14.2017.91
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Eccezione di prescrizione
12 settembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.91
Lugano
12 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 166 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 marzo 2017
dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2017 presentato dallo Stato del
Canton Ticino contro la decisione emessa il 24 maggio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. L’11 ottobre 1996 l’Ufficio d’esecuzione
di Lugano ha rilasciato a favore dello Stato del Canton Ticino un attestato di
carenza di beni in seguito a pignoramento a carico di CO 1 per fr. 367.90.
Quale titolo del credito è stata indicata la “Fattura n. __________ del 13 ottobre 1995 + interessi
al 5% calcolati dal 25.01.1996”.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 novembre 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 367.90, indicando quale titolo di credito la “Ripresa dell’attestato carenza beni n. __________
emesso il 11.10.1996 dall’Ufficio esecuzione di Lugano per un importo di CHF
367.90”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 marzo
2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 aprile 2017.
D. Statuendo con decisione del 24 maggio 2017, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 70.–,
senza assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 19 giugno 2017, CO 1 ha chiesto il “riesame della pratica”.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta allo Stato del Canton Ticino il 26 maggio
2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è
scaduto il lunedì di Pentecoste (art. 1 della legge ticinese concernente i
giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Presentato il
primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF), ovvero martedì 6 giugno 2017, il reclamo è pertanto tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’eccezione di prescrizione
sollevata dall’escussa, considerando che il termine di prescrizione ventennale
sancito dall’art. 149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni era
scaduto, per quello prodotto dall’istante, il 31 dicembre 2016, in virtù dell’art.
2.
cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre
1994.
Onde la reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo lo Stato del Canton Ticino ammette che l’attestato di carenza di beni
sarebbe dovuto prescriversi il 31 dicembre 2016, ma osserva di avere interrotto
il termine di prescrizione prima della sua scadenza ottenendo il 30 novembre
2016.
la notifica del precetto esecutivo volto all’incasso del credito
incorporato nell’attestato di carenza di beni.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce anzitutto di non essere mai stata
sottoposta, poiché coniugata, a una “tassazione individuale”. Si duole poi che la
richiesta di pagamento dell’attestato di carenza di beni, a suo dire “non conforme”, le
sia stata trasmessa prima della sua scadenza, ben sapendo che tale attestato si
sarebbe prescritto il 31 dicembre 2016. Chiede a questa Camera di “esaminare nuovamente la pratica” precisando che, qualora dovesse essere tenuta a pagare l’importo da
lei contestato, potrà farlo solo tramite versamenti mensili di fr. 20.–
ciascuno.
6.
Come
rettamente accertato dal Giudice di pace, è pacifico che l’attestato
di carenza di beni emesso dall’Ufficio esecuzione di Lugano l’11 ottobre 1996
nei confronti di CO 1 a favore dello Stato del Canton Ticino per fr. 367.90
costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione. È parimenti indubbio che secondo l’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni
finali relativi alla modifica della LEF del 16 dicembre 1994, il termine di
prescrizione ventennale (art. 149a cpv. 1 LEF) dei crediti accertati in
un attestato di carenza di beni rilasciato, l’11 ottobre 1996, prima della sua
entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) iniziava a decorrere da quest’ultima
data e sarebbe giunto di principio a scadenza il 31 dicembre 2016.
6.1
Il
problema è che il primo giudice è incorso in una svista laddove non ha considerato
che la prescrizione del credito contenuto nell’attestato di carenza di beni è
stata interrotta prima del 31 dicembre 2016 con l’avvio – il 29 novembre 2016 –
dell’esecuzione in esame (art. 135 n. 2 CO), facendo così decorrere, conformemente
a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine di prescrizione
ventennale nel senso dell’art. 149a cpv. 1 LEF (sentenza della CEF
14.2016.305
del 17 marzo 2017, consid. 2 con rinvii; FF 1991 III 74). Di conseguenza, il credito posto
in esecuzione non si può ritenere prescritto.
6.2
Nulla
mutano al riguardo le osservazioni di CO 1 al reclamo, perché la Camera non può
verificare la fondatezza del credito incorporato nell’attestato di carenza beni
(e in particolare la correttezza della tassazione), bensì solo l’esistenza di
un titolo di rigetto (sopra consid. 2), in concreto pacifica (sopra consid. 6).
E le difficoltà finanziarie cui accenna l’escussa non costituiscono un motivo
che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità
giudiziaria possa prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione. Semmai se ne terrà conto in sede di pignoramento
(art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF). Il reclamo
va pertanto accolto e la decisione impugnata, siccome giuridicamente errata, riformata
nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante (contro
di lei sono pendenti sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 13'000.–)
inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale
rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico (cfr. art. 112 cpv. 1 CPC). Non si assegna invece alcuna
indennità d’inconvenienza, lo Stato del Canton Ticino non avendo formulato
domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 367.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).