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Decisione

14.2017.81

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di produrre il titolo di rigetto solo in sede di reclamo

26 luglio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1996 consid. 3/b) di CO 1, idoneo a giustificare il

rigetto dell’opposizione;

che

la RE 1, anzi, ammette esplicitamente che le prove fornite al Giudice di prime

cure non erano sufficienti, ma pretende di poter ottenere con il reclamo una

rivalutazione del caso producendo “la documentazione completa e una dettagliata spiegazione dei fatti”;

che

la reclamante, tuttavia, non può supplire alle proprie mancanze in sede di

reclamo, siccome, come visto, non sono ammessi né allegazioni di fatto nuove né

mezzi di prova nuovi, e nemmeno è possibile aggiungere o modificare le conclusioni

prese in prima sede (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

sono pertanto irricevibili le domande tese a “esporre in modo più completo la questione” o a mutare la

conclusione in una richiesta di rigetto definitivo;

che

del resto la RE 1 non ha neppure prodotto una decisione che accerti l’esistenza

Considerandi

del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 80 LEF;

che

in assenza di una motivazione sufficiente il reclamo si rivela irricevibile,

giacché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado,

ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

rimane comunque salva la facoltà per la reclamante di ripresentare una nuova

istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione producendo un valido riconoscimento

di debito (DTF 140 III 461 consid. 2.5) o, in mancanza di un tale titolo, d’inoltrare

un’azione creditoria ordinaria volta ad accertare l’esistenza e l’importo del

credito da essa vantato e a ottenere il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione

(art. 79 LEF);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo

incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'582.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).