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Decisione

14.2017.83

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mandato di patrocinio. Esame d’ufficio dell’esistenza del titolo e della legittimazione attiva e passiva delle parti. Fatture non sottoscritte dagli escussi. Acco

18 settembre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

sia RE 2 sia RE 1 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con

istanze del 13 marzo 2017 lo studio legale ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza

di discussione tenutasi il 2 maggio 2017 è comparsa solo la parte istante, la

quale ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo con due decisioni distinte del 2 maggio 2017, il Pretore ha

accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni

interposte dalle parti convenute, ponendo a carico di ognuna di esse le spese

processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante.

D. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con due “ricorsi” (recte: reclami) del 15 maggio 2017,

distinti ma uguali nel loro contenuto, per ottenerne l’annullamento

e la reiezione delle istanze.

Nelle

sue osservazioni del 21 giugno 2017, lo studio legale CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che riguardano

la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica. Si giustifica

così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare

una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’auto­­nomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta ad RE 2 e RE 1 il 4 maggio 2017, il termine di

10.

giorni, iniziato a decorrere il 5 maggio, è scaduto domenica 14 maggio,

sicché i reclami, presentati il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 15

maggio 2017, sono tempestivi (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). La contestazione relativa alla tempestività dei reclami sollevata dalla parte

istante nelle sue osservazioni del 21 giugno 2017 (v. pag. 1 ad 2) cade dunque

nel vuoto.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Nei

casi in esame, RE 1 e RE 2 non hanno presenziato all’udienza indetta dal

Pretore in prima istanza, di modo che tutte le allegazioni di fatto contenute

nei loro reclami sono nuove e pertanto inammissibili. Nondimeno, trattandosi di

questioni relative al titolo che il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio in

ogni stadio di causa (sotto consid. 6), i reclami sono sotto questo aspetto

ricevibili.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato in modo generico che la documentazione

prodotta dall’istante costituisce – nel suo insieme – un valido riconoscimento

di debito nel senso dell’art. 82 LEF, motivo per cui ha accolto le istanze

rigettando in via provvisoria le opposizioni interposte dalle parti convenute.

4.

Nei

loro reclami RE 1 e RE 2 sostengono di non aver mai accettato alcuna fattura da

parte dell’avv. PA 1, ma di essersi limitati a corrispondergli alcuni acconti

mensili – come da lui proposti – “a copertura dei costi”. In particolare RE 2

nega l’esistenza di un chiaro riconoscimento di debito, ritenendo di aver

sempre contestato il pagamento della fattura sottopostagli dall’avvocato dopo

il versamento dei suddetti acconti.

Per

RE 1, invece, anche qualora dovesse essere intravvisto un riconoscimento di

debito, questo sarebbe da “imputare” a suo marito, il quale in buona fede ha provveduto a pagare gli

acconti richiesti. Essi chiedono pertanto l’annullamento delle decisioni

impugnate.

5.

Nelle

sue osservazioni ai reclami, lo studio legale CO 1 precisa che i convenuti non

hanno corrisposto unicamente gli anticipi, ma anche degli acconti sulle fatture

emesse, riconoscendole. Ritiene poi che non spetta al giudice del rigetto,

bensì a quello del merito determinarsi sull’eventuale incongruità delle

fatture, sollevata a suo dire dagli escussi per la prima volta coi rispettivi reclami.

L’istante sottolinea inoltre che per il dispendio di tempo investito nelle

pratiche dei coniugi RE 1 e per il valore di causa, l’importo per le

prestazioni effettuate dall’avv. PA 1 e richiesto con le fatture – calcolato

tenendo conto della particolare situazione in cui essi sono venuti a trovarsi –

oltre a risultare “estremamente

modesto” non è mai stato contestato prima d’ora.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Il

giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e

passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta

in giudizio (v. sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015, consid. 5,

massimata in RtiD 2016 I718 n. 41c), controllando in particolare che vi sia

identità fra il creditore indicato nel precetto esecutivo e l’istante.

6.1

Nel

caso in esame non sussiste, almeno formalmente, identità tra l’escutente indicato

sul precetto esecutivo – l’avv. PA 1 – e l’istante (la CO 1). I convenuti non

hanno però sollevato obiezioni al proposito. E la Camera non ha motivo di dubitare

che l’indicazione sul precetto esecutivo sia il frutto di un manifesto errore –

e possa quindi, se del caso, essere rettificata d’ufficio non

sussistendo alcun rischio di confusione (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2016.42

del 22 luglio 2016 consid. 3, e i rinvii, e 14.2012.101 del 16 agosto 2012,

RtiD 2013 I 828 n. 51c) – dal momento che gli escussi hanno affidato il mandato

di patrocinio alla CO 1 e non specificatamente ed esclusivamente all’avv. PA 1 (procura

del 20 novembre 2014, doc. Q accluso all’istanza).

6.2

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo

se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale

federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso

ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione.

Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza

5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di

dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice

ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e

14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

6.3

Nella fattispecie lo studio legale CO 1 fonda la propria pretesa nei

confronti di RE 1 e RE 2 su tre fatture (denominate “nota onorari e spese intermedia” del 29 luglio e del 14 dicembre 2015, nonché del 6 aprile 2016, doc.

B-D acclusi alle istanze) emesse nei confronti di quest’ultimi per consulenze

in ambito di locazione, del pagamento di diversi acconti già corrisposti dai

convenuti e della corrispondenza intercorsa tra le parti. A detta della parte

istante, il credito posto in esecuzione sarebbe stato pertanto riconosciuto dai

debitori.

a) Orbene,

una semplice fattura, ove non sia sottoscritta dal debitore, non può rappresentare

secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid.

6.

/a, con rinvii). Ne discende che le tre note di onorario prodotte dallo

studio legale con le istanze (doc. B-D), a prescindere dalla loro pretesa

fondatezza, sulla quale questa Camera effettivamente non è competente a

decidere, non possono costituire un riconoscimento di debito nel senso della

suddetta norma, poiché non recano la firma manoscritta dei convenuti (a norma

dell’art. 14 cpv. 1 CO, sentenza della CEF 14.2016.141 del

17.

novembre 2016 consid. 5).

b) Neppure

il pagamento degli acconti versati da RE 2 e RE 1 (v. plico doc. E) e lo

scambio di corrispondenza email intercorso tra le parti (doc. I e N) possono assurgere

– in assenza di firma dei convenuti – a un riconoscimento (tacito) per atti

concludenti del debito posto in esecuzione e non

giustificano quindi il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF per l’importo indicato sulle fatture (come visto non controfirmate)

dai debitori (sentenza della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017,

consid. 5.2/b; 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5; 14.2011.226 del 16

febbraio 2012 consid. 3.2).

c) L’unico

documento agli atti firmato da entrambi i convenuti è la procura del 20

novembre 2014 conferita all’istante, con cui invero essi si sono impegnati “in solido a versare al mandatario gli acconti che

fossero da questi richiesti” (doc.

Q). L’impegno si riferisce però solo al pagamento d’acconti – che nel caso in

esame risultano essere stati corrisposti – ma soprattutto non costituisce un

titolo di rigetto dell’opposizione perché l’importo del debito così

riconosciuto non era determinato né determinabile al momento della

sottoscrizione della procura, giacché dipende dalla volontà unilaterale del

mandante (v. Staehelin, op. cit.,

n. 37 ad art. 82 con rif.; Cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, pag. 338 con rif.).

d) Non

si può invece negare che firmando il suo scritto del 20 gennaio 2016 (doc. M) RE

2.

ha riconosciuto il saldo scoperto delle fatture n. __________ del 29 luglio

2015.

(doc. B) e __________ del 14 dicembre 2015 (doc. C), indicato dall’avv. PA

1.

in fr. 8'303.20 complessivi nella sua lettera del 14 gennaio 2016 (doc.

L). Certo, egli ha rilevato come gli importi pretesi dall’avvo­­cato andassero “oltre alle cifre previste agli inizi della pratica”,

ma ha concluso affermando di comprendere “le

sue evidenti e giustificate esigenze” e di volere tentare di “ottemperare alla sua richiesta” versando

nei giorni successivi l’acconto richiesto. Così scrivendo, RE 2 ha riconosciuto

senza riserve né condizioni una somma di denaro facilmente determinabile (con rinvio appunto allo

scritto 14 gennaio 2016 dell’avv. PA 1) ed esigibile, l’accenno a

difficoltà di reperire i fondi necessari al pagamento non rimettendo in causa

il carattere incondizionato del riconoscimento (Staehelin,

op. cit., n. 22 e 80 ad art. 82 e i rif.).

Ciò posto, lo scritto in questione

costituisce un valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 8'303.20

menzionato nella lettera a cui si riferisce, il quale – dedotti gli acconti già

corrisposti dall’escusso per complessivi fr. 2'550.– (cfr. plico doc.

E) e riconosciuti dalla stessa procedente (cfr. istanza, pag. 3 ad 5) – giustifica

il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 2 per fr. 5'753.20

(fr. 8'303.20 ./. fr. 2'550.–). Limitatamente

a tale somma (oltre agli interessi del 5% dal 16 febbraio

2017) la sentenza impugnata va quindi confermata

per quanto riguarda RE 2, il cui reclamo può essere accolto solo per la parte

eccedentaria della pretesa fatta valere dall’istante.

e) Poiché

lo scritto del 20 gennaio 2016 (doc. M) non è firmato anche da RE 1, il

reclamo della moglie va invece integralmente accolto, ricordato che qualora

diverse persone rispondano, anche in solido, del pagamento del debito posto in

esecuzione, l’opposizione interposta dal singolo debitore può essere rigettata

in via provvisoria solo se egli ha personalmente sottoscritto un riconoscimento

di quel debito (Staehelin, op. cit., n. 54 ad art. 82; implicitamente:

sentenza della CEF 14.2014.236 del 9 gennaio 2015 consid. 5.2). In altre parole, il riconoscimento del

debito da parte del marito non è opponibile alla moglie (cfr. art. 146

CO). Ciò non pregiudica la facoltà per lo studio legale istante

di far valere le proprie ragioni davanti al giudice del merito in procedura

ordinaria (v. sopra consid. 2 e 6.2).

7.

Nella

causa diretta contro RE 1, in entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza dell’istante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire un’indennità d’incon­­venienza

alla reclamante, né in prima sede, dove non è comparsa, né in questa sede,

siccome essa non ha formulato una domanda esplicita al riguardo né giustificato

un suo diritto nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

8.

Nella causa

diretta avverso RE 2, per contro, in entrambe le sedi le spese processuali, anch’esse stabilite in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripe­tibili, determinate

in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC,

seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2

CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi

di fr. 8'542.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è accolto.

1.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–, da anticipare

dalla parte istante, sono poste a suo carico.

1.2 Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano

indennità.

2. Il

reclamo di RE 2 è parzialmente accolto.

2.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione

di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'753.20

oltre agli interessi del 5% dal 16 febbraio 2017.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–, da anticipare

dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di 1/3

e per i restanti 2/3 a

carico di RE 2, tenuto a rifondere alla CO 1 fr. 50.– per ripetibili

ridotte.

2.2 Le spese processuali di

complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 2/3

e per il restante 1/3 a carico dell’istante. RE

2 rifonderà alla CO 1 fr. 160.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

–;

– ,;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).