14.2017.94
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mandato. Legittimazione attiva. Obbligo d’informazione sulla fattura d’onorario. Limitazione del giudizio a quanto richiesto dal reclamante
13 novembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.94
Lugano
13 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S17–16 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 31 gennaio 2017 da
CO 1,
CO 2,
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 maggio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso l’11 febbraio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’avv. CO 2 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'555.75
oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2011, indicando quale titolo di
credito le “prestazioni
effettuate nell’ambito della successione del marito”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 gennaio
2017 gli avv. CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 20 febbraio 2017, contestando di dovere gli interessi, le spese di
esecuzione e ogni altra spesa. Gli istanti non hanno dato
seguito alla possibilità offerta loro d’inoltrare una replica.
C. Statuendo con decisione del 18 maggio 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 60.–
a favore degli istanti.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2017 affermando di
non essere d’accordo di pagare le spese esecutive, gli interessi, le spese e
indennità “ecc.”. Invitati a esprimersi sul reclamo, gli istanti sono rimasti silenti.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 maggio
(allegazione non contestata), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Con
la sentenza impugnata il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva senza
indicare quale sia il titolo di rigetto né spendere una parola sulle osservazioni
presentate da RE 1 il 20 febbraio 2017.
4.
Nel reclamo l’escussa ribadisce di non essere
disposta a pagare le spese esecutive, gli interessi, le
spese e indennità “ecc.”, poiché l’avv. CO 2 non avrebbe mai fornito le delucidazioni richieste
in merito alla fattura posta in esecuzione.
5.
A ben vedere, l’istante avv. CO 1 è privo di
legittimazione attiva, giacché sul precetto esecutivo (doc.
G) figura come escutente la sola avv. CO 2, ma il difetto non può essere
rilevato d’ufficio e non è stato eccepito dalla reclamante (sentenza della CEF
14.2017
/84 del 18 settembre 2017, consid. 6; sentenza del Tribunale federale
4A_404/2016 del 7 dicembre 2016, SJ 2017 I 295 consid. 2).
In questa sede, ad ogni modo, egli non è considerato quale parte.
6.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli è
anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o
definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata,
formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF
14.2016.18
del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).
6.1
Ora,
nella fattispecie l’opposizione non avrebbe dovuto essere rigettata in via definitiva,
siccome agli atti non figura alcuna decisione esecutiva nel senso dell’art. 80
cpv. 1 LEF relativa al credito posto in esecuzione. La
sentenza impugnata va quindi riformata nel senso che, per quanto attiene al
capitale del credito posto in esecuzione, che la reclamante non contesta, il
rigetto dell’opposizione da lei interposta va concesso in via solo provvisoria.
6.2
L’avv.
CO 2 fonda la sua pretesa sullo scritto del 7 gennaio 2012 con cui RE 1 ha
dichiarato, in merito alla fattura n. __________ del 30 novembre 2011 di fr. 3'111.50 (doc. A accluso all’istanza),
che avrebbe provveduto nei giorni successivi a versare fr. 1'387.–, lasciando intendere che il saldo sarebbe stato estinto mediante la “cauzione locazione __________ Fr. 1'724.52
che non è stato ancora restituito” (doc. C).
a) Sennonché RE 1 ha fatto
valere in prima sede e nel reclamo di avere chiesto all’avv. CO 2 un colloquio
in merito a tale fatture (e ad altre due) senza mai ricevere risposta, in
particolare circa la sorte della cauzione locativa. L’istante non ha contestato
tali allegazioni, che del resto trovano riscontro nel menzionato scritto del 7 gennaio 2012, in cui RE 1 ribadisce la sua richiesta di appuntamento
già espressa il 15 dicembre 2011, nello scritto 19 gennaio 2012, in cui l’istante significa all’escussa e
al figlio che non li riceverà prima del pagamento della fattura del 30 novembre
2011.
(doc. D), e della raccomandata 30 gennaio 2012 (annesso alle osservazioni
all’istanza), con la quale l’escussa insiste per un colloquio.
b) Il mandatario è
responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione del mandato
(art. 398 cpv. 2 CO), ciò che comprende un dovere generale d’informazione (Weber in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 9 ad art. 398 CO) e un obbligo
particolare di rendiconto a ogni richiesta del mandante (art. 400 cpv. 1 CO).
Nella fattispecie, l’escussa ha reso verosimile che l’istante ha rifiutato d’informarla
sullo svolgimento del mandato e in particolare sulla sorte della cauzione locativa, sulla quale
essa aveva proprio fatto affidamento per il pagamento della fattura del 30 novembre 2011 (sopra consid. 6.2). Vincolato, perlomeno
a prima vista, a delucidazioni che non sono state fornite né prima né dopo l’avvio
della causa di rigetto, la dichiarazione dell’escussa contenuta nello scritto
del 7 gennaio 2012 non può essere considerata indiscutibilmente come un riconoscimento
di debito senza riserve né condizioni, e di conseguenza non
costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF), ciò
che spettava all’escutente
di provare (e non solo di rendere
verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile
2014, consid. 3.1.3 con rimandi). D’altronde, nell’esecuzione
basata su un contratto bilaterale sinallagmatico – come appunto il contratto di
mandato – in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta
al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, se il debitore rende verosimile che l’escutente non ha
adempiuto correttamente la propria prestazione (oppure, secondo la
"Basler Praxis", contesta in modo non insostenibile la corretta esecuzione),
il contratto non costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione (art.
82.
CO; sentenza della CEF 14.2015.230 del 15 aprile 2016 consid. 6.5).
c) La
reclamante contesta però solo gli interessi di mora e le spese, sicché la decisione
impugnata va confermata limitatamente al rigetto – provvisorio – per il capitale
di fr. 1'555.75 (art. 58 cpv. 1 CPC). Sulle spese esecutive deciderà l’ufficio d’esecuzione
– e non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.
3.5
e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta
motivata in questo senso (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per quanto attiene
alle spese processuali di prima sede, tenuto conto della soccombenza degli
istanti sugli interessi di mora (del 5% per quasi 6 anni) e sul tipo di rigetto
esse vanno poste a carico delle parti metà ciascuno (art.
106.
cpv. 2 CPC), compensate le ripetibili.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari agli
interessi di mora e alle spese, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1 e
2.
della sentenza impugnata sono così riformati:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 1'555.75.
2.
La tassa di giustizia di fr. 130.–, da anticipare dalla
parte istante, è posta a carico delle parti metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’avv. CO 2.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).