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Decisione

14.2017.91

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Eccezione di prescrizione

12 settembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 novembre 2016 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 367.90, indicando quale titolo di credito la “Ripresa dell’attestato carenza beni n. __________

emesso il 11.10.1996 dall’Ufficio esecuzione di Lugano per un importo di CHF

367.90”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 marzo

2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 30 aprile 2017.

D. Statuendo con decisione del 24 maggio 2017, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 70.–,

senza assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 19 giugno 2017, CO 1 ha chiesto il “riesame della pratica”.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta allo Stato del Canton Ticino il 26 maggio

2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è

scaduto il lunedì di Pentecoste (art. 1 della legge ticinese concernente i

giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Presentato il

primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF), ovvero martedì 6 giugno 2017, il reclamo è pertanto tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’ecce­­zione di prescrizione

sollevata dall’escussa, considerando che il termine di prescrizione ventennale

sancito dall’art. 149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni era

scaduto, per quello prodotto dall’istante, il 31 dicembre 2016, in virtù dell’art.

2.

cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre

1994.

Onde la reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo lo Stato del Canton Ticino ammette che l’attestato di carenza di beni

sarebbe dovuto prescriversi il 31 dicembre 2016, ma osserva di avere interrotto

il termine di prescrizione prima della sua scadenza ottenendo il 30 novembre

2016.

la notifica del precetto esecutivo volto all’incasso del credito

incorporato nell’at­­testato di carenza di beni.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce anzitutto di non essere mai stata

sottoposta, poiché coniugata, a una “tassazione individuale”. Si duole poi che la

richiesta di pagamento dell’attestato di carenza di beni, a suo dire “non conforme”, le

sia stata trasmessa prima della sua scadenza, ben sapendo che tale attestato si

sarebbe prescritto il 31 dicembre 2016. Chiede a questa Camera di “esaminare nuovamente la pratica” precisando che, qualora dovesse essere tenuta a pagare l’importo da

lei contestato, potrà farlo solo tramite versamenti mensili di fr. 20.–

ciascuno.

6.

Come

rettamente accertato dal Giudice di pace, è pacifico che l’attestato

di carenza di beni emesso dall’Ufficio esecuzione di Lugano l’11 ottobre 1996

nei confronti di CO 1 a favore dello Stato del Canton Ticino per fr. 367.90

costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione. È parimenti indubbio che secondo l’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni

finali relativi alla modifica della LEF del 16 dicembre 1994, il termine di

prescrizione ventennale (art. 149a cpv. 1 LEF) dei crediti accertati in

un attestato di carenza di beni rilasciato, l’11 ottobre 1996, prima della sua

entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) iniziava a decorrere da que­st’ultima

data e sarebbe giunto di principio a scadenza il 31 dicembre 2016.

6.1

Il

problema è che il primo giudice è incorso in una svista laddove non ha considerato

che la prescrizione del credito contenuto nel­l’attestato di carenza di beni è

stata interrotta prima del 31 dicembre 2016 con l’avvio – il 29 novembre 2016 –

dell’esecuzio­­ne in esame (art. 135 n. 2 CO), facendo così decorrere, conformemente

a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine di prescrizione

ventennale nel senso dell’art. 149a cpv. 1 LEF (sentenza della CEF

14.2016.305

del 17 marzo 2017, consid. 2 con rinvii; FF 1991 III 74). Di conseguenza, il credito posto

in esecuzione non si può ritenere prescritto.

6.2

Nulla

mutano al riguardo le osservazioni di CO 1 al reclamo, perché la Camera non può

verificare la fondatezza del credito incorporato nell’attestato di carenza beni

(e in particolare la correttezza della tassazione), bensì solo l’esistenza di

un titolo di rigetto (sopra consid. 2), in concreto pacifica (sopra consid. 6).

E le difficoltà finanziarie cui accenna l’escussa non costituiscono un motivo

che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità

giudiziaria possa prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza

di rigetto dell’opposizione. Semmai se ne terrà conto in sede di pignoramento

(art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF). Il reclamo

va pertanto accolto e la decisione impugnata, siccome giuridicamente errata, riformata

nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante (contro

di lei sono pendenti sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 13'000.–)

inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale

rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico (cfr. art. 112 cpv. 1 CPC). Non si assegna invece alcuna

indennità d’inconvenienza, lo Stato del Canton Ticino non avendo formulato

domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 367.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).