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Decisione

14.2017.86

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Interessi di mora. Potere di cognizione del giudice del rigetto. Eccezione di pag

20 novembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio

2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo delle Isole aggiornando gli interessi sino a tale giorno.

Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 febbraio (recte:

marzo) 2017.

C. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione inter­posta dalla

parte convenuta per un “residuo

accessori” di fr. 75.– e un “residuo imposta” di fr. 2'865.45

oltre agli interessi del 3% dal 17 febbraio 2017, ponendo a carico di RE 1 le

spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 30.– a favore

del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 25 marzo 2017 per “contestarla”,

lasciando intendere che “fiscalmente”

l’istante sarebbe già stata “soddisfatta”. Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 marzo,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica.

Ora,

nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire

dubbia, giacché col suo allegato RE 1 si limita a contestare nuovamente la richiesta

di pagamento della Confederazione, alla quale a suo dire avrebbe già dato seguito prima di cambiare domicilio. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice

di pace ha tralasciato di determinarsi sulla censura.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie, i documenti che questa Camera ha dovuto nuo­vamente richiamare

dall’escutente, poiché non figuravano tra gli atti trasmessi dal Giudice di

pace (come già avvenuto per gli incarti n. 14.2016.307 e 14.2017.48), appaiono

essere quelli allegati all’istanza di rigetto (v. l’elenco in fondo alla

stessa) e possono quindi essere presi in considerazione anche in questa sede.

Occorre nondimeno un’altra volta ricordare l’obbligo del giudice di conservare

nel suo incarto una copia di tutti gli allegati e documenti allestiti in forma

cartacea (art. 131 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare motivazione,

limitandosi a riferirsi genericamen­te ai “mezzi di prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso, senza però determinarsi sulle

stesse.

4.

Nel

suo stringato reclamo, RE 1 rimprovera al primo giudice di aver valutato “approssimativamente”

l’intera contesa fiscale, sostenendo che – conformemente alla prassi in vigore

in tutti i cantoni – l’istante è stato soddisfatto prima che lui cambiasse domicilio.

A suo dire, il riscatto del beneficio previdenziale professionale si è

completato il 31 dicembre 2013.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di

tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD).

5.2

Nel caso specifico, la Confederazione Svizzera fonda la propria

pretesa nei confronti di RE 1 sulla decisione di tassazione del 12 febbraio

2016.

relativa all’imposta federale 2014 “su prestazioni in capitale provenienti dalla

previdenza” (art. 38 LIFD), calcolata in fr. 2'865.45

sulla scorta dell’aliquota determinante del 6.9617% (art. 38 cpv. 2 LT)

applicata al capitale imponibile accertato in fr. 205'800.– e pari a 1/5

della tariffa prevista dall’art. 36 cpv. 1 LIFD (art. 38 cpv. 2 LIFD). Poiché

non è contestato che la suddetta decisione sia passata in giudicato – né d’altron­de

il reclamante asserisce di aver inoltrato reclamo all’Ufficio circondariale di

tassazione entro il termine di trenta giorni indicato in calce alla stessa –

essa costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il capitale di fr. 2'865.45,

oltre agli interessi di mora del 3% fissato dal Consiglio federale con apposita

ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS

642.

]), correnti dal 21 ottobre 2016, e agli interessi di mora, sempre del

3%, maturati dalla scadenza di pagamento dell’im­­posta, ossia dal 2 aprile

2016.

(conteggio del 13 dicembre 2016), fino al 20 ottobre 2016, pari a fr. 47.30,

come indicato sul precetto esecutivo. Corretto, quindi, l’accoglimento dell’istanza.

5.3

Per

contro il Giudice di pace avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere l’istanza senza

precisare l’importo del credito (fr. 2'865.45 oltre

agli interessi del 3% dal 17 febbraio 2017 più fr. 75.–), specie in un modo diverso di quello indicato sul precetto esecutivo (fr. 2'865.45 oltre agli interessi del 3% dal 21 ottobre 2016 più fr. 47.30).

Il rigetto dell’opposizione non può infatti per sua natura mai vertere su un

importo superiore a quello posto in esecuzione, vale a dire la somma menzionata sul precetto esecutivo (sen­tenza della CEF 14.2015.165 del 2 dicembre 2015). Vero è che nel caso

specifico l’importo totale è identico in entrambi i casi (sono solo spostate la

data di fine degli interessi arretrati e correlativamente la data d’inizio

degli interessi correnti). Non occorre però complicare inutilmente il lavoro

degli uffici d’esecuzione. Al riguardo, anche le autorità fiscali dovrebbero

evitare di formulare le loro richieste nell’istanza di rigetto in un altro modo

rispetto a quelle menzionate nel precetto esecutivo, salvo nei casi, ovviamente,

in cui il credito si è ridotto tra l’uno e l’altra (ad esempio in caso di

pagamento di un acconto). Per chiarezza va rettificato il dispositivo della

sentenza impugnata, che l’Ufficio d’esecuzione ha del resto interpretato come

un rigetto totale, emettendo il 14 luglio 2017 un attestato di carenza di beni

per fr. 3'442.45, calcolati sulla base dei dati figuranti sul precetto

esecutivo.

6.

In virtù dell’art.

81.

cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con

documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso concreto, come d’altronde già avvenuto in precedenti cause di rigetto per

crediti fiscali dirette contro RE 1 (v. le sentenze della Camera 14.2016.307

del 29 marzo 2017 consid. 6 e 14.2017.48 del 1° giugno 2017 consid. 6), ancora

una volta egli misconosce che il giudice del rigetto è funzionalmente

incompetente per statuire sulle contese fiscali. Spetta infatti al­l’autorità

di tassazione indicata in calce alla decisione fiscale di verificare l’esistenza

e l’importo del credito fiscale ove sia stata adita con un reclamo entro il

termine anch’esso menzionato nella decisione fiscale, ciò che nella fattispecie

non è avvenuto. Quanto al fatto che l’istante sarebbe stata “fiscalmente soddisfatta prima del cambiamento di

domicilio”, non solo il reclamante non ha precisato se il pagamento

è intervenuto prima o dopo l’emanazione della decisione fiscale – e quindi non

è dato di sapere se la sua eccezione è ammissibile – ma soprattutto egli non ha

prodotto la prova del preteso pagamento. Onde la reiezione del

reclamo.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'865.45, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Il

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è rettificato d’ufficio nel seguente

modo:

1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è

rigettata in via definitiva.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).