14.2017.99
Fallimento. Pagamento di tutte le esecuzioni in corso dopo la pronuncia del fallimento
10 luglio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.99
Lugano
10 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.1935 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 aprile 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 giugno 2017 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 22 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 aprile 2017 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 106.– più interessi e
spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 31 maggio 2017 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 22 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dal 23 giugno 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione come
tutti gli altri oggetto di procedure esecutive ancora in corso. Il 28 giugno
2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26
giugno 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più presto il 23 giugno,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge
alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni
della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente
per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del
fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo
severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 26 giugno
2016.
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 41.70
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 26 giugno 2016) prodotto dalla reclamante
e dalle relative ricevute di pagamento si evince tutte le esecuzioni promosse
nei suoi confronti sono ora pagate o estinte. Dall’estratto, d’altronde, non
risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che
la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento,
per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere
ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1
va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 22 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata a Fondazione Pean quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).