14.2017.96
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Multa disciplinare e spese di diffida. Pagamento parziale. Imputazione
29 settembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.96
Lugano
29 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 27 aprile 2017
dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 20 giugno 2017 presentato dallo Stato del
Canton Ticino contro la decisione emessa il 16 giugno 2017 dalla Giudice di
pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 27 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del
Canton Ticino ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale
titolo di credito: “Decreto
12/05/2016 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione;
1) Multa (600.00); 2) Tassa di diffida 07-04-16 n. __________ (50.00); 3) Tassa
diffida di pagamento 22-07-16 (50.00); (Acconti dedotti – 600.00)”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 aprile
2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Taverne. L’istanza non è stata intimata alla convenuta
per osservazioni.
C. Statuendo con decisione del 16 giugno 2017, la Giudice di pace
supplente ha dichiarato l’istanza inammissibile, precisando di non poterla
accogliere, e ha inoltre stralciato la causa dai ruoli senza prelevare alcuna
tassa di giustizia.
D. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Invitata a
presentare eventuali osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 giugno 2017 contro la sentenza notificata allo Stato del
Canton Ticino al più presto il 17 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, la Giudice di pace supplente ha sia dichiarato l’istanza
inammissibile sia stralciato la causa dai ruoli dopo aver constatato l’assenza
agli atti delle diffide del 7 aprile e del 22 luglio 2016 di fr. 50.–
ciascuna (o di una decisione che ne attesti l’esistenza e l’importo), sulle
quali, a suo dire, l’escutente fonda la sua domanda di rigetto definitivo dell’opposizione.
4.
Nel
reclamo lo Stato del Canton Ticino precisa che l’acconto di fr. 600.– versatogli
dall’escussa è stato anzitutto imputato, conformemente a quanto previsto dall’art.
85.
cpv. 1 CO, alle tasse relative alle due diffide – in quanto accessori del
credito principale – e per la parte rimanente alla multa. A mente dell’escutente,
pertanto, le tasse di diffida sono state estinte tramite una parte del suddetto
pagamento, mentre il credito di fr. 100.– posto in esecuzione è riferito
all’importo residuo del capitale (la multa).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni
“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio
rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).
5.2
Nella
fattispecie, contrariamente a quanto pare credere la prima giudice, lo Stato
del Canton Ticino non ha limitato il precetto esecutivo e l’istanza alle sole
tasse di diffida, bensì ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la
differenza tra, da una parte, la somma della multa e delle
tasse di diffide (pari a fr. 700.–) e dall’altra l’acconto versato dall’escussa (fr. 600.–), ovvero fr. 100.–, sulla base della decisione di multa disciplinare di fr. 600.–
inflitta alla CO 1 il 12 maggio 2016 dall’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche (doc. C). Munita del timbro di passaggio in
giudicato, tale decisione costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto definitivo.
L’unica questione da risolvere è quindi di sapere se l’acconto di fr. 600.–,
come sostenuto dal reclamante, è servito a estinguere in priorità le tasse di
diffide e solo per il saldo (di fr. 500.–) la multa, lasciandola scoperta
per fr. 100.–, nel qual caso la decisione in questione giustifica il
rigetto dell’opposizione per lo scoperto, oppure se invece l’acconto ha
estinto, integralmente, solo la multa, lasciando integre le tasse di diffida,
per cui non sarebbe possibile alcun rigetto dal momento che l’istante non ha
prodotto le diffide.
5.3
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in
esecuzione incombe all’escusso. Nel caso specifico spettava dunque alla CO 1
dimostrare di avere estinto il credito di fr. 100.– vantato dall’istante.
Sebbene sia stata regolarmente invitata a esprimersi sul reclamo, essa è
rimasta silente. Non resta, in tali circostanze, che verificare se l’imputazione
dell’acconto di fr. 600.– operata dall’istante è corretta.
a) L’art. 85 cpv. 1 CO – applicabile anche alla procedura di rigetto
dell’opposizione (Weber in: Berner
Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 13 ad art. 85 CO con rinvii; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015,
n. 2 ad art. 85 CO; Loertscher in: Commentaire romand,
Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 85 CO) – prevede
la possibilità per il debitore d’imputare al capitale un pagamento parziale
solo una volta estinti eventuali interessi e spese. Sotto il termine “spese”
rientrano tutti i costi sostenuti dal creditore per soddisfare la propria
pretesa creditoria (“zur Verfolgung
und Durchsetzung seines Anspruches”, Weber, op. cit., n. 19 ad art. 85),
compresi quelli di diffida (sentenza
dell’Obergericht di Basilea Campagna del 2 febbraio 1993 in: BJM 1995, pag.
320.
consid. 3).
L’art. 85 CO ha
carattere dispositivo (Schraner in: Zürcher Kommentar V/1/e, 1991, n. 9 ad art. 85 CO).
b) Orbene, in assenza nel caso concreto di un
accordo contrario delle parti (non allegato né provato dall’escussa),
la somma di fr. 600.– versata finora dalla CO
1.
doveva infatti per legge andare anzitutto a coprire le tasse di diffida – che
si sono così estinte – e solo per la rimanenza la multa. L’imputazione effettuata
dal procedente è pertanto corretta e la conclusione contraria cui è giunta la
Giudice di pace supplente risulta giuridicamente errata. Ne discende che per la
parte residua del credito contenuto nel titolo (sopra, consid. 5.2), di fr. 100.–,
l’opposizione andava rigettata in via definitiva. Il reclamo va pertanto
accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
c) A futura memoria va
ricordato alla Giudice di pace supplente che un’istanza di rigetto dell’opposizione:
1) va accolta o respinta a seconda che i presupposti materiali stabiliti dalla
legge (art. 80-82 LEF) sono o non sono dati; 2) è da dichiarare d’ufficio inammissibile
(o irricevibile) (art. 60 CPC) se manca un presupposto processuale (interesse
degno di protezione dell’istante, competenza per materia o per territorio del
giudice, capacità di essere parte e capacità processuale, ecc., art. 59 CPC); o
3) va stralciata dai ruoli in caso di transazione, acquiescenza del convenuto o
desistenza dell’istante (art. 241 CPC) oppure se la causa è divenuta senza
oggetto per altri motivi (art. 242 CPC), in particolare in caso di ritiro dell’opposizione
o dell’esecuzione. Queste tre ipotesi si escludono a vicenda.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, lo Stato
del Canton Ticino non avendo motivato la propria domanda in prima istanza a
norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre non ne ha formulato alcuna in
questa sede.
7.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
definitiva.
2. Non
si riscuote la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio
sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).