14.2017.87
Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della sentenza senza aspettare la scadenza del termine di risposta. Annullamento e rinvio per nuovo giudizio previo completamento dell’istruttoria
27 giugno 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.87
Lugano
27 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 marzo 2017 da
CO 1
(patrocinato dall’a__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 24 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 maggio 2017 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 28 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO
1 ha RE 1 per l’incasso di fr. 8'700.– oltre agli
interessi del 5% dal 12 aprile 2016, indicando quale titolo di credito il “rimborso finanziamento, sentenza n. __________
del Tribunale di Como”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22
marzo 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, previo riconoscimento in Svizzera della sentenza n. __________ del Tribunale di Como del 15 dicembre 2011;
che
con decisione del 14 aprile 2017, il Pretore ha assegnato alla parte convenuta un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;
che statuendo con decisione del 12 maggio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza,
riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza del Tribunale di
Como e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità
di fr. 350.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 24 maggio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del dispositivo relativo al rigetto definitivo dell’opposizione e il rinvio
dell’incarto al primo giudice, "affinché
statuisca nuovamente sul caso, prendendo in considerazione le due ricevute
controfirmate da CO 1 ";
che
il dispositivo impugnato – emanato in materia di rigetto
dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è su
questo punto impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 24 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 maggio,
in concreto il reclamo è tempestivo;
che,
come la reclamante fa valere a ragione, il Pretore ha statuito sull’istanza, il
12 maggio 2017, ancor prima che fosse scaduto il termine di venti giorni
assegnatole per esprimersi in merito, giacché la decisione di fissazione del
termine le è giunta solo il 24 (recte: il 29) aprile 2017 al suo
indirizzo provvisorio di __________ (doc. 5 accluso al reclamo), ricordato che
la validità della notifica dipende dall’effettiva consegna dell’atto al destinatario
o a un suo ausiliario (art. 138 cpv. 2 CPC), la finzione di notifica non
applicandosi al primo atto di procedura (v. DTF 138 III 227 seg. consid. 3.1
con rinvii);
che
il diritto di essere sentito della reclamante è quindi stato disatteso;
che
non entra in considerazione una sanatoria di quel vizio da parte di questa
Camera se la causa non è matura per il giudizio o se non lo richiede la parte
lesa, il suo potere di cognizione essendo limitato (art. 320 lett. b e 326 CPC),
sicché non le permette di completare l’istruttoria solo parzialmente eseguita
in prima sede (v. sentenza
della CEF 14.2017.23 del 18 maggio 2017 consid. 4.2);
che
il dispositivo n. 1§§ della sentenza impugnata va di conseguenza annullato,
come richiesto dalla reclamante, e la causa rinviata al primo giudice per nuovo
giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previo completamento dell’istruttoria;
che
il Pretore valuterà se citare le parti a un’udienza o notificare il reclamo all’istante
(specie i punti 17-21 e il doc. 6), onde dare avvio a un eventuale scambio di allegati
di replica e duplica;
che
il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della
causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento,
essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenze del Tribunale federale
6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4, e della CEF 14.2016.189
del 12 ottobre 2016, RtiD 2017 I 713 n. 34 c, consid. 5.2);
che
la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto;
che siccome la necessità del rinvio della causa al
primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde
dal riscuotere spese processuali;
che non si giustifica
per contro di riconoscere alla reclamante un’indennità per ripetibili, siccome
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni e l’art.
107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità,
soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC)
e non le spese ripetibili (sentenze della
CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012 consid. 5 e 14.2016.200 del 5 gennaio 2017
consid. 3);
che le
spese di prima sede saranno rideterminate dal Pretore con la nuova decisione;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'700.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 1§§ della sentenza impugnata è annullato e la causa è rinviata
su questo punto al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non
si riscuotono spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Considerandi
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).