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Decisione

14.2017.97

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Multa disciplinare e spese di diffida. Pagamento parziale. Imputazione

29 settembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 maggio

2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Taverne. L’istanza non è stata intimata al convenuto per

osservazioni.

C. Statuendo con decisione del 16 giugno 2017, la Giudice di pace

supplente ha dichiarato l’istanza inammissibile, precisando di non poterla

accogliere, e ha inoltre stralciato la causa dai ruoli senza prelevare alcuna

tassa di giustizia.

D. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Invitato a

presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 20 giugno 2017 contro la sentenza notificata allo Stato del

Canton Ticino al più presto il 17 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace supplente ha sia dichiarato l’istanza

inammissibile sia stralciato la causa dai ruoli dopo aver constatato l’assenza

agli atti della diffida del 22 agosto 2016 di fr. 50.– (o di una decisione

che ne attesti l’esistenza e l’importo), sulla quale, a suo dire, l’escutente

fonda la sua domanda di rigetto definitivo dell’opposizione.

4.

Nel

reclamo lo Stato del Canton Ticino precisa che l’acconto di fr. 100.– versatogli

dall’escusso è stato anzitutto imputato, conformemente a quanto previsto dall’art.

85.

cpv. 1 CO, alla tassa di diffida – in quanto accessorio del credito principale

– e per la parte rimanente alla multa. A mente dell’escutente, pertanto, la

tassa di diffida è stata estinta tramite una parte del suddetto pagamento, mentre

il credito di fr. 50.– posto in esecuzione è riferito all’importo residuo

del capitale (la multa).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni

“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio

rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

5.2

Nella

fattispecie, contrariamente a quanto pare credere la prima giudice, lo Stato

del Canton Ticino non ha limitato il precetto esecutivo e l’istanza alla sola

tassa di diffida, bensì ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la

differenza tra, da una parte, la somma della multa e della

tassa di diffida (pari a fr. 150.–) e dall’altra l’acconto versato dall’escusso (fr. 100.–), ovvero fr. 50.–, sulla base della decisione di multa disciplinare di fr. 100.–

inflitta a CO 1 presso il suo studio d’architettura il 21 giugno 2016 dall’Ufficio

delle imposte alla fonte (doc. C). Munita della

dichiarazione di passaggio in giudicato, tale decisione costituisce indiscutibilmente

un titolo di rigetto definitivo. L’unica questione da risolvere è quindi di

sapere se l’accon­­to di fr. 100.–, come sostenuto dal reclamante, è

servito a estinguere in priorità la tassa di diffida e solo per il saldo (di fr. 50.–)

la multa, lasciandola scoperta per fr. 50.–, nel qual caso la decisione in

questione giustifica il rigetto dell’opposizione per lo scoperto, oppure se

invece l’acconto ha estinto, integralmente, solo la multa, lasciando integra la

tassa di diffida, per cui non sarebbe possibile alcun rigetto dal momento che l’istante

non ha prodotto la diffida.

5.3

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in

esecuzione incombe all’escusso. Nel caso specifico spettava dunque a CO 1

dimostrare di avere estinto il credito di fr. 50.– vantato dall’istante.

Sebbene sia stato regolarmente invitato a esprimersi sul reclamo, egli è rimasto

silente. Non resta, in tali circostanze, che verificare se l’imputazione del­l’acconto

di fr. 100.– operata dall’istante è corretta.

a) L’art. 85 cpv. 1 CO – applicabile anche alla procedura di rigetto

dell’opposizione (Weber in: Berner

Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 13 ad art. 85 CO con rinvii; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015,

n. 2 ad art. 85 CO; Loertscher in: Commentaire romand,

Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 85 CO) – prevede

la possibilità per il debitore d’imputa­­re al capitale un pagamento parziale

solo una volta estinti eventuali interessi e spese. Sotto il termine “spese”

rientrano tutti i costi sostenuti dal creditore per soddisfare la propria

pretesa creditoria (“zur Verfolgung

und Durchsetzung seines Anspruches”, We­ber, op. cit., n. 19 ad art. 85),

compresi quelli di diffida (sentenza

dell’Obergericht di Basilea Campagna del 2 febbraio 1993 in: BJM 1995, pag.

320.

consid. 3).

L’art. 85 CO ha

carattere dispositivo (Schraner in: Zürcher Kommentar V/1/e, 1991, n. 9 ad art. 85 CO).

b) Orbene, in assenza nel caso concreto di un

accordo contrario delle parti (non allegato né provato dall’escusso),

la somma di fr. 100.– versata finora da CO 1 doveva

infatti per legge andare anzitutto a coprire la tassa di diffida – che si è così

estinta – e solo per la

rimanenza la multa. L’imputazione effettuata dal procedente

è pertanto corretta e la conclusione contraria cui è giunta la Giudice di pace

supplente risulta giuridicamente errata. Ne discende che per la parte residua

del credito contenuto nel titolo (sopra, consid. 5.2), di fr. 50.–, l’opposizione andava rigettata in via definitiva. Il reclamo va

pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento

dell’istanza.

c) A futura memoria va

ricordato alla Giudice di pace supplente che un’istanza di rigetto dell’opposizione:

1) va accolta o respinta a seconda che i presupposti materiali stabiliti dalla

legge (art. 80-82 LEF) sono o non sono dati; 2) è da dichiarare d’ufficio inammissibile

(o irricevibile) (art. 60 CPC) se manca un presupposto processuale (interesse

degno di protezione dell’istante, competenza per materia o per territorio del

giudice, capacità di essere parte e capacità processuale, ecc., art. 59 CPC); o

3) va stralciata dai ruoli in caso di transazione, acquiescenza del convenuto o

desistenza dell’istante (art. 241 CPC) oppure se la causa è divenuta senza

oggetto per altri motivi (art. 242 CPC), in particolare in caso di ritiro dell’opposizione

o dell’esecuzione. Queste tre ipotesi si escludono a vicenda.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconve­­nienza,

lo Stato del Canton Ticino non avendo motivato la propria domanda in prima

istanza a norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre non ne ha formulato alcuna

in questa sede.

7.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

definitiva.

2. Non

si riscuote la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio

sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).