Lexipedia

Decisione

14.2017.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti lamentano che il Pretore aggiunto ha prolato la decisione senza attendere

la risposta della convenuta e senza dar loro la possibilità di completare le

loro ragioni. In realtà, il primo giudice aveva concesso alla convenuta, con

ordinanza del 24 aprile 2017, un termine (abbondante) al 24 maggio 2017 per

determinarsi sull’istanza. Statuendo solo il 29 maggio 2017, egli non ha quindi

violato il diritto di essere sentita della convenuta e meno ancora quello degli

istanti.

Ad

ogni modo, l’art. 253 CPC prescrive un solo scambio di allegati. L’istante non

può quindi speculare sul fatto che potrà replicare all’eventuale risposta del

convenuto. Egli deve presentare tutte le sue motivazioni e tutti i suoi mezzi

di prova con l’istanza. Anche nel caso in cui il convenuto formula

osservazioni, infatti, l’istante può unicamente, salvo decisione contraria del

giudice, inoltrare una replica spontanea, che però non gli consente di allegare

fatti nuovi né addurre nuovi mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016

consid. 6, con un rinvio). La censura è di conseguenza priva di rilievo.

5.4 I

reclamanti rimproverano inoltre al Pretore aggiunto di non aver considerato quanto già stabilito e accertato nella precedente procedura di rigetto dell’opposizione, quella promossa dallo Stato nei loro

confronti, richiamando il relativo incarto. Essi dimenticano però che in prima

sede hanno omesso di richiamare il citato incarto. E

comunque sia, i richiami vanno esclusi nei casi in cui, come nella fattispecie,

gli istanti, che quale parte delle procedure promosse contro di loro dallo

Stato avevano accesso ai relativi carteggi, avrebbero potuto produrre già con l’istanza

tutti i documenti necessari alla tutela dei propri interessi nella procedura di

rigetto dell’opposizione da loro avviata

(sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015,

RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 7.3). Anche su questo punto il reclamo è

infondato.

5.5 Contrariamente

a quanto credono i reclamanti, il giudice del rigetto dell’opposizione non è

tenuto – né autorizzato – ad accertare i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 1 e, a

contrario, 255 CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta

dall’istan­­te costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid.

5). Il Pretore aggiunto, pertanto, non doveva, né poteva, assumere d’ufficio la

decisione fiscale e i precetti esecutivi prelevandoli dal suo precedente

incarto né assegnare un termine agli istanti per produrre siffatti documenti.

Non vi era neppure spazio per un

interpello (art. 56 CPC) poiché tale istituto non deve servire a sanare

negligenze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22

agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii; sentenza della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3/a). Ora, ancorché non assistiti da un

legale nella causa di rigetto, i reclamanti non potevano ignorare, usando della

dovuta diligenza, che per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

sulla base dell’impegno sottoscritto dalla venditrice nel rogito di prendersi a

carico la TUI avrebbero dovuto

produrre anche la decisione che accerta l’ammontare della TUI così come la

prova di averla pagata all’autorità fiscale al posto della venditrice.

Considerandi

In

definitiva, il diritto di essere sentiti dei reclamanti non è stato leso,

poiché dipendeva solo da loro stessi di presentare un’istan­­za completa di

tutti i documenti necessari. E se la reiezione del­l’istanza senza dare loro

l’occasione di correggerla potrà anche considerarsi formalista, non è certo un formalismo eccessivo, per­ché risulta connaturato al carattere documentale della procedura di

rigetto (v. sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre

2015, RtiD II-2016 p. 646 n. 34c, consid. 5.3). Ad ogni buon conto, il

pregiudizio per i reclamanti è limitato alle spese processuali, dal momento che

secondo la giurisprudenza del Tri­bunale federale (DTF 140 III 461 consid. 2.5)

rimane loro la facoltà di presentare una nuova istanza, cui annettere tutti i

documenti necessari.

5.6

I procedenti pretendono che la

documentazione degli incarti riferite alle procedure di rigetto

dell’opposizione promosse contro di loro dallo Stato era già conosciuta e

debitamente a disposizione del primo giudice. Anche se non citano l’art. 151

CPC, essi paiono ritenere che, trattandosi di fatti noti al giudice, non

dovevano essere provati. Non occorre però perdere di vista che la procedura di

rigetto è una procedura documentale (sopra consid. 2), in cui la produzione del

titolo di rigetto è la condizione sine qua non dell’accoglimento dell’istanza.

In altri termini, il titolo non è un semplice fatto che potrebbe considerarsi

provato perché notorio o non contestato dall’escusso, bensì un presupposto

materiale che il giudice deve verificare d’ufficio. La critica dei reclamanti

si rivela allora ingiustificata.

5.7

In

tali circostanze può anche essere lasciata aperta la questione di sapere se la

decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, con la quale

è stata stabilita l’imposta sugli utili immobiliari a carico di CO 1,

costituisca un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione pure a favore dei

procedenti, qualora, come essi pretendono, abbiano pagato il debito erariale,

poiché potrebbero invocare una surrogazione legale a norma dell’art. 110 CO nei

diritti dello Stato (v. la sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015,

consid. 5.1, in merito a una surrogazione a norma dell’art. 289 cpv. 2 CC). A

parte il fatto che non hanno neppure accennato a una simile ipotesi, ad ogni

modo i ricorrenti non hanno prodotto in prima sede la decisione fiscale che

stabilisce l’imposta dovuta da CO 1 (e neppure in seconda sede, giacché i doc.

C e D prodotti con il reclamo si riferiscono ai conteggi per la quantificazione

dell’ipoteca legale), né provato in modo indiscutibile di avere pagato il

debito fiscale, l’at­­testazione 10 aprile 2017 dell’Ufficio d’esecuzione di

Locarno (doc. B accluso all’istanza) non precisando la causa del credito posto

in esecuzione, che in assenza del precetto esecutivo non può essere

determinata.

5.8

In assenza poi di un qualsivoglia riconoscimento di debito firmato

dall’escussa (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF) per i fr. 3'535.40 corrispondenti

alla nota d’onorario 27 aprile 2016 dell’avv. M__________ (doc. E), il rigetto

dell’opposizione non poteva essere concesso neppure relativamente a questi

costi, che i procedenti sostengono essergli stati causati dalla violazione

contrattuale dell’escus­sa. Anche su questo punto la decisione impugnata merita

conferma. Il reclamo va pertanto respinto.

6.

Le

spese processuali di questa sede, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'419.15,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è

respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).