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Decisione

14.2017.78

Fallimento. Notifica della comminatoria di fallimento. Domanda di rinvio dell’udienza fallimentare respinta. Nessuna dilazione di pagamento

12 giugno 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 3 maggio 2017 è comparsa la sola convenuta, che ha

dichiarato di essere a quel momento impossibilitata a pagare il credito fatto valere

dall’istante, perché que­st’ultima avrebbe fatto bloccare il conto bancario a

cui attingere per saldare il debito.

C. Statuendo

con decisione del 3 maggio 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 3 mag­gio 2017 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2017 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di non avere

ricevuto alcuna comminatoria di fallimento e, ad ogni modo, di avere raggiunto

un accordo con l’istante, che le avrebbe permesso di saldare il debito ove il

primo giudice avesse acconsentito a rinviare l’udienza a dopo il 30 giugno come

richiesto dalla stessa istante.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 12 maggio

2017.

contro la sentenza notificata RE 1 il 5 maggio, in

concreto il reclamo è tempestivo.

2.

La

reclamante afferma di non avere ricevuto alcuna comminatoria di fallimento,

verosimilmente perché il 22 marzo 2017 l’Ammi­­nistrazione federale delle contribuzioni

ha sequestrato il contenuto della sua buca delle lettere, il cui accesso è poi

rimasto bloccato. Sennonché risulta dalla stessa

comminatoria di fallimento emessa il 13

febbraio 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano nel­l’esecuzione n. __________ promossa dall’istante

CO 1 nei confronti della reclamante che l’atto è

stato consegnato dall’agente notificatore nelle mani dell’amministratore unico PI

1.

già il 23 febbraio 2017 (doc. D accluso all’istanza, pag.

2), prima della perquisizione fiscale. Come

il precetto esecutivo, del resto, la comminatoria di fallimento non va depositata nella buca delle lettere del

debitore, ma l’agente incaricato di notificare l’atto

(ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di

polizia) è tenuto a consegnarlo aperto al suo destinatario (o al suo

rappresentante legale) nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta

notifica (art. 72 cpv. 2 e 161 cpv. 1 LEF; Angst in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/ Schoch

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 72 LEF). Su questo punto il

reclamo è quindi manifestamente infondato.

3.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante pretende di avere

raggiunto un accordo con l’istante, che le avrebbe permesso di saldare il debito

ove il primo giudice avesse acconsentito a rinviare l’udienza a dopo il 30

giugno come richiesto dalla stessa istante. Tuttavia, il documento prodotto a

sostegno di tale affermazione – un’email del 3 maggio 2017 (giorno dell’udienza)

spedita dall’avv. PI 2 all’amministratore

unico della reclamante (doc. C accluso al reclamo) – non prevede alcuna

dilazione del credito posto in esecuzione, ma solo il

consenso al rinvio dell’udienza fallimentare, per tacere del fatto che non è

dato di sapere quale sia il ruolo e le credenziali dell’avv. PI 2. Per il

resto, la richiesta di rinvio dell’udienza formulata dal patrocinatore dell’istante

un’ora prima della stessa (doc. D) è stata respinta dal Pretore aggiunto con disposizione ordinatoria processuale

dello stesso giorno (doc. E). Tale

decisione non è stata impugnata dall’istante, probabilmente perché qualora

avesse mantenuto la sua richiesta di rinvio essa avrebbe

rischiato di vedersi respingere l’istanza (v. doc. E, pag. 2). Ne discende che

il reclamo è pure infondato su questo punto, ciò che ne segna definitivamente

la sorte.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.

]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti,

sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa

redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato

dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 3 maggio 2017 è confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).