14.2017.82
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione che pone ripetibili a carico dell’escusso. Reclamo motivato in modo insufficiente
26 luglio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.82
Lugano
26 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 08/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Rovana promossa con istanza 18 aprile
2017 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 maggio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Cevio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'700.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, indicando quale titolo di
credito le ripetibili stabilite da una decisione emessa il 22 settembre 2016
dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia (inc. SE.2016.2);
che statuendo con decisione dell’11 maggio 2017, il Giudice di pace del Circolo della Rovana ha accolto l’istanza
della procedente intesa al rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a carico di quest’ultima le spese processuali di fr. 200.–
e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 19 maggio 2017 per ottenere che “la
tassa delle spese processuali rimanga a carico, come già anticipata, della
parte istante”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso in esame la reclamante ritiene “assolutamente inopportuno che la [sua] temerarietà
venga quantificata in franchi e più precisamente con una cifra irrisoria a
favore dell’onorario dell’avv. PA 1” e chiede l’accoglimento
del suo ricorso “in quanto il
signor CO 1, in merito all’incidente della circolazione nel lontano 2011, è
stato favorito al 50% dai suoi ’soci’ che collaboravano a suo tempo per La __________”;
che
tale motivazione, oltre che di difficile comprensione (non è neppure dato di
capire se la reclamante contesta le ripetibili stabilite
nella decisione del 22 settembre 2016 prodotta quale titolo di rigetto dell’opposizione
o quelle attribuite dal Giudice di pace nella sentenza impugnata), è ad ogni
modo irricevibile poiché non si confronta con i motivi contenuti nel giudizio
avversato;
che
in particolare RE 1 non contesta che la decisione del 22 settembre 2016 (doc. B
accluso all’istanza) sia esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF e giustifichi
Fatti
di conseguenza il rigetto definitivo della sua opposizione;
che,
d’altronde, l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto
o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto;
che
invece motivi di estinzione verificatisi prima o altre eccezioni che sarebbero
potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza
prodotta quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);
che
la procedura di rigetto, infatti, è una procedura
Considerandi
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, il
giudice verificando solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e conferendovi forza esecutiva ove l’escusso non provi
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che,
in altre parole, le circostanze relative all’incidente della circolazione del
2011.
andavano fatte valere nella causa avviata davanti alla Pretura del
Distretto di Vallemaggia, se necessario mediante un ricorso, sicché non possono
essere esaminate in sede di rigetto dell’opposizione;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo insorta in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo della Rovana.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).