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Decisione

14.2017.82

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione che pone ripetibili a carico dell’escusso. Reclamo motivato in modo insufficiente

26 luglio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza il rigetto definitivo della sua opposizione;

che,

d’altronde, l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto

o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto;

che

invece motivi di estinzione verificatisi prima o altre eccezioni che sarebbero

potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza

prodotta quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

che

la procedura di rigetto, infatti, è una procedura

Considerandi

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, il

giudice verificando solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

– la sua natura formale – e conferendovi forza esecutiva ove l’escusso non provi

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che,

in altre parole, le circostanze relative all’incidente della circolazione del

2011.

andavano fatte valere nella causa avviata davanti alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia, se necessario mediante un ricorso, sicché non possono

essere esaminate in sede di rigetto dell’opposizione;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo insorta in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo della Rovana.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).