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Decisione

14.2017.77

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Verbale di un’assemblea di comproprietari firmato da un comproprietario a nome dell’escusso. Assenza di prova del potere di rappresentanza

3 ottobre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 marzo 2017

CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito per presentare osservazioni

all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione 2 maggio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 25.–

a favore degli istanti.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2017 per ottenere

una “rivalutazione” della stessa. Nelle loro osservazioni del 6 giugno 2017, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’11 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 maggio,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame, non avendo la reclamante presentato osservazioni all’istanza in

prima sede malgrado il termine impartitole al riguardo dal Giudice di pace,

tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto

inammissibili. Ciononostante, va ricordato che in ogni stadio di causa (quindi

anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.

2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’op­­posizione e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Occorre pertanto entrare in

materia sul reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare

motivazione, limitandosi a riferirsi in modo generale ai “mezzi di prova prodotti” e preso atto che l’escussa non aveva presentato osservazioni entro il

termine impartitole.

4.

Nel

reclamo RE 1 allega di non aver mai ricevuto né la convocazione all’assemblea

generale dei comproprietari della coattiva n. __________ RFD di __________, né

il verbale allestito in occasione della stessa. Ritiene poi di non avere

personalmente alcuna obbligazione nei confronti degli istanti e che, ad ogni

modo e in assenza di un contatore, non è possibile quantificare il consumo dell’acqua

potabile per cui essi richiedono il pagamento.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In linea di principio

l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento

di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un

suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in

documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi

da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel

corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il

rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito

(art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istan­­za di rigetto

dell’opposizione diretta contro il rappresentato de­v’essere respinta (DTF 132

III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013

consid. 4.2; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).

5.1

Nel

caso in esame, gli istanti fondano la propria pretesa sul verbale dell’assemblea

del 14 dicembre 2016 (doc. 2), con cui i comproprietari della coattiva n. __________

RFD di __________ hanno approvato il conteggio per i consumi dell’acqua di uso

comune dal 2006 al 2016 e fissato una partecipazione ai costi da parte della convenuta di fr. 204.93. Il

documento non è però firmato da RE 1, ma solo dagli altri tre comproprietari.

Nelle loro osservazioni al reclamo, gli istanti rilevano

invero che l’escus­­sa era rappresentata all’assemblea

dall’amministratrice (e comproprietaria) PI 1, come si evince dallo stesso

verbale (sotto la voce “presenti”). Sennonché si tratta di un’allegazione nuova, dunque irricevibile in

questa sede (sopra consid. 1.2). E in ogni caso il rapporto di rappresentanza

non risulta provato – il verbale, come detto, non è sottoscritto dall’escussa e

gli istanti non hanno prodotto alcuna procura – né si può dedurre dalle

circostanze o da un comportamento concludente della convenuta, la quale

si è opposta all’istanza e non aveva motivo di contestare un fatto (appunto il

rapporto di rappresentanza) che non è stato allegato dagli istanti.

5.2

Il

reclamo merita quindi accoglimento e la sentenza impugnata va di conseguenza

annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza. Ai procedenti, ad ogni modo, rimane salva la possibilità

di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa

esecuzione, producendo la procura o altri documenti idonei a comprovare il

rapporto di rappresentanza menzionato nel verbale (DTF 140

III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accerta­­mento

della loro pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra

consid. 2).

6.

In

entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

giustifica invece di attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante,

né in prima sede, dove non è comparsa, né in questa sede, siccome essa non ha

formulato una domanda esplicita al riguardo né giustificato un suo diritto nel

senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 204.93,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.–, già anticipata dagli istanti, è posta a

loro carico.

3. [Abrogato]

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 e CO 2 in solido.

Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).