14.2017.78
Fallimento. Notifica della comminatoria di fallimento. Domanda di rinvio dell’udienza fallimentare respinta. Nessuna dilazione di pagamento
12 giugno 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.78
Lugano
12 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza del 16 marzo 2017 da
CO 1 ()
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 maggio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 3 maggio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 16 marzo 2017 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 124'045.– più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 3 maggio 2017 è comparsa la sola convenuta, che ha
dichiarato di essere a quel momento impossibilitata a pagare il credito fatto valere
dall’istante, perché quest’ultima avrebbe fatto bloccare il conto bancario a
cui attingere per saldare il debito.
C. Statuendo
con decisione del 3 maggio 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 3 maggio 2017 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2017 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di non avere
ricevuto alcuna comminatoria di fallimento e, ad ogni modo, di avere raggiunto
un accordo con l’istante, che le avrebbe permesso di saldare il debito ove il
primo giudice avesse acconsentito a rinviare l’udienza a dopo il 30 giugno come
richiesto dalla stessa istante.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 12 maggio
2017.
contro la sentenza notificata RE 1 il 5 maggio, in
concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La
reclamante afferma di non avere ricevuto alcuna comminatoria di fallimento,
verosimilmente perché il 22 marzo 2017 l’Amministrazione federale delle contribuzioni
ha sequestrato il contenuto della sua buca delle lettere, il cui accesso è poi
rimasto bloccato. Sennonché risulta dalla stessa
comminatoria di fallimento emessa il 13
febbraio 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante
CO 1 nei confronti della reclamante che l’atto è
stato consegnato dall’agente notificatore nelle mani dell’amministratore unico PI
1.
già il 23 febbraio 2017 (doc. D accluso all’istanza, pag.
2), prima della perquisizione fiscale. Come
il precetto esecutivo, del resto, la comminatoria di fallimento non va depositata nella buca delle lettere del
debitore, ma l’agente incaricato di notificare l’atto
(ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di
polizia) è tenuto a consegnarlo aperto al suo destinatario (o al suo
rappresentante legale) nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta
notifica (art. 72 cpv. 2 e 161 cpv. 1 LEF; Angst in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/ Schoch
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 72 LEF). Su questo punto il
reclamo è quindi manifestamente infondato.
3.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione
(art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante pretende di avere
raggiunto un accordo con l’istante, che le avrebbe permesso di saldare il debito
ove il primo giudice avesse acconsentito a rinviare l’udienza a dopo il 30
giugno come richiesto dalla stessa istante. Tuttavia, il documento prodotto a
sostegno di tale affermazione – un’email del 3 maggio 2017 (giorno dell’udienza)
spedita dall’avv. PI 2 all’amministratore
unico della reclamante (doc. C accluso al reclamo) – non prevede alcuna
dilazione del credito posto in esecuzione, ma solo il
consenso al rinvio dell’udienza fallimentare, per tacere del fatto che non è
dato di sapere quale sia il ruolo e le credenziali dell’avv. PI 2. Per il
resto, la richiesta di rinvio dell’udienza formulata dal patrocinatore dell’istante
un’ora prima della stessa (doc. D) è stata respinta dal Pretore aggiunto con disposizione ordinatoria processuale
dello stesso giorno (doc. E). Tale
decisione non è stata impugnata dall’istante, probabilmente perché qualora
avesse mantenuto la sua richiesta di rinvio essa avrebbe
rischiato di vedersi respingere l’istanza (v. doc. E, pag. 2). Ne discende che
il reclamo è pure infondato su questo punto, ciò che ne segna definitivamente
la sorte.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.
]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti,
sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa
redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato
dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 3 maggio 2017 è confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).