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Decisione

14.2017.79

Rigetto dell’opposizione. Emanazione della sentenza meno di 10 giorni dopo l’intimazione delle osservazioni scritte. Violazione del diritto di essere sentito dell’istante. Rinvio al primo giudice

21 settembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 febbraio

2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24

aprile 2017.

C. Statuendo con decisione del 4 maggio 2017, il

Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le

spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.– a favore

della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 15 maggio 2017 per

ottenerne l’annullamento e la retrocessione degli atti alla Pretura, affinché

pronunci una nuova decisione previa assegnazione di un congruo termine per la

replica. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con allegati

scritti spontanei di replica e di duplica, le parti si sono riconfermate nelle rispettive

posizioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 maggio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 5 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che i due contratti per le

prestazioni di architetto prodotti dall’istante, dai quali risulta chiaramente

il compenso pattuito, costituiscono in principio validi titoli di rigetto

provvisorio dell’opposizione a norma dell’art. 82 LEF. Il primo giudice ha però

accolto l’eccezio­­ne d’inadempimento della controprestazione contrattuale sollevata

dall’escusso, perché l’istante non aveva ancora portato a termine la procedura

d’inoltro della domanda di costruzione volta al conferimento di una

destinazione d’uso all’appartamento n. 3 edificato sulla particella n. __________

RFD di __________, come risulta dal permesso di abitabilità parziale rilasciato

il 4 novembre 2016 dal Comune di __________, da cui si deduce che a quel

momento l’unità abitativa sita sulla quota di comproprietà per piani n. __________

non era stata ultimata, né era ancora stata definita la sua destinazione d’uso.

Così che al convenuto è stato intimato d’inoltrare un’ul­­teriore domanda di

costruzione, incombenza che a mente del primo giudice incombeva all’istante in

virtù del contratto del 14 settembre 2011.

3.

Nel

reclamo RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, perché

il Pretore aggiunto ha emesso la sentenza senza darle il tempo di esprimersi

sulle osservazioni della parte convenuta. Infatti la decisione pretorile le è

pervenuta solo 8 giorni dopo l’intimazione delle osservazioni. Tale termine è

stato tanto breve da non permettere di presumere una rinuncia da parte sua a inoltrare una replica

spontanea, tanto che si stava infatti apprestando a

presentare le proprie argomentazioni in merito alle censure dell’escusso, da

lei ritenute prive di fondamento. Infine, la reclamante fa valere che l’eccezione

d’ina­­dempimento della prestazione a proprio carico, accolta dal primo

giudice, è del tutto infondata, atteso che la stessa, comunque contestata, si riferisce

all’allestimento di una successiva variante alla domanda di costruzione resasi

necessaria dalle modifiche richieste dal committente in corso d’opera, di cui

era peraltro stata incaricata un’entità giuridica diversa dalla procedente.

4.

In

procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice

dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni

(art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né

una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore, (sentenza della CEF 14.2017.106 del 27

luglio 2017 consid. 4 e i rinvii).

4.1

Stante

il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e

53.

cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare spontaneamente

osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che

contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a

influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una

replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo

una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015 del

16.

giugno 2015, RSPC 2015 pag. 424 n. 171 consid. 4.1,5A_465/2014

del 20 agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma

ciò non consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2017.106 già

citata, consid. 4.1). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo,

ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un

lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare

osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Nel dubbio,

si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica spontanea e non

un secondo scambio di allegati

(già citate sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015, con­sid. 4.2.1, e della CEF 14.2017.106, consid.

4.

).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, l’organo giudicante può di principio

emanare la decisione dopo che sono trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’ultimo

atto delle parti (sentenze del Tribunale federale 5A_155/2013 del 17 aprile

2013, pubblicata in: RSPC 2013, 460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid. 1.4;

5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3;5D_81/2015 del 4 aprile 2016

consid. 2.3.3-2.3.4) e il destinatario deve organizzarsi per far pervenire un’eventuale

replica spontanea entro tale scadenza, prorogata fino al primo giorno feriale

seguente ove l’ultimo giorno del termine sia un sabato, una domenica o un

giorno festivo ufficiale (sentenza 5D_81/2015 già citata, consid. 2.4, che al

consid. 2.5 lascia indecisa la questione di sapere se il termine è anche

sospeso durante le ferie), fermo restando che la replica spontanea dev’essere

presa in considerazione se al momento in cui perviene al tribunale la sentenza non

è ancora stata pronunciata (sentenze già citata 5A_155/2013, consid. 1.5).

4.2

Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha statuito il 4 maggio 2017, ossia otto giorni

dopo che le osservazioni del convenuto sono pervenute all’istante (reclamo n. 1 pag. 4), non consentendole

così di esercitare il suo diritto di replica spontanea. Non può quindi esservi

dubbio che il suo diritto di essere sentita è stato violato (v. sentenze della

CEF 14.2017.106 già citata consid.

4.

, 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16

gennaio 2013 consid. 3), tanto più che il Pretore aggiunto ha fondato il suo

giudizio circa l’eccezione d’inadempimento della

controprestazione contrattuale proprio sulle allegazioni contenute nelle

osservazioni della convenuta e sui documenti prodotti unitamente alle stesse.

4.3

La

violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.

) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55

consid. 4.3).

Nel

caso specifico, di conseguenza, la Camera non può sanare la lesione del diritto

di essere sentito dell’istante, poiché con il reclamo essa censura l’apprezzamento

dei fatti operato dal primo giudice in merito alle proprie rimproverate inadempienze

contrattuali, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo

intervenire solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC). La causa

non può ad ogni modo ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327

cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’istante un

termine per presentare una replica scritta o convocare le parti a un’udienza, l’ultima

soluzione avendo il vantaggio di evitare un continuo scambio di allegati

scritti.

4.4

Emanata

prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata

al Pretore aggiunto per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo

completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.3).

5.

La

necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una

delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente

giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Le ripetibili del presente giudizio, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC senza

tenere conto del dispendio di tempo per redigere la replica spontanea, che non

è stata sollecitata dalla Camera, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a

carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili

(sentenze della CEF 14.2017.106 del

27.

luglio 2017 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5).

Le

spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente

fissate dal Pre­tore aggiunto con la nuova decisione (solo dietro

esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le

spese processuali sono poste a carico dello Stato. Fatta salva la compensazione

con eventuali crediti dello Stato contro la reclamante, l’anticipo di fr. 580.–

le è restituito. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).