14.2017.79
Rigetto dell’opposizione. Emanazione della sentenza meno di 10 giorni dopo l’intimazione delle osservazioni scritte. Violazione del diritto di essere sentito dell’istante. Rinvio al primo giudice
21 settembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.79
Lugano
21 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.184 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 27 febbraio 2017 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 15 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 maggio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 27 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione
di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'800.–
oltre agli interessi del 5% dal 24 novembre 2016, indicando alla voce titolo di
credito: “Solidale con __________
S__________ fatt. MIN241011 del 24.10.2016”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 febbraio
2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24
aprile 2017.
C. Statuendo con decisione del 4 maggio 2017, il
Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le
spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.– a favore
della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 15 maggio 2017 per
ottenerne l’annullamento e la retrocessione degli atti alla Pretura, affinché
pronunci una nuova decisione previa assegnazione di un congruo termine per la
replica. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con allegati
scritti spontanei di replica e di duplica, le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 maggio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 5 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che i due contratti per le
prestazioni di architetto prodotti dall’istante, dai quali risulta chiaramente
il compenso pattuito, costituiscono in principio validi titoli di rigetto
provvisorio dell’opposizione a norma dell’art. 82 LEF. Il primo giudice ha però
accolto l’eccezione d’inadempimento della controprestazione contrattuale sollevata
dall’escusso, perché l’istante non aveva ancora portato a termine la procedura
d’inoltro della domanda di costruzione volta al conferimento di una
destinazione d’uso all’appartamento n. 3 edificato sulla particella n. __________
RFD di __________, come risulta dal permesso di abitabilità parziale rilasciato
il 4 novembre 2016 dal Comune di __________, da cui si deduce che a quel
momento l’unità abitativa sita sulla quota di comproprietà per piani n. __________
non era stata ultimata, né era ancora stata definita la sua destinazione d’uso.
Così che al convenuto è stato intimato d’inoltrare un’ulteriore domanda di
costruzione, incombenza che a mente del primo giudice incombeva all’istante in
virtù del contratto del 14 settembre 2011.
3.
Nel
reclamo RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, perché
il Pretore aggiunto ha emesso la sentenza senza darle il tempo di esprimersi
sulle osservazioni della parte convenuta. Infatti la decisione pretorile le è
pervenuta solo 8 giorni dopo l’intimazione delle osservazioni. Tale termine è
stato tanto breve da non permettere di presumere una rinuncia da parte sua a inoltrare una replica
spontanea, tanto che si stava infatti apprestando a
presentare le proprie argomentazioni in merito alle censure dell’escusso, da
lei ritenute prive di fondamento. Infine, la reclamante fa valere che l’eccezione
d’inadempimento della prestazione a proprio carico, accolta dal primo
giudice, è del tutto infondata, atteso che la stessa, comunque contestata, si riferisce
all’allestimento di una successiva variante alla domanda di costruzione resasi
necessaria dalle modifiche richieste dal committente in corso d’opera, di cui
era peraltro stata incaricata un’entità giuridica diversa dalla procedente.
4.
In
procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice
dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni
(art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né
una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore, (sentenza della CEF 14.2017.106 del 27
luglio 2017 consid. 4 e i rinvii).
4.1
Stante
il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e
53.
cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare spontaneamente
osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che
contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a
influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una
replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo
una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015 del
16.
giugno 2015, RSPC 2015 pag. 424 n. 171 consid. 4.1,5A_465/2014
del 20 agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma
ciò non consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2017.106 già
citata, consid. 4.1). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo,
ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un
lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare
osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Nel dubbio,
si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica spontanea e non
un secondo scambio di allegati
(già citate sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015, consid. 4.2.1, e della CEF 14.2017.106, consid.
4.
).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, l’organo giudicante può di principio
emanare la decisione dopo che sono trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’ultimo
atto delle parti (sentenze del Tribunale federale 5A_155/2013 del 17 aprile
2013, pubblicata in: RSPC 2013, 460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid. 1.4;
5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3;5D_81/2015 del 4 aprile 2016
consid. 2.3.3-2.3.4) e il destinatario deve organizzarsi per far pervenire un’eventuale
replica spontanea entro tale scadenza, prorogata fino al primo giorno feriale
seguente ove l’ultimo giorno del termine sia un sabato, una domenica o un
giorno festivo ufficiale (sentenza 5D_81/2015 già citata, consid. 2.4, che al
consid. 2.5 lascia indecisa la questione di sapere se il termine è anche
sospeso durante le ferie), fermo restando che la replica spontanea dev’essere
presa in considerazione se al momento in cui perviene al tribunale la sentenza non
è ancora stata pronunciata (sentenze già citata 5A_155/2013, consid. 1.5).
4.2
Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha statuito il 4 maggio 2017, ossia otto giorni
dopo che le osservazioni del convenuto sono pervenute all’istante (reclamo n. 1 pag. 4), non consentendole
così di esercitare il suo diritto di replica spontanea. Non può quindi esservi
dubbio che il suo diritto di essere sentita è stato violato (v. sentenze della
CEF 14.2017.106 già citata consid.
4.
, 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16
gennaio 2013 consid. 3), tanto più che il Pretore aggiunto ha fondato il suo
giudizio circa l’eccezione d’inadempimento della
controprestazione contrattuale proprio sulle allegazioni contenute nelle
osservazioni della convenuta e sui documenti prodotti unitamente alle stesse.
4.3
La
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.
) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55
consid. 4.3).
Nel
caso specifico, di conseguenza, la Camera non può sanare la lesione del diritto
di essere sentito dell’istante, poiché con il reclamo essa censura l’apprezzamento
dei fatti operato dal primo giudice in merito alle proprie rimproverate inadempienze
contrattuali, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo
intervenire solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC). La causa
non può ad ogni modo ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327
cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’istante un
termine per presentare una replica scritta o convocare le parti a un’udienza, l’ultima
soluzione avendo il vantaggio di evitare un continuo scambio di allegati
scritti.
4.4
Emanata
prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata
al Pretore aggiunto per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo
completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.3).
5.
La
necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una
delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente
giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Le ripetibili del presente giudizio, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC senza
tenere conto del dispendio di tempo per redigere la replica spontanea, che non
è stata sollecitata dalla Camera, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a
carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili
(sentenze della CEF 14.2017.106 del
27.
luglio 2017 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5).
Le
spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente
fissate dal Pretore aggiunto con la nuova decisione (solo dietro
esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le
spese processuali sono poste a carico dello Stato. Fatta salva la compensazione
con eventuali crediti dello Stato contro la reclamante, l’anticipo di fr. 580.–
le è restituito. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).