14.2017.81
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di produrre il titolo di rigetto solo in sede di reclamo
26 luglio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.81
Lugano
26 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 0128-2017-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 21 aprile
2017 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 18 maggio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 maggio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'582.30 oltre agli
interessi del 5% dal 22 settembre 2016, indicando quale titolo di credito tre
fatture concernenti “__________”;
che statuendo con decisione del 9 maggio 2017, il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco ha respinto l’istanza
della RE 1 intesa al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da CO 1 al
precetto esecutivo, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 50.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 maggio 2017 perché potesse “esporre
in modo più completo la questione per ottenere un rigetto definitivo dell’opposizione”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie la reclamante non contesta la sentenza impugnata, e in particolare
non nega che dalla documentazione prodotta in prima sede non si possa dedurre
un riconoscimento del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF, ovvero scritto e recante la firma manoscritta (nel
senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio
Fatti
1996 consid. 3/b) di CO 1, idoneo a giustificare il
rigetto dell’opposizione;
che
la RE 1, anzi, ammette esplicitamente che le prove fornite al Giudice di prime
cure non erano sufficienti, ma pretende di poter ottenere con il reclamo una
rivalutazione del caso producendo “la documentazione completa e una dettagliata spiegazione dei fatti”;
che
la reclamante, tuttavia, non può supplire alle proprie mancanze in sede di
reclamo, siccome, come visto, non sono ammessi né allegazioni di fatto nuove né
mezzi di prova nuovi, e nemmeno è possibile aggiungere o modificare le conclusioni
prese in prima sede (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
sono pertanto irricevibili le domande tese a “esporre in modo più completo la questione” o a mutare la
conclusione in una richiesta di rigetto definitivo;
che
del resto la RE 1 non ha neppure prodotto una decisione che accerti l’esistenza
Considerandi
del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 80 LEF;
che
in assenza di una motivazione sufficiente il reclamo si rivela irricevibile,
giacché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado,
ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
rimane comunque salva la facoltà per la reclamante di ripresentare una nuova
istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione producendo un valido riconoscimento
di debito (DTF 140 III 461 consid. 2.5) o, in mancanza di un tale titolo, d’inoltrare
un’azione creditoria ordinaria volta ad accertare l’esistenza e l’importo del
credito da essa vantato e a ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo
incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'582.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).