14.2017.86
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Interessi di mora. Potere di cognizione del giudice del rigetto. Eccezione di pag
20 novembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.86
Lugano
20 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO 37/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 16 febbraio
2017 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 16 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 25 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la
Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'865.45
oltre agli interessi del 3% dal 21 ottobre 2016 e di fr. 47.30, indicando
quali titoli di credito l’“imposta
federale diretta 2014 sulle prestazioni in capitale + interessi del 3% dal 02.04.16”, rispettivamente gli “interessi aggiornati
sino al 20.10.16”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio
2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo delle Isole aggiornando gli interessi sino a tale giorno.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 febbraio (recte:
marzo) 2017.
C. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta per un “residuo
accessori” di fr. 75.– e un “residuo imposta” di fr. 2'865.45
oltre agli interessi del 3% dal 17 febbraio 2017, ponendo a carico di RE 1 le
spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 30.– a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2017 per “contestarla”,
lasciando intendere che “fiscalmente”
l’istante sarebbe già stata “soddisfatta”. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 marzo,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica.
Ora,
nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire
dubbia, giacché col suo allegato RE 1 si limita a contestare nuovamente la richiesta
di pagamento della Confederazione, alla quale a suo dire avrebbe già dato seguito prima di cambiare domicilio. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice
di pace ha tralasciato di determinarsi sulla censura.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie, i documenti che questa Camera ha dovuto nuovamente richiamare
dall’escutente, poiché non figuravano tra gli atti trasmessi dal Giudice di
pace (come già avvenuto per gli incarti n. 14.2016.307 e 14.2017.48), appaiono
essere quelli allegati all’istanza di rigetto (v. l’elenco in fondo alla
stessa) e possono quindi essere presi in considerazione anche in questa sede.
Occorre nondimeno un’altra volta ricordare l’obbligo del giudice di conservare
nel suo incarto una copia di tutti gli allegati e documenti allestiti in forma
cartacea (art. 131 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare motivazione,
limitandosi a riferirsi genericamente ai “mezzi di prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso, senza però determinarsi sulle
stesse.
4.
Nel
suo stringato reclamo, RE 1 rimprovera al primo giudice di aver valutato “approssimativamente”
l’intera contesa fiscale, sostenendo che – conformemente alla prassi in vigore
in tutti i cantoni – l’istante è stato soddisfatto prima che lui cambiasse domicilio.
A suo dire, il riscatto del beneficio previdenziale professionale si è
completato il 31 dicembre 2013.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di
tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD).
5.2
Nel caso specifico, la Confederazione Svizzera fonda la propria
pretesa nei confronti di RE 1 sulla decisione di tassazione del 12 febbraio
2016.
relativa all’imposta federale 2014 “su prestazioni in capitale provenienti dalla
previdenza” (art. 38 LIFD), calcolata in fr. 2'865.45
sulla scorta dell’aliquota determinante del 6.9617% (art. 38 cpv. 2 LT)
applicata al capitale imponibile accertato in fr. 205'800.– e pari a 1/5
della tariffa prevista dall’art. 36 cpv. 1 LIFD (art. 38 cpv. 2 LIFD). Poiché
non è contestato che la suddetta decisione sia passata in giudicato – né d’altronde
il reclamante asserisce di aver inoltrato reclamo all’Ufficio circondariale di
tassazione entro il termine di trenta giorni indicato in calce alla stessa –
essa costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il capitale di fr. 2'865.45,
oltre agli interessi di mora del 3% fissato dal Consiglio federale con apposita
ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS
642.
]), correnti dal 21 ottobre 2016, e agli interessi di mora, sempre del
3%, maturati dalla scadenza di pagamento dell’imposta, ossia dal 2 aprile
2016.
(conteggio del 13 dicembre 2016), fino al 20 ottobre 2016, pari a fr. 47.30,
come indicato sul precetto esecutivo. Corretto, quindi, l’accoglimento dell’istanza.
5.3
Per
contro il Giudice di pace avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere l’istanza senza
precisare l’importo del credito (fr. 2'865.45 oltre
agli interessi del 3% dal 17 febbraio 2017 più fr. 75.–), specie in un modo diverso di quello indicato sul precetto esecutivo (fr. 2'865.45 oltre agli interessi del 3% dal 21 ottobre 2016 più fr. 47.30).
Il rigetto dell’opposizione non può infatti per sua natura mai vertere su un
importo superiore a quello posto in esecuzione, vale a dire la somma menzionata sul precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2015.165 del 2 dicembre 2015). Vero è che nel caso
specifico l’importo totale è identico in entrambi i casi (sono solo spostate la
data di fine degli interessi arretrati e correlativamente la data d’inizio
degli interessi correnti). Non occorre però complicare inutilmente il lavoro
degli uffici d’esecuzione. Al riguardo, anche le autorità fiscali dovrebbero
evitare di formulare le loro richieste nell’istanza di rigetto in un altro modo
rispetto a quelle menzionate nel precetto esecutivo, salvo nei casi, ovviamente,
in cui il credito si è ridotto tra l’uno e l’altra (ad esempio in caso di
pagamento di un acconto). Per chiarezza va rettificato il dispositivo della
sentenza impugnata, che l’Ufficio d’esecuzione ha del resto interpretato come
un rigetto totale, emettendo il 14 luglio 2017 un attestato di carenza di beni
per fr. 3'442.45, calcolati sulla base dei dati figuranti sul precetto
esecutivo.
6.
In virtù dell’art.
81.
cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel
caso concreto, come d’altronde già avvenuto in precedenti cause di rigetto per
crediti fiscali dirette contro RE 1 (v. le sentenze della Camera 14.2016.307
del 29 marzo 2017 consid. 6 e 14.2017.48 del 1° giugno 2017 consid. 6), ancora
una volta egli misconosce che il giudice del rigetto è funzionalmente
incompetente per statuire sulle contese fiscali. Spetta infatti all’autorità
di tassazione indicata in calce alla decisione fiscale di verificare l’esistenza
e l’importo del credito fiscale ove sia stata adita con un reclamo entro il
termine anch’esso menzionato nella decisione fiscale, ciò che nella fattispecie
non è avvenuto. Quanto al fatto che l’istante sarebbe stata “fiscalmente soddisfatta prima del cambiamento di
domicilio”, non solo il reclamante non ha precisato se il pagamento
è intervenuto prima o dopo l’emanazione della decisione fiscale – e quindi non
è dato di sapere se la sua eccezione è ammissibile – ma soprattutto egli non ha
prodotto la prova del preteso pagamento. Onde la reiezione del
reclamo.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'865.45, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è rettificato d’ufficio nel seguente
modo:
1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è
rigettata in via definitiva.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).