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Decisione

14.2017.9

Rigetto definitivo/provvisorio dell’opposizione. Sentenza penale che rinvia l’accusatore privato al foro civile per il risarcimento del suo danno. Fattura. Pagamento parziale

31 marzo 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

13 luglio 2016 l’CO 1 ha inviato a RE 1 la fattura n. 305564 per complessivi fr. 4'750.–,

composti di fr. 3'172.– per i due tavoli sottratti e di fr. 1'578.–

per “35 ore lavoro a fr. 45.–/h

per l’inchiesta, la denuncia in polizia, il procedimenti e il disturbo (Rif.

Lettera alla Pretura, 30.9.2015 e tempo dibattimento) + spese cancelleria e

postali (fotocopie, ecc.)”.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 settembre 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Biasca, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'750.–

oltre agli interessi del 5% dal 14 luglio 2016, indicando quale titolo di credito

“Fatt. __________

13.07.16 Fr. 4'750.00 (sentenza pretura penale 17.02.16, inc. __________ 3'172.00)”. L’escusso ha fatto opposizione a tale precetto esecutivo.

D. Il

6 ottobre 2016 il debitore ha informato l’CO 1 di averle versato, il 21

settembre 2016, fr. 2'000.– “inerenti

al risarcimento preteso”, precisando di ritenere tale

importo “adeguato sia al

disturbo creato e altresì al valore della merce sottratta”. L’escu­­tente, con raccomandata 27 ottobre 2016, gli ha comunicato di

essere ancora in attesa del saldo di fr. 2'750.– da versare entro il 30

novembre 2016.

E. Con

istanza 9 dicembre 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo

di Riviera il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 2'750.–

oltre agli interessi del 5% dal 14 luglio 2016. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 19 dicembre 2016.

F. Statuendo senza motivazione scritta con decisione dell’11 gennaio 2017,

il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 200.– e

un’indenni­­tà di fr. 100.– a

favore dell’istante. Con raccomandata 14 gennaio 2017 RE 1 ha chiesto la motivazione

scritta della sentenza, che gli è pervenuta il 16 gennaio 2017.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2017, l’CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 gennaio 2017 contro la sentenza motivata notificata a RE 1 al

più presto il 17 gennaio 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). In virtù degli art. 80 e 81 LEF, invece, il

giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito

posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un

titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione.

La

procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto dispiega solo effetti

di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF

136.

III 587 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che il titolo di credito

in questione si basa su una sentenza passata in giudicato. Ciò nondimeno egli

ha rigettato l’opposizione in via provvisoria, spiegando che dei fr. 4'750.–

richiesti con fattura del 13 luglio 2016 fr. 2'000.– sono stati versati “a comprova quindi di un riconoscimento di

debito verso parte istante”. A mente sua, i motivi di

contestazione addotti dal convenuto possono “semmai e unicamente” essere oggetto di una procedura

di disconoscimento di debito, in cui il giudice, contrariamente a quello del

rigetto, potrà entrare nel dettagliato merito del contenzioso stesso.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa valere di aver da subito contestato la fattura allestita dall’escutente

il 13 luglio 2016, precisando che il suo versamento di fr. 2'000.– è

avvenuto come risarcimento dell’effettivo danno subito dalla società e non costituisce

un riconoscimento del presunto debito di fr. 4'750.–, tanto ch’egli non ha

versato la differenza proprio in ragione della sua

contestazione.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, l’CO 1 fa valere che la fattura del 13 luglio 2017

si basa su un valore reale, ossia su quello della merce riconosciuta dal

giudice penale per la parte ammessa dall’imputato, pari a fr. 3'172.– (ma

in realtà di fr. 6'113.–), così come sul risarcimento del danno, calcolato

in fr. 1'578.–. L’escutente spiega poi per quale motivo il Presidente

della Pretura penale non ha deciso sulle sue pretese, obbligandola a procedere

civilmente, con ulteriori costi.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie, benché l’escutente abbia chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione

(e non il rigetto “in virtù

degli art. 80/82 LEF” come erroneamente rilevato nella

sentenza impugnata) e benché lo stesso Giudice di pace abbia indicato come

titolo di rigetto la sentenza penale del 17 febbraio 2016, egli ha nondimeno pronunciato

il rigetto provvisorio dell’opposizione, misconoscendo che una decisione

esecutiva, a determinate condizioni, è un titolo di rigetto definitivo – non

provvisorio – in virtù dell’art. 80 LEF (v. sopra consid. 2). Ciò posto, non ci

si può esimere dal verificare se la sentenza penale del 17 febbraio 2016 sia

idonea a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1,

ricordato che il giudice esamina d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o

definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata,

formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.018 del 25

maggio 2016 consid. 7 e 7.3).

a) Orbene, il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art.

80.

cpv. 1 LEF può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo

di rigetto – è stato obbligato al pagamento (o alla prestazione di una

garanzia) di una somma di denaro determinata (DTF 135 III 318; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 38 ad art. 80 LEF). L’importo da versare dev’essere

quantificato nella sentenza o al­meno risultare in modo chiaro dalla

motivazione o dal rinvio ad altri documenti (Staehelin,

op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che

la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra

consid. 2 e 6). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né

controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara o se è incompleta rimane esclusivo

compito del giudice di merito, previa richiesta di una parte, di chiarire la

fattispecie (DTF 135 III 318 seg. consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22 febbraio 2010, consid. 6;

Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).

b) In

concreto, con la sentenza del 17 febbraio 2016 (doc. B) il Presidente della

Pretura penale ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di furto di due tavoli di

un valore di fr. 1'586.– ciascuno, condannandolo a una pena pecuniaria e

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, e rinviando l’accusatrice privata

CO 1 al competente foro per le pretese di natura civile. La decisione non

contiene invece alcuna condanna di RE 1 a pagare all’accusatrice privata una

somma determinata (né per la merce sottratta, né a titolo di risarcimento

danni), né diretta né indiretta tramite un rinvio ad altri documenti, in

particolare alla fattura prodotta dall’escutente. Di conseguenza la decisione

penale non costituisce un titolo valido per concedere il rigetto definitivo

dell’opposizione, a prescindere dal fatto che l’escusso abbia pagato fr. 2'000.–

con riferimento a tale sentenza (v. sentenza del Tribunale federale 5P.356/2002

del 5 dicembre 2002 consid. 2 citata da Staehelin

op. cit., n. 38a ad art. 80).

6.2

Rimane

da esaminare, in queste circostanze, se la decisione impugnata possa

eventualmente essere confermata sulla base di altri documenti agli atti, in

particolare la fattura del 13 luglio 2016 (doc. C) o la conferma del versamento

di fr. 2'000.– effettuato dall’escusso (doc. E), sulle quali il Giudice di

pace sembra essersi fondato per rigettare l’opposizione in via provvisoria.

a) Secondo

l’art. 82 cpv. 1 LEF costituisce un riconoscimento di de­bito nel senso l’atto

pubblico o la scrittura privata, firmata dal­l’escusso o dal suo rappresentante,

da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non

può dunque rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un titolo di

rigetto provvisorio (v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014,

consid. 6). Ne discende che la fattura del 13 luglio 2016 (doc. C)

prodotta dall’istante non rappresenta un valido riconoscimento di debito nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF poiché non è firmata dal debitore. Anche su questo

punto la sentenza non resiste alla critica.

b) D’altronde

il versamento di fr. 2'000.– effettuato da RE 1 non può –

neppure esso – essere considerato come un riconoscimento (tacito) di debito

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché manca la firma del debitore (sentenza della

CEF 14.16.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b), per tacere del fatto che l’escus­­so

ha comunque specificato in modo chiaro di ritenere che l’im­­porto da lui

versato il 21 settembre 2016 “sia

adeguato sia al disturbo creato e altresì al valore della merce sottratta” (doc. D), e pertanto effettuato a saldo di ogni pretesa. Nulla

cambia al riguardo l’argomentazione presentata dalla procedente in sede di osservazioni

al reclamo, poiché non spetta al giudice del rigetto verificare l’esistenza del

credito posto in esecuzione ma solo l’esi­stenza di un titolo di rigetto (sopra

consid. 2). Essa potrà però far valere le sue ragioni davanti al giudice del

merito in procedura ordinaria, chiedendogli anche di rigettare l’opposizione in

via definitiva (art. 79 LEF). In conclusione il reclamo è quindi

da accogliere e la sentenza impugnata da riformare nel senso della reiezione

dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili in prima sede,

RE 1 non avendo formulato domanda al

riguardo. Mentre la relativa richiesta contenuta nel reclamo va respinta,

siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non patrocinata

da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione

di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del

Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304;

sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie

difetta del tutto.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'750.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 200.–, anticipate dalla

parte istante, sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).