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Decisione

14.2017.85

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata comparizione all’udienza di prima sede. Divieto dei nova in sede di reclamo

11 settembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 febbraio 2017

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All’udienza di discussione rinviata all’11

maggio 2017 a domanda della

convenuta, è comparsa la sola parte istante, che ha con­fermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione dello stesso 11 maggio 2017, il Pretore ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e

un’indennità di fr. 600.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 maggio 2017 per poter “spiegare la situazione”

in merito alla sua mancata comparizione all’u­­dienza indetta dal Pretore. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 maggio,

in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver considerato che

il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti il 15 giugno 2016

costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il saldo del prezzo pattuito.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole anzitutto di non aver potuto comparire all’udienza indetta

dal primo giudice l’11 maggio 2017 alle ore 9.00 per il fatto che quel giorno

non ha trovato subito il palazzo della Pretura, confondendolo inizialmente con

quello del Palazzo di giustizia, per lei situato in via Pretorio 16, dove è poi

stata indirizzata verso l’entrata dell’Amministrazione cantonale in via Bossi

2, per poi arrivare finalmente a destinazione in via Bossi 3 alle 9.20 quando l’udienza

era ormai terminata. Chiede di poter spiegare la situazione in sede di reclamo

e produrre la ricevuta sottoscritta il 10 giugno 2016 dall’istante, con cui

dichiara di avere ricevuto da lei fr. 50'000.–.

4.1

Orbene,

la reclamante non adduce alcuna prova in merito alla serie d’inconvenienti che

l’avrebbe portata ad arrivare in Pretura quando l’udienza era ormai terminata.

In particolare, essa non dimostra di essersi comunque presentata – nonostante

il ritardo – allo sportello della sezione 5 alle ore 9.20, annunciandosi per l’udienza

delle 9.00 e spiegando il motivo del suo ritardo. In queste circostanze la sua

assenza all’udienza risulta imputabile a sua colpa – per tacere del fatto ch’essa

non ha comunque formalmente chiesto al Pretore di essere citata a una nuova

udienza nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF (sull’applicabilità di tale norma, si

veda la sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016 consid. 2.2) – di

modo che l’omessa sua comparizione va considerata alla stregua di una rinuncia

a determinarsi sul­l’istanza. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo

e la ricevuta del 10 giugno 2016 risultano così nuove e, siccome inammissibili

(v. sopra, consid. 1.2), non possono essere esaminate (sentenza della CEF

14.2015.228

del 31 marzo 2016, consid. 3).

4.2

Ciò

posto, merita conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del

riconoscimento di debito sottoscritto il 15 giugno 2016 da RE 1 (doc. B accluso

all’istanza) per fr. 50'000.– e del pagamento di un acconto di fr. 23'800.–

effettuato il 24 giugno 2016 indicato in calce allo stesso, ha rigettato l’opposizione

in via provvisoria per il saldo di fr. 26'200.– richiesto con l’esecuzione,

oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 30 settembre 2016

(data di scadenza del saldo del prezzo di acquisto delle azioni, doc. B ad 3).

Per

mera abbondanza sia aggiunto che la ricevuta del 10 giugno 2016 non concerne

verosimilmente le stesse 20 azioni di quelle oggetto del contratto del successivo

15.

giugno (doc. B), altrimenti non si spiegherebbe perché la reclamante avrebbe

pagato un “acconto” supplementare di fr. 23'800.– il 24

giugno 2016 (doc. B).

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 26'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).