14.2017.83
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mandato di patrocinio. Esame d’ufficio dell’esistenza del titolo e della legittimazione attiva e passiva delle parti. Fatture non sottoscritte dagli escussi. Acco
18 settembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2017.83
14.2017.84
Lugano
18 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, promosse con istanze 13 marzo 2017 dalla
CO 1
(rappresentata dall’__________. PA 1,)
contro
RE 1
RE 2,
giudicando sui reclami del 15 maggio 2017 presentati da RE 1 e RE 2
contro le due decisioni emesse il 2 maggio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________
emessi il 17 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo studio legale
CO 1 ha escusso i coniugi RE 1 e RE 2 per l’incasso – in ambedue le esecuzioni
e in via solidale tra di loro – di fr. 8'542.80 oltre agli interessi del
5% dal 16 febbraio 2017, indicando quale titolo di credito la “fattura n. __________ __________ di fr. 6'350.40
(saldo scoperto fr. 2'600.40); fattura __________ __________ di fr. 3'952.80;
fattura n. __________ __________ di fr. 2'289.60 (saldo scoperto fr. 1'989.60)”.
Fatti
B. Avendo
sia RE 2 sia RE 1 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con
istanze del 13 marzo 2017 lo studio legale ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza
di discussione tenutasi il 2 maggio 2017 è comparsa solo la parte istante, la
quale ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con due decisioni distinte del 2 maggio 2017, il Pretore ha
accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni
interposte dalle parti convenute, ponendo a carico di ognuna di esse le spese
processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con due “ricorsi” (recte: reclami) del 15 maggio 2017,
distinti ma uguali nel loro contenuto, per ottenerne l’annullamento
e la reiezione delle istanze.
Nelle
sue osservazioni del 21 giugno 2017, lo studio legale CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che riguardano
la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica. Si giustifica
così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare
una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta ad RE 2 e RE 1 il 4 maggio 2017, il termine di
10.
giorni, iniziato a decorrere il 5 maggio, è scaduto domenica 14 maggio,
sicché i reclami, presentati il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 15
maggio 2017, sono tempestivi (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). La contestazione relativa alla tempestività dei reclami sollevata dalla parte
istante nelle sue osservazioni del 21 giugno 2017 (v. pag. 1 ad 2) cade dunque
nel vuoto.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Nei
casi in esame, RE 1 e RE 2 non hanno presenziato all’udienza indetta dal
Pretore in prima istanza, di modo che tutte le allegazioni di fatto contenute
nei loro reclami sono nuove e pertanto inammissibili. Nondimeno, trattandosi di
questioni relative al titolo che il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio in
ogni stadio di causa (sotto consid. 6), i reclami sono sotto questo aspetto
ricevibili.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha considerato in modo generico che la documentazione
prodotta dall’istante costituisce – nel suo insieme – un valido riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 LEF, motivo per cui ha accolto le istanze
rigettando in via provvisoria le opposizioni interposte dalle parti convenute.
4.
Nei
loro reclami RE 1 e RE 2 sostengono di non aver mai accettato alcuna fattura da
parte dell’avv. PA 1, ma di essersi limitati a corrispondergli alcuni acconti
mensili – come da lui proposti – “a copertura dei costi”. In particolare RE 2
nega l’esistenza di un chiaro riconoscimento di debito, ritenendo di aver
sempre contestato il pagamento della fattura sottopostagli dall’avvocato dopo
il versamento dei suddetti acconti.
Per
RE 1, invece, anche qualora dovesse essere intravvisto un riconoscimento di
debito, questo sarebbe da “imputare” a suo marito, il quale in buona fede ha provveduto a pagare gli
acconti richiesti. Essi chiedono pertanto l’annullamento delle decisioni
impugnate.
5.
Nelle
sue osservazioni ai reclami, lo studio legale CO 1 precisa che i convenuti non
hanno corrisposto unicamente gli anticipi, ma anche degli acconti sulle fatture
emesse, riconoscendole. Ritiene poi che non spetta al giudice del rigetto,
bensì a quello del merito determinarsi sull’eventuale incongruità delle
fatture, sollevata a suo dire dagli escussi per la prima volta coi rispettivi reclami.
L’istante sottolinea inoltre che per il dispendio di tempo investito nelle
pratiche dei coniugi RE 1 e per il valore di causa, l’importo per le
prestazioni effettuate dall’avv. PA 1 e richiesto con le fatture – calcolato
tenendo conto della particolare situazione in cui essi sono venuti a trovarsi –
oltre a risultare “estremamente
modesto” non è mai stato contestato prima d’ora.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Il
giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e
passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta
in giudizio (v. sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015, consid. 5,
massimata in RtiD 2016 I718 n. 41c), controllando in particolare che vi sia
identità fra il creditore indicato nel precetto esecutivo e l’istante.
6.1
Nel
caso in esame non sussiste, almeno formalmente, identità tra l’escutente indicato
sul precetto esecutivo – l’avv. PA 1 – e l’istante (la CO 1). I convenuti non
hanno però sollevato obiezioni al proposito. E la Camera non ha motivo di dubitare
che l’indicazione sul precetto esecutivo sia il frutto di un manifesto errore –
e possa quindi, se del caso, essere rettificata d’ufficio non
sussistendo alcun rischio di confusione (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2016.42
del 22 luglio 2016 consid. 3, e i rinvii, e 14.2012.101 del 16 agosto 2012,
RtiD 2013 I 828 n. 51c) – dal momento che gli escussi hanno affidato il mandato
di patrocinio alla CO 1 e non specificatamente ed esclusivamente all’avv. PA 1 (procura
del 20 novembre 2014, doc. Q accluso all’istanza).
6.2
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o
dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno
di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo
se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale
federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso
ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione.
Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza
5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di
dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice
ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e
14.2015.23
del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
6.3
Nella fattispecie lo studio legale CO 1 fonda la propria pretesa nei
confronti di RE 1 e RE 2 su tre fatture (denominate “nota onorari e spese intermedia” del 29 luglio e del 14 dicembre 2015, nonché del 6 aprile 2016, doc.
B-D acclusi alle istanze) emesse nei confronti di quest’ultimi per consulenze
in ambito di locazione, del pagamento di diversi acconti già corrisposti dai
convenuti e della corrispondenza intercorsa tra le parti. A detta della parte
istante, il credito posto in esecuzione sarebbe stato pertanto riconosciuto dai
debitori.
a) Orbene,
una semplice fattura, ove non sia sottoscritta dal debitore, non può rappresentare
secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid.
6.
/a, con rinvii). Ne discende che le tre note di onorario prodotte dallo
studio legale con le istanze (doc. B-D), a prescindere dalla loro pretesa
fondatezza, sulla quale questa Camera effettivamente non è competente a
decidere, non possono costituire un riconoscimento di debito nel senso della
suddetta norma, poiché non recano la firma manoscritta dei convenuti (a norma
dell’art. 14 cpv. 1 CO, sentenza della CEF 14.2016.141 del
17.
novembre 2016 consid. 5).
b) Neppure
il pagamento degli acconti versati da RE 2 e RE 1 (v. plico doc. E) e lo
scambio di corrispondenza email intercorso tra le parti (doc. I e N) possono assurgere
– in assenza di firma dei convenuti – a un riconoscimento (tacito) per atti
concludenti del debito posto in esecuzione e non
giustificano quindi il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF per l’importo indicato sulle fatture (come visto non controfirmate)
dai debitori (sentenza della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017,
consid. 5.2/b; 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5; 14.2011.226 del 16
febbraio 2012 consid. 3.2).
c) L’unico
documento agli atti firmato da entrambi i convenuti è la procura del 20
novembre 2014 conferita all’istante, con cui invero essi si sono impegnati “in solido a versare al mandatario gli acconti che
fossero da questi richiesti” (doc.
Q). L’impegno si riferisce però solo al pagamento d’acconti – che nel caso in
esame risultano essere stati corrisposti – ma soprattutto non costituisce un
titolo di rigetto dell’opposizione perché l’importo del debito così
riconosciuto non era determinato né determinabile al momento della
sottoscrizione della procura, giacché dipende dalla volontà unilaterale del
mandante (v. Staehelin, op. cit.,
n. 37 ad art. 82 con rif.; Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, pag. 338 con rif.).
d) Non
si può invece negare che firmando il suo scritto del 20 gennaio 2016 (doc. M) RE
2.
ha riconosciuto il saldo scoperto delle fatture n. __________ del 29 luglio
2015.
(doc. B) e __________ del 14 dicembre 2015 (doc. C), indicato dall’avv. PA
1.
in fr. 8'303.20 complessivi nella sua lettera del 14 gennaio 2016 (doc.
L). Certo, egli ha rilevato come gli importi pretesi dall’avvocato andassero “oltre alle cifre previste agli inizi della pratica”,
ma ha concluso affermando di comprendere “le
sue evidenti e giustificate esigenze” e di volere tentare di “ottemperare alla sua richiesta” versando
nei giorni successivi l’acconto richiesto. Così scrivendo, RE 2 ha riconosciuto
senza riserve né condizioni una somma di denaro facilmente determinabile (con rinvio appunto allo
scritto 14 gennaio 2016 dell’avv. PA 1) ed esigibile, l’accenno a
difficoltà di reperire i fondi necessari al pagamento non rimettendo in causa
il carattere incondizionato del riconoscimento (Staehelin,
op. cit., n. 22 e 80 ad art. 82 e i rif.).
Ciò posto, lo scritto in questione
costituisce un valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 8'303.20
menzionato nella lettera a cui si riferisce, il quale – dedotti gli acconti già
corrisposti dall’escusso per complessivi fr. 2'550.– (cfr. plico doc.
E) e riconosciuti dalla stessa procedente (cfr. istanza, pag. 3 ad 5) – giustifica
il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 2 per fr. 5'753.20
(fr. 8'303.20 ./. fr. 2'550.–). Limitatamente
a tale somma (oltre agli interessi del 5% dal 16 febbraio
2017) la sentenza impugnata va quindi confermata
per quanto riguarda RE 2, il cui reclamo può essere accolto solo per la parte
eccedentaria della pretesa fatta valere dall’istante.
e) Poiché
lo scritto del 20 gennaio 2016 (doc. M) non è firmato anche da RE 1, il
reclamo della moglie va invece integralmente accolto, ricordato che qualora
diverse persone rispondano, anche in solido, del pagamento del debito posto in
esecuzione, l’opposizione interposta dal singolo debitore può essere rigettata
in via provvisoria solo se egli ha personalmente sottoscritto un riconoscimento
di quel debito (Staehelin, op. cit., n. 54 ad art. 82; implicitamente:
sentenza della CEF 14.2014.236 del 9 gennaio 2015 consid. 5.2). In altre parole, il riconoscimento del
debito da parte del marito non è opponibile alla moglie (cfr. art. 146
CO). Ciò non pregiudica la facoltà per lo studio legale istante
di far valere le proprie ragioni davanti al giudice del merito in procedura
ordinaria (v. sopra consid. 2 e 6.2).
7.
Nella
causa diretta contro RE 1, in entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza dell’istante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire un’indennità d’inconvenienza
alla reclamante, né in prima sede, dove non è comparsa, né in questa sede,
siccome essa non ha formulato una domanda esplicita al riguardo né giustificato
un suo diritto nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
8.
Nella causa
diretta avverso RE 2, per contro, in entrambe le sedi le spese processuali, anch’esse stabilite in applicazione
degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate
in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC,
seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2
CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi
di fr. 8'542.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è accolto.
1.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a suo carico.
1.2 Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano
indennità.
2. Il
reclamo di RE 2 è parzialmente accolto.
2.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione
di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'753.20
oltre agli interessi del 5% dal 16 febbraio 2017.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di 1/3
e per i restanti 2/3 a
carico di RE 2, tenuto a rifondere alla CO 1 fr. 50.– per ripetibili
ridotte.
2.2 Le spese processuali di
complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 2/3
e per il restante 1/3 a carico dell’istante. RE
2 rifonderà alla CO 1 fr. 160.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–;
– ,;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).