14.2017.8
Rigetto definitivo dell’opposizione. Conseguenza della mancata comparsa delle parti al dibattimento
10 maggio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.8
Lugano
10 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza 5 dicembre 2016 da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 26 gennaio 2017 presentato dalla Cassa
cantonale per gli assegni familiari contro la decisione emessa il 13 gennaio
2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
5 luglio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Cassa cantonale per
gli assegni familiari ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 12'831.–,
indicando quale titolo di credito: “Debitore solidale con: B__________ L__________, es. no. __________.
Decisione di restituzione del 26 novembre 2015 quale assegno di prima infanzia
indebitamente percepito e regolarmente cresciuto in giudicato”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 dicembre 2016 la
Cassa cantonale per gli assegni familiari ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Con ordinanza del 6 dicembre
2016, il Pretore ha citato le parti a comparire il 10 gennaio 2017 per procedere
al contraddittorio, avvertendole in particolare, in virtù dell’art. 234 cpv. 2
CPC, che in caso di assenza ingiustificata di entrambe le parti la causa
sarebbe stata stralciata dal ruolo siccome senza oggetto. Con
due scritti del 13 dicembre 2016 e del 10 gennaio 2017 (quest’ultimo anticipato
tramite fax il giorno prima), la Cassa ha comunicato alla Pretura che non
avrebbe partecipato all’udienza, chiedendo di giudicare in base all’istanza e
agli atti presentati con la stessa.
C. Constatato come all’udienza di discussione del 10 gennaio 2017, nessuno
era comparso, con decisione del 13 gennaio 2017 il Pretore ha stralciato la
causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna, senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la Cassa cantonale per gli assegni familiari è
insorta a questa Camera con un
reclamo del 26 gennaio 2017 per ottenerne in via
principale l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo
giudizio, in via subordinata l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. L’indomani
il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Invitata a presentare le proprie osservazioni, la parte
convenuta è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari il 16 gennaio, in concreto il reclamo, inoltrato
l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Sulla scorta dell’art. 234 cpv. 2 CPC,
ritenuto applicabile per analogia alle procedure sommarie
di rigetto dell’opposizione secondo la dottrina “dominante”, nella decisione
impugnata il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo in quanto priva d’interesse
vista la mancata comparizione al dibattimento di entrambe le parti. Il primo
giudice ha considerato ingiustificata l’assenza della parte istante all’udienza
da lui indetta, poiché nei suoi due scritti del 13 dicembre 2016 e del 10 gennaio
2017.
essa non ha addotto alcuna circostanza atta a giustificare la mancata
comparizione, essendosi la stessa limitata a chiedere che fosse statuito in
base agli atti.
4.
Nel
reclamo la Cassa cantonale per gli assegni familiari ritiene di aver
giustificato la propria assenza all’udienza richiamando la chiara indicazione
contenuta nel suo scritto del 10 gennaio trasmesso alla Pretura, per cui ha
provveduto al pagamento dell’anticipo spese, ciò che a suo dire comproverebbe
il chiaro interesse da parte sua alla vertenza. Contesta inoltre l’applicazione
dell’art. 234 cpv. 2 CPC nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione,
richiamando al proposito una decisione di questa Camera, una sentenza della
seconda Camera civile dell’Obergericht di Zurigo e il parere di
diversi autori.
5.
Qualora l’istanza non risulti inammissibile o infondata, il giudice
deve dare modo alla controparte di presentare le proprie osservazioni, la LEF
come il CPC lasciandogli la facoltà di scegliere tra una procedura orale o
scritta (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Egli può quindi rinunciare a tenere
udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge – ma come visto non è
il caso dell’art. 84 LEF – non disponga altrimenti (art. 256 cpv. 1 CPC). Tali
norme non prevedono le conseguenze dell’assenza di una o di entrambe le parti
all’eventuale udienza indetta dal giudice. Nella procedura ordinaria l’art. 234
CPC prevede che se una parte non compare al dibattimento, l’udienza ha luogo
con la sola parte comparsa e il giudice pone alla base della sua decisione in
linea di principio gli atti scritti regolarmente inoltrati e le allegazioni
contenute nell’istanza (cpv. 1), mentre se nessuna delle parti compare, il
giudice stralcia la causa dal ruolo siccome priva d’oggetto (cpv. 2). La norma
è applicabile per analogia anche alle altre procedure (art. 219
CPC). Il problema da risolvere in questa sede è quindi quello di sapere se la
procedura sommaria – perlomeno quella di rigetto dell’opposizione – è sul tema
della comparizione delle parti all’udienza sufficientemente simile alla
procedura ordinaria da giustificare un’applicazione analogica dell’art. 234
CPC oppure se le sue caratteristiche specifiche ne escludono invece il
richiamo.
5.1
Orbene,
tale questione non pare ancora avere ottenuto una risposta nella giurisprudenza
del Tribunale federale. Degna di menzione, però, è una sua sentenza in cui ha
stabilito che l’obbligo di assegnare al convenuto un termine suppletorio in
caso di mancata presentazione della risposta, previsto dall’art. 223 CPC nella
procedura ordinaria, non vale nella procedura di rigetto dell’opposizione,
nonostante il rinvio generico dell’art. 219 CPC, perché la procedura esecutiva
è caratterizzata dalla massima di celerità (“Beschleunigungsgebot”) (DTF
138.
III 487 seg., consid. 3.2.2 e 3.2.4).
5.2
A
livello cantonale, in una sentenza del 2011 la seconda Camera civile dell’Obergericht
di Zurigo ha definito l’art. 234 CPC una norma “molto
particolare” (“eine sehr spezielle
Bestimmung”) inidonea ad essere applicata per analogia all’udienza
della procedura sommaria, precisando che il concetto di “dibattimento” (“Hauptverhandlung”)
cui si riferisce tale disposizione non corrisponde a quello precedentemente
inteso come “Hauptverfahren” nel
vecchio codice di procedura civile cantonale (sentenza PS110235 del 14 dicembre
2011, consid. 4). Per i magistrati zurighesi, pertanto, la mancata comparizione
del richiedente all’udienza va sanzionata nella procedura sommaria in
conformità dell’art. 147 cpv. 2 CPC, secondo cui la procedura continua il suo
corso senza l’atto processuale omesso, sicché il giudice semplicemente
statuisce sulla base degli atti già in suo possesso (art. 256 cpv. 1 CPC).
Statuendo
specificamente in ambito di rigetto dell’opposizione, in una decisione del 2012
l’Appellationsgericht di Basilea-Città ha pure riconosciuto – in caso di
assenza all’udienza di entrambe le parti – al giudice la possibilità di
decidere in base agli atti, sulla base però dell’art. 234 cpv. 1 CPC applicato
per analogia. Il tribunale basilese si è rifatto alla motivazione di Staehelin e di Mazan (v. sotto consid. 6.3/b), secondo cui l’escutente non
ha l’obbligo di comparire all’udienza, avendo egli già provveduto a inoltrare
la propria richiesta per iscritto (sentenza del 21 novembre 2012, consid.
4.3.4.5
in: BJM 2013, pag. 198).
Nella sentenza del 22 settembre 2011 (inc.
14.2011
) invocata dalla reclamante a sostegno della propria argomentazione,
questa Camera non si è determinata in modo generale sull’applicabilità dell’art.
234.
cpv. 2 CPC alla procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ma l’ha
esclusa nel caso particolare allora al suo esame, in cui il primo giudice,
prima di convocare le parti all’udienza, aveva dato modo all’escusso di
presentare le proprie osservazioni per scritto, ciò ch’egli aveva fatto. Tale
precedente non è dunque decisivo ai fini del giudizio odierno.
5.3
Nella
misura in cui non ha lasciato la questione aperta (Jent-Sørensen in: ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 252 CPC; Tappy in: CPC
commenté, 2011, n. 35 ad art. 234 CPC), anche la dottrina
è divisa sull’applicabilità dell’art. 234 cpv. 2 CPC alla procedura sommaria.
a) Per
alcuni autori l’assenza di entrambe le parti all’udienza giustifica di
principio lo stralcio della causa divenuta priva d’oggetto anche nelle procedure sommarie in virtù del rinvio analogico prescritto dall’art. 219 CPC (Sarah Scheiwiller,
Säuminsfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, pag. 204 ad §
11, con rinvii; Daniel Willisegger, Grundstruktur des
Zivilprozesses, 2012, pagg. 341 segg; Pahud
in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerischen ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, n. 15 ad art. 234 CPC, fatta
salva la procedura di rigetto dell’opposizione; Kaufmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerischen ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, n. 25 ad art. 256 CPC Killias in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 4 e 24 ad art. 234 CPC; con esplicito riferimento al rigetto dell’opposizione
si vedano Willisegger in: Basler
Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 41 ad art. 234 CPC e Pahud
nella prima edizione).
Willisegger, in particolare,
giustifica tale tesi sostenendo che se il giudice dovesse ritenere necessario
sentire personalmente le parti per meglio valutare la richiesta dell’istante
(ad esempio per permettergli di meglio sostanziare la sua pretesa, anche a
fronte delle osservazioni di controparte), quest’ultimo non può non comparire
senza essere considerato assente ingiustificato. Dovesse mancare anche il convenuto,
la sua pretesa diventa pertanto senza oggetto.
Quanto
a Kaufmann, pur ammettendo che la
conseguenza prescritta dall’art. 234 cpv. 2 CPC comporta un cambiamento delle
prassi cantonali precedenti in materia di rigetto dell’opposizione ed è invero
indesiderata, considera che il giudice non può escluderne l’applicazione se non
optando per una procedura scritta secondo l’art. 253 CPC, in cui sarà
autorizzato a statuire in base agli atti. Egli contesta l’argomentazione
secondo cui l’inapplicabilità dell’art. 234 CPC sarebbe dovuta alla necessità
di inoltrare l’istanza scritta, sottolineando al proposito che tale condizione
costituisce in realtà la regola in tutti i tipi di procedura, dove in alcuni
casi è sufficiente riempire un formulario.
b) Per
altri autori, invece, la conseguenza dello stralcio non è appropriata o
addirittura è in contrasto con i principi della procedura sommaria (Klingler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3a ed. 2016, n.
23.
ad art. 252 CPC; Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 19 ad art. 253 CPC; Bohnet
in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 256
CPC) e segnatamente della procedura di rigetto, in cui il giudice è tenuto a
decidere sulla base degli atti in suo possesso (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 43
ad art. 84 LEF, e nel complemento del 2017, n. 43 ad art. 84, con rinvio alla
RtiD 2012 I 951 n. 32c riferita alla sentenza 14.2011.114 già citata sopra nel
consid. 5.2; Vock in: Kurzkommentar,
SchKG, 2a ed. 2014, n.
14.
ad art. 84 LEF; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 737, per il
quale l’assenza [“défaut”] delle
parti è ora regolata dagli artt. 147-149 CPC).
In particolare, per Staehelin le conseguenze
previste in caso d’inosservanza di una citazione
(art. 147 cpv. 2 CPC) non trovano applicazione nella procedura di rigetto dell’opposizione,
dal momento che il creditore non può essere obbligato a comparire a una
discussione verbale (“mündliche
Verhandlung”) avendo già inoltrato per
iscritto (art. 252 cpv. 2 CPC) la propria istanza e prodotto il titolo di
rigetto. Il giudice non può quindi non statuire sulla domanda se le parti non
compaiono all’udienza (Staehelin cita in particolare il messaggio del Consiglio federale sulla LEF
entrata in vigore nel 1997, FF 1991 III 49 ad art. 84 in fine e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 101 ad art. 82 e n. 48 ad art. 84 LEF).
Come Gilliéron anche Vock ammette l’applicabilità dell’art. 147 cpv. 2 CPC in
caso di mancata comparizione di una o di entrambe le parti debitamente citate
all’udienza di rigetto dell’opposizione, sottolineando come l’assenza dell’escutente
non possa comportare la reiezione della sua istanza, l’art. 84 cpv. 2 LEF prevalendo
quale lex specialis sulle disposizioni del CPC.
Differenziando tra la tenuta di un’udienza
prevista dalla legge e quella – come nella procedura di rigetto dell’opposizione
– che viene indetta dal giudice, Mazan ritiene per la seconda costellazione che in caso
di mancata comparsa dell’escutente o di entrambe le parti il magistrato deve
statuire (fatto salvo per le prove raccolte d’ufficio secondo l’art. 153 CPC)
sulla base degli atti analogamente a quanto previsto dall’art. 234 cpv. 1 CPC,
lo stralcio previsto dal cpv. 2 non potendosi applicare alla procedura sommaria,
ritenuta dall’autore una conseguenza troppo rigorosa (nello stesso senso: Pahud nella seconda edizione).
5.4
Da
quanto precede si evince che gli autori citati dal Pretore a sostegno della
soluzione di sua scelta (Willisegger,
Pahud e Tappy) non possono senz’altro essere qualificati come rappresentanti della
dottrina dominante (per tacere del fatto che il secondo ha cambiato parere nel
frattempo e il terzo si dimostra esitante, v. sopra consid. 5.3/a) e non sono
seguiti dalla giurisprudenza zurighese e basilese. Una discussione degli
argomenti appena esposti s’impone.
a) Dottrina
e giurisprudenza relative all’art. 84 LEF ritenevano, prima dell’entrata in
vigore del CPC, che il giudice del rigetto dovesse statuire sull’istanza anche
in assenza delle parti all’udienza (v. i riferimenti in:
Staehelin, op. cit., n. 43 ad art. 84). Lo stesso messaggio
del Consiglio federale relativo alla revisione del 1994 aveva formulato
il principio senza ambiguità (FF 1991 III 49 ad art. 84 in fine).
Non risulta dai lavori preparatori in vista dell’adozione del CPC che il
legislatore abbia inteso modificare l’art. 84 LEF. Come lex specialis,
dunque, questa norma esclude di principio l’applicazione analogica dell’art.
234.
cpv. 2 CPC nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione.
b) Pure
l’interpretazione del CPC conduce alla stessa conclusione. L’art. 234 cpv. 2
CPC concerne infatti la procedura ordinaria e potrebbe applicarsi alla
procedura – sommaria – di rigetto solo per analogia (art. 219 CPC) qualora la legge
o la natura della procedura speciale non richieda una deroga (v. il messaggio
concernente il CPC, FF 2006 6710 n. 5.15, e DTF 138 III 487
consid. 3.2.2). Orbene, nella procedura ordinaria almeno un’udienza di
dibattimento è obbligatoria per legge (art. 228 CPC), tranne rinuncia delle
parti di comune accordo (art. 233 CPC), mentre nella procedura sommaria è
lasciata al giudice la scelta tra uno scambio di allegati scritti o la
citazione delle parti a un’udienza, ove l’istanza non risulti inammissibile o
infondata (art. 253 e 256 cpv. 1 CPC). D’altronde, la procedura sommaria di
rigetto è di carattere documentale (sopra consid. 2) sicché sono
ammissibili di norma solo prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF
138.
III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11
ottobre 2012, consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2014.35 del 12 maggio 2014
consid. 1.3). A differenza di quanto avviene solitamente nella procedura
ordinaria (art. 231 CPC), non vi è in genere alcuna assunzione delle prove
nelle cause di rigetto. Il giudice si limita a statuire sulla base delle allegazioni
delle parti e dei documenti da esse prodotti. Inoltre egli deve esaminare d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
In
linea di massima il giudice non ha quindi necessità della presenza dell’istante
all’udienza per statuire sull’istanza, che per legge dev’essere scritta o
verbalizzata presso il tribunale (art. 252 cpv. 2 CPC): egli verifica, d’ufficio,
se i documenti allegati costituiscono un titolo di rigetto e, qualora l’escusso
abbia presentato osservazioni scritte o sia comparso all’udienza, esamina l’esistenza
di eventuali eccezioni che si oppongono al rigetto dell’opposizione (art. 81 e
82.
cpv. 2 LEF). Poi statuisce in base agli atti (cfr. 256 cpv. 1 CPC), a
prescindere dalla presenza o dell’assenza delle parti (art. 147 cpv. 2 CPC,
inserito nella parte generale e dunque applicabile a ogni genere di procedura).
Tenuto conto, oltretutto, dell’esigenza di celerità che informa la procedura di
rigetto (DTF 138 III 488, consid. 3.2.4) e del fatto che non raramente
gli escussi non si presentano all’udienza (né presentano osservazioni scritte),
specie nelle procedure di massa tese alla riscossione di contributi fiscali o
sociali, apparirebbe contrario alla natura della causa di rigetto dell’opposizione
sanzionare sistematicamente l’assenza del procedente all’udienza con lo
stralcio della causa in applicazione analogica dell’art. 234 cpv. 2 CPC.
c) Ciò
posto, non si può ignorare che, anche nelle procedure sommarie, è stata
concessa al giudice la facoltà di convocare le parti a un’udienza (art. 253 CPC
e 84 LEF) e d’interpellarle laddove le loro allegazioni non siano chiare, siano
contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC; sentenze
della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014 consid. 5.3 e 14.2011.55 del 20 maggio
2001, RtiD 2012 I 951 n. 31c). In casi eccezionali, gli deve pertanto essere
riconosciuta la prerogativa di citare le parti a comparire al suo cospetto,
anche personalmente (art. 68 cpv. 4 CPC), e di esigere in particolare la
presenza dell’istante, ove abbia necessità d’interrogarlo
sull’istanza o sulle allegazioni dell’escusso, avvertendole
che in caso di mancata comparizione di entrambe le parti la causa verrà
stralciata dal ruolo come priva d’oggetto (cfr. art. 133 lett. f e, per
analogia, 234 cpv. 2 CPC).
5.5
Tornando alla fattispecie, il Pretore ha stralciato la causa fondandosi
apparentemente unicamente sull’applicazione analogica dell’art. 234 cpv. 2
CPC. Ora, è appena stato dimostrato che tale norma è di principio in contrasto
con l’art. 84 LEF e con la natura della procedura di rigetto dell’opposizione
(sopra consid. 6.4/a-b). Egli non poteva quindi legittimamente limitarsi a
riferirsi all’avvertenza contenuta nella citazione per stralciare la causa
dal ruolo, ma avrebbe dovuto, prima di statuire, determinarsi sulle due richieste
dell’istante con cui gli era stato chiesto di giudicare in
base all’istanza e agli atti presentati con la stessa (sopra ad B), motivando l’eventuale
sua esigenza specifica di sentirla in udienza. Prematura, la sentenza impugnata
va quindi annullata e l’incarto rinviato al primo giudice
per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previa decisione sulla richiesta dell’istante di statuire in base
agli atti a prescindere dalla mancata comparizione.
6.
Poiché la necessità del rinvio
della causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107
cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato le proprie osservazioni
al reclamo entro il termine assegnatole. Le spese ed eventuali ripetibili di
prima sede saranno fissate un’altra volta con il nuovo giudizio.
7.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'831.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel
senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo
giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).