficio il diritto (art. 57
CPC).
5.2
Sta
invece di fatto che il diritto applicabile al credito riconosciuto si
determina secondo il diritto internazionale privato svizzero e dunque dal
diritto eventualmente scelto dalle parti (Staehelin, op.
cit., loc. cit.), purché esse ne abbiano dimostrato il contenuto. In
linea di massima, tuttavia, ciò non influisce sul titolo di rigetto – fatta
eccezione per le norme legali sull’esigibilità del credito o sugli interessi di
mora (cfr. sentenza della CEF 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4) –
bensì solo sulle eccezioni che potrebbero infirmare il riconoscimento del
debito in questione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella fattispecie, il
reclamante non invoca però alcuna di quelle eccezioni.
6.
RE
1.
fa ancora valere che il riconoscimento di debito
redatto nella forma dell’atto pubblico, qual è l’atto di transazione del 21
gennaio 2016 prodotto dall’istante (doc. G), non produce effetti all’estero
senza la postilla dell’Aia.
6.1
Egli
omette però di considerare di avere firmato la transazione “in proprio e quale legale rappresentante pro
tempore” della PI 1. Anche se tale transazione non
potesse essere equiparata a un atto pubblico, dovrebbe comunque essere
considerata come un riconoscimento di debito personale dello stesso RE 1 (e in
solido della PI 1) nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin, op. cit., n. 10 in fine ad art. 82). La menzione
aggiuntiva degli atti pubblici in quella norma, in effetti, è destinata a
completare i riconoscimenti di debito firmati dall’escusso con quelli sottoscritti
solo dal pubblico ufficiale. La transazione vale così come titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per l’importo di € 1'000'000.– riconosciuto dal
reclamante (doc. G ad n. 2), pari a fr. 1'065'900.– (al tasso di cambio €/fr. dell’1,0659
valido il 15 febbraio 2017, data di emissione del precetto esecutivo), oltre
agli interessi del 5% (almeno, v. sentenza 14.2016.190 citata sopra) dal 13
febbraio 2017 (come richiesto dalla procedente, ancorché il debito fosse
scaduto già il 31 dicembre 2016). Al riguardo, il reclamante non ha sollevato
alcuna contestazione e la Camera non ha motivo di dubitare dei parametri
accertati dal primo giudice.
6.2
Come
la prima censura anche la seconda può essere respinta senza rinviare la causa
al primo giudice per motivare la propria sentenza su quelle due doglianze, da
una parte perché il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo
senso, ma si è limitato a chiedere alla Camera di respingere l’istanza, e dall’altra
poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, che generebbe
ritardi inutili e incompatibili con l’interesse
delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale
federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205
dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF 14.2014.229
del 16 febbraio 2015, consid. 4), dal momento che la causa è matura per il
giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al
primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; RtiD 2016 I 729 n. 47c consid. 5).
Ciò segna definitivamente la sorte del reclamo, che va respinto come le due
censure sulle quali è fondato.
7.
Con
l’emissione del giudizio odierno la (seconda) richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 1'065'900.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).