14.2017.9
Rigetto definitivo/provvisorio dell’opposizione. Sentenza penale che rinvia l’accusatore privato al foro civile per il risarcimento del suo danno. Fattura. Pagamento parziale
31 marzo 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.9
Lugano
31 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 135s/16 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 9 dicembre 2016
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 gennaio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 17 febbraio 2016 il Presidente della Pretura penale RE 1
colpevole – oltre al reato di violazione di domicilio – di furto, per avere
prelevato dagli uffici della CO 1 (__________) due tavoli marca __________ del
valore di fr. 1'586.– ciascuno, mettendoli poi in vendita sul sito internet
www.__________ al prezzo di fr. 1'000.– cadauno. L’imputato è stato
condannato a una pena pecuniaria e al pagamento delle spese giudiziarie mentre
l’accusatrice privata CO 1 è stata rinviata al competente foro per le pretese
di natura civile.
Fatti
B. Il
13 luglio 2016 l’CO 1 ha inviato a RE 1 la fattura n. 305564 per complessivi fr. 4'750.–,
composti di fr. 3'172.– per i due tavoli sottratti e di fr. 1'578.–
per “35 ore lavoro a fr. 45.–/h
per l’inchiesta, la denuncia in polizia, il procedimenti e il disturbo (Rif.
Lettera alla Pretura, 30.9.2015 e tempo dibattimento) + spese cancelleria e
postali (fotocopie, ecc.)”.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 settembre 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Biasca, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'750.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 luglio 2016, indicando quale titolo di credito
“Fatt. __________
13.07.16 Fr. 4'750.00 (sentenza pretura penale 17.02.16, inc. __________ 3'172.00)”. L’escusso ha fatto opposizione a tale precetto esecutivo.
D. Il
6 ottobre 2016 il debitore ha informato l’CO 1 di averle versato, il 21
settembre 2016, fr. 2'000.– “inerenti
al risarcimento preteso”, precisando di ritenere tale
importo “adeguato sia al
disturbo creato e altresì al valore della merce sottratta”. L’escutente, con raccomandata 27 ottobre 2016, gli ha comunicato di
essere ancora in attesa del saldo di fr. 2'750.– da versare entro il 30
novembre 2016.
E. Con
istanza 9 dicembre 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo
di Riviera il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 2'750.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 luglio 2016. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 19 dicembre 2016.
F. Statuendo senza motivazione scritta con decisione dell’11 gennaio 2017,
il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 200.– e
un’indennità di fr. 100.– a
favore dell’istante. Con raccomandata 14 gennaio 2017 RE 1 ha chiesto la motivazione
scritta della sentenza, che gli è pervenuta il 16 gennaio 2017.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2017, l’CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 gennaio 2017 contro la sentenza motivata notificata a RE 1 al
più presto il 17 gennaio 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). In virtù degli art. 80 e 81 LEF, invece, il
giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito
posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un
titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione.
La
procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto dispiega solo effetti
di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF
136.
III 587 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che il titolo di credito
in questione si basa su una sentenza passata in giudicato. Ciò nondimeno egli
ha rigettato l’opposizione in via provvisoria, spiegando che dei fr. 4'750.–
richiesti con fattura del 13 luglio 2016 fr. 2'000.– sono stati versati “a comprova quindi di un riconoscimento di
debito verso parte istante”. A mente sua, i motivi di
contestazione addotti dal convenuto possono “semmai e unicamente” essere oggetto di una procedura
di disconoscimento di debito, in cui il giudice, contrariamente a quello del
rigetto, potrà entrare nel dettagliato merito del contenzioso stesso.
4.
Nel
reclamo RE 1 fa valere di aver da subito contestato la fattura allestita dall’escutente
il 13 luglio 2016, precisando che il suo versamento di fr. 2'000.– è
avvenuto come risarcimento dell’effettivo danno subito dalla società e non costituisce
un riconoscimento del presunto debito di fr. 4'750.–, tanto ch’egli non ha
versato la differenza proprio in ragione della sua
contestazione.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, l’CO 1 fa valere che la fattura del 13 luglio 2017
si basa su un valore reale, ossia su quello della merce riconosciuta dal
giudice penale per la parte ammessa dall’imputato, pari a fr. 3'172.– (ma
in realtà di fr. 6'113.–), così come sul risarcimento del danno, calcolato
in fr. 1'578.–. L’escutente spiega poi per quale motivo il Presidente
della Pretura penale non ha deciso sulle sue pretese, obbligandola a procedere
civilmente, con ulteriori costi.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Nella
fattispecie, benché l’escutente abbia chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione
(e non il rigetto “in virtù
degli art. 80/82 LEF” come erroneamente rilevato nella
sentenza impugnata) e benché lo stesso Giudice di pace abbia indicato come
titolo di rigetto la sentenza penale del 17 febbraio 2016, egli ha nondimeno pronunciato
il rigetto provvisorio dell’opposizione, misconoscendo che una decisione
esecutiva, a determinate condizioni, è un titolo di rigetto definitivo – non
provvisorio – in virtù dell’art. 80 LEF (v. sopra consid. 2). Ciò posto, non ci
si può esimere dal verificare se la sentenza penale del 17 febbraio 2016 sia
idonea a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1,
ricordato che il giudice esamina d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o
definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata,
formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.018 del 25
maggio 2016 consid. 7 e 7.3).
a) Orbene, il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art.
80.
cpv. 1 LEF può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo
di rigetto – è stato obbligato al pagamento (o alla prestazione di una
garanzia) di una somma di denaro determinata (DTF 135 III 318; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 38 ad art. 80 LEF). L’importo da versare dev’essere
quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla
motivazione o dal rinvio ad altri documenti (Staehelin,
op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che
la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra
consid. 2 e 6). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né
controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara o se è incompleta rimane esclusivo
compito del giudice di merito, previa richiesta di una parte, di chiarire la
fattispecie (DTF 135 III 318 seg. consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22 febbraio 2010, consid. 6;
Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).
b) In
concreto, con la sentenza del 17 febbraio 2016 (doc. B) il Presidente della
Pretura penale ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di furto di due tavoli di
un valore di fr. 1'586.– ciascuno, condannandolo a una pena pecuniaria e
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, e rinviando l’accusatrice privata
CO 1 al competente foro per le pretese di natura civile. La decisione non
contiene invece alcuna condanna di RE 1 a pagare all’accusatrice privata una
somma determinata (né per la merce sottratta, né a titolo di risarcimento
danni), né diretta né indiretta tramite un rinvio ad altri documenti, in
particolare alla fattura prodotta dall’escutente. Di conseguenza la decisione
penale non costituisce un titolo valido per concedere il rigetto definitivo
dell’opposizione, a prescindere dal fatto che l’escusso abbia pagato fr. 2'000.–
con riferimento a tale sentenza (v. sentenza del Tribunale federale 5P.356/2002
del 5 dicembre 2002 consid. 2 citata da Staehelin
op. cit., n. 38a ad art. 80).
6.2
Rimane
da esaminare, in queste circostanze, se la decisione impugnata possa
eventualmente essere confermata sulla base di altri documenti agli atti, in
particolare la fattura del 13 luglio 2016 (doc. C) o la conferma del versamento
di fr. 2'000.– effettuato dall’escusso (doc. E), sulle quali il Giudice di
pace sembra essersi fondato per rigettare l’opposizione in via provvisoria.
a) Secondo
l’art. 82 cpv. 1 LEF costituisce un riconoscimento di debito nel senso l’atto
pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante,
da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non
può dunque rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un titolo di
rigetto provvisorio (v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014,
consid. 6). Ne discende che la fattura del 13 luglio 2016 (doc. C)
prodotta dall’istante non rappresenta un valido riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF poiché non è firmata dal debitore. Anche su questo
punto la sentenza non resiste alla critica.
b) D’altronde
il versamento di fr. 2'000.– effettuato da RE 1 non può –
neppure esso – essere considerato come un riconoscimento (tacito) di debito
giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché manca la firma del debitore (sentenza della
CEF 14.16.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b), per tacere del fatto che l’escusso
ha comunque specificato in modo chiaro di ritenere che l’importo da lui
versato il 21 settembre 2016 “sia
adeguato sia al disturbo creato e altresì al valore della merce sottratta” (doc. D), e pertanto effettuato a saldo di ogni pretesa. Nulla
cambia al riguardo l’argomentazione presentata dalla procedente in sede di osservazioni
al reclamo, poiché non spetta al giudice del rigetto verificare l’esistenza del
credito posto in esecuzione ma solo l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra
consid. 2). Essa potrà però far valere le sue ragioni davanti al giudice del
merito in procedura ordinaria, chiedendogli anche di rigettare l’opposizione in
via definitiva (art. 79 LEF). In conclusione il reclamo è quindi
da accogliere e la sentenza impugnata da riformare nel senso della reiezione
dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili in prima sede,
RE 1 non avendo formulato domanda al
riguardo. Mentre la relativa richiesta contenuta nel reclamo va respinta,
siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non patrocinata
da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione
di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del
Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304;
sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie
difetta del tutto.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'750.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 200.–, anticipate dalla
parte istante, sono poste a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).