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Decisione

14.2017.96

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Multa disciplinare e spese di diffida. Pagamento parziale. Imputazione

29 settembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 aprile

2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Taverne. L’istanza non è stata intimata alla convenuta

per osservazioni.

C. Statuendo con decisione del 16 giugno 2017, la Giudice di pace

supplente ha dichiarato l’istanza inammissibile, precisando di non poterla

accogliere, e ha inoltre stralciato la causa dai ruoli senza prelevare alcuna

tassa di giustizia.

D. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Invitata a

presentare eventuali osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 20 giugno 2017 contro la sentenza notificata allo Stato del

Canton Ticino al più presto il 17 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace supplente ha sia dichiarato l’istanza

inammissibile sia stralciato la causa dai ruoli dopo aver constatato l’assenza

agli atti delle diffide del 7 aprile e del 22 luglio 2016 di fr. 50.–

ciascuna (o di una decisione che ne attesti l’esistenza e l’importo), sulle

quali, a suo dire, l’escutente fonda la sua domanda di rigetto definitivo dell’opposizione.

4.

Nel

reclamo lo Stato del Canton Ticino precisa che l’acconto di fr. 600.– versatogli

dall’escussa è stato anzitutto imputato, conformemente a quanto previsto dall’art.

85.

cpv. 1 CO, alle tasse relative alle due diffide – in quanto accessori del

credito principale – e per la parte rimanente alla multa. A mente dell’escutente,

pertanto, le tasse di diffida sono state estinte tramite una parte del suddetto

pagamento, mentre il credito di fr. 100.– posto in esecuzione è riferito

all’importo residuo del capitale (la multa).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni

“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio

rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

5.2

Nella

fattispecie, contrariamente a quanto pare credere la prima giudice, lo Stato

del Canton Ticino non ha limitato il precetto esecutivo e l’istanza alle sole

tasse di diffida, bensì ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la

differenza tra, da una parte, la somma della multa e delle

tasse di diffide (pari a fr. 700.–) e dall’altra l’acconto versato dall’escussa (fr. 600.–), ovvero fr. 100.–, sulla base della decisione di multa disciplinare di fr. 600.–

inflitta alla CO 1 il 12 maggio 2016 dall’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche (doc. C). Munita del timbro di passaggio in

giudicato, tale decisione costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto definitivo.

L’unica questione da risolvere è quindi di sapere se l’acconto di fr. 600.–,

come sostenuto dal reclamante, è servito a estinguere in priorità le tasse di

diffide e solo per il saldo (di fr. 500.–) la multa, lasciandola scoperta

per fr. 100.–, nel qual caso la decisione in questione giustifica il

rigetto dell’opposi­­zione per lo scoperto, oppure se invece l’acconto ha

estinto, integralmente, solo la multa, lasciando integre le tasse di diffida,

per cui non sarebbe possibile alcun rigetto dal momento che l’i­­stante non ha

prodotto le diffide.

5.3

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in

esecuzione incombe all’escusso. Nel caso specifico spettava dunque alla CO 1

dimostrare di avere estinto il credito di fr. 100.– vantato dall’istante.

Sebbene sia stata regolarmente invitata a esprimersi sul reclamo, essa è

rimasta silente. Non resta, in tali circostanze, che verificare se l’imputazione

dell’acconto di fr. 600.– operata dall’istante è corretta.

a) L’art. 85 cpv. 1 CO – applicabile anche alla procedura di rigetto

dell’opposizione (Weber in: Berner

Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 13 ad art. 85 CO con rinvii; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015,

n. 2 ad art. 85 CO; Loertscher in: Commentaire romand,

Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 85 CO) – prevede

la possibilità per il debitore d’imputa­­re al capitale un pagamento parziale

solo una volta estinti eventuali interessi e spese. Sotto il termine “spese”

rientrano tutti i costi sostenuti dal creditore per soddisfare la propria

pretesa creditoria (“zur Verfolgung

und Durchsetzung seines Anspruches”, We­ber, op. cit., n. 19 ad art. 85),

compresi quelli di diffida (sentenza

dell’Obergericht di Basilea Campagna del 2 febbraio 1993 in: BJM 1995, pag.

320.

consid. 3).

L’art. 85 CO ha

carattere dispositivo (Schraner in: Zürcher Kommentar V/1/e, 1991, n. 9 ad art. 85 CO).

b) Orbene, in assenza nel caso concreto di un

accordo contrario delle parti (non allegato né provato dall’escussa),

la somma di fr. 600.– versata finora dalla CO

1.

doveva infatti per legge andare anzitutto a coprire le tasse di diffida – che

si sono così estinte – e solo per la rimanenza la multa. L’imputazione effettuata

dal procedente è pertanto corretta e la conclusione contraria cui è giunta la

Giudice di pace supplente risulta giuridicamente errata. Ne discende che per la

parte residua del credito contenuto nel titolo (sopra, consid. 5.2), di fr. 100.–,

l’opposizione andava rigettata in via definitiva. Il reclamo va pertanto

accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento del­l’istanza.

c) A futura memoria va

ricordato alla Giudice di pace supplente che un’istanza di rigetto dell’opposizione:

1) va accolta o respinta a seconda che i presupposti materiali stabiliti dalla

legge (art. 80-82 LEF) sono o non sono dati; 2) è da dichiarare d’ufficio inammissibile

(o irricevibile) (art. 60 CPC) se manca un presupposto processuale (interesse

degno di protezione dell’istante, competenza per materia o per territorio del

giudice, capacità di essere parte e capacità processuale, ecc., art. 59 CPC); o

3) va stralciata dai ruoli in caso di transazione, acquiescenza del convenuto o

desistenza dell’istante (art. 241 CPC) oppure se la causa è divenuta senza

oggetto per altri motivi (art. 242 CPC), in particolare in caso di ritiro dell’opposizione

o dell’esecuzione. Queste tre ipotesi si escludono a vicenda.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconve­­nienza, lo Stato

del Canton Ticino non avendo motivato la propria domanda in prima istanza a

norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre non ne ha formulato alcuna in

questa sede.

7.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

definitiva.

2. Non

si riscuote la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).