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Decisione

14.2017.80

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di motivazione del reclamo. Osservazioni dell’escusso inoltrate tardivamente al primo giudice. Divieto dei nova

11 settembre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile

2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord.

C. Scusandosi

per il ritardo “dovuto alla

ricerca della documentazione”, con lettera del 2

maggio 2017 (spedita però solo il 5 maggio e pervenuta alla Pretura l’8), RE 1

ha contestato la validità del titolo di rigetto provvisorio prodotto dall’istante,

riconoscendosi debitore di quest’ultima unicamente per fr. 1'002.–.

D. Accertato che il convenuto non aveva presentato osservazioni entro il

termine impartitogli, con decisione del 4 maggio 2017 il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria

limitatamente a fr. 6'318.65 (anziché fr. 6'418.65), ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 280.– e un’indennità di fr. 50.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto con un reclamo del 15 maggio 2017 (inoltrato

erroneamente alla Pretura di Mendrisio-Nord, ma poi trasmesso per competenza a

questa Camera), limitandosi a rinviare alla “motivazione descritta nella lettera accompagnatoria e

alla documentazione già in vostro [della Pretura] possesso”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 maggio,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica.

1.3

Nel

caso specifico il reclamante si limita a inoltrare “regolare reclamo scritto”

contro la decisione impugnata senza minimamente confrontarsi con la motivazione

esposta dal primo giudice, siccome rinvia ai motivi contenuti in una sua

lettera del 2 maggio 2017 precedente al giudizio in questione. Certo, egli pare

considerare, senza scriverlo, che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto tenere

conto di tale scritto e dei documenti allegati, ma misconosce di averlo spedito

tardivamente. Infatti, egli ha ritirato l’ordi­­nanza del 13 aprile 2017

contenente l’assegnazione di un termine di dieci giorni per inoltrare

osservazioni scritte all’istanza il 19 aprile 2017 (tracciamento EasyTrack n. __________),

durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dei combinati art. 31

LEF e 145 cpv. 4 CPC), sicché il termine, iniziato l’ot­­tavo giorno dopo

Pasqua, ovvero il 24 aprile 2017, è scaduto già giovedì 4 maggio. Spedite l’indomani

(v. timbro sulla busta d’in­­vio), le osservazioni del convenuto erano quindi

tardive, sicché non sarebbero comunque potute essere prese in considerazione

dal Pretore aggiunto. Non se ne può, d’altronde, neppure tenere conto in questa

sede, stante il divieto fatto al reclamante di presentare

allegazioni di fatto e documenti nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, anche volendo ritenerlo ricevibile per quanto riguarda

la questione dell’ammissibilità in prima sede dello scritto 2 maggio 2017 del

convenuto, il reclamo va in ogni caso respinto.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'318.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).