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Decisione

14.2018.1

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Attestato di carenza di beni. Eccezione di prescrizione. Contenuto dell'estratto semplice delle esecuzioni. Esenzione delle spese processuali

25 maggio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’CO

1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 31'426.70,

indicando quale titolo di credito: “Contratto di prestito no. 15-42303 del

23.07.1990 ACB-No: 468653 del 05.08.1996”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre

2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 2 dicembre 2017. Con replica del 7 dicembre 2017 l’istante ha

confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta

con duplica del 16 dicembre 2017.

D. Statuendo con decisione del 18 dicembre 2017, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 360.–

e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2017 chiedendo il riesame del caso. Il 17 febbraio 2018 egli ha poi fatto pervenire alla Camera il

certificato per l’ammissione all’assi­­stenza giudiziaria. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 dicembre,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della

sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita

da poter essere capita dal­l’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone

una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali

fonda la sua critica (DTF 138

III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo

non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica.

Nel

caso in esame, il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza

impugnata, ma si limita a sostenere nuovamente che l’attestato di carenza di

beni su cui l’istante basa la sua pretesa è prescritto. Egli asserisce di non essere

d’accordo con quanto deciso dal Pretore aggiunto e chiede che venga riesaminato

il caso. Ciononostante, pur essendo il reclamo al limite dell’irricevibilità, si

giustifica di entrare nel merito, dovendo l’im­­pugnativa ad ogni modo venir respinta

per i motivi che seguono.

b) Al

reclamo è acclusa una lettera 12 maggio 2017 dell’escusso al Pretore aggiunto

concernente l’incarto __________, la copia per il debitore del precetto esecutivo

n. __________ e la decisione __________ del 31 maggio 2017 del Pretore aggiunto

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Sennonché

trattasi di documenti pro­dotti per la prima volta in questa sede, di

cui non è possibile tenere conto stante il divieto dei nova (art. 321

cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) e che non sono peraltro di alcuna rilevanza per

l’o­­dierno giudizio.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto l’ec­­cezione di prescrizione

sollevata dall’escusso, considerando che il termine di prescrizione ventennale per

gli attestati di carenza di beni, sancito dagli art. 149a LEF e 2 cpv. 5

delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994, è stato

interrotto, in virtù dell’art. 135 n. 1 CO, mediante il pagamento d’interessi e

di acconti da parte del debitore. Da qui l’accoglimento dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce l’eccezione di prescrizione della pretesa poiché, a suo

dire, il 1° gennaio 2017 è sopraggiunta la prescrizione ventennale dell’attestato

di carenza di beni in virtù degli art. 149a LEF e 2 cpv. 5 delle

disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994. Egli si rifà

al riguardo a una sentenza della Pretura di Mendrisio-Sud, che in un caso precedente,

concernente il medesimo attestato di carenza di beni, aveva accolto l’eccezione

di prescrizione, respingendo così l’istanza di rigetto dell’opposizione

presentata dall’CO 1. RE 1 ripete inoltre che dall’estratto del

registro delle esecuzioni non risulta alcun attestato di carenza di beni nei

suoi confronti. In conclusione, egli chiede che venga riesaminato il caso.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Innanzitutto

è incontestato che nel 1998 la __________ sia stata disciolta, ai sensi dell’allora

vigente art. 748 CO, mediante assunzione del suo attivo e del passivo da parte

della __________, la quale, nel medesimo anno, ha cambiato la sua ragione sociale in __________, come dimostra l’estratto

del foglio ufficiale svizzero di commercio prodotto dall’escutente (doc. C). È

parimenti pacifico che il credito derivante dall’attestato di carenza di beni

sia stato ceduto dalla __________ alla __________ (doc. D e E), poi rinominata __________

e infine CO 1 (doc. F). Non vi sono quindi dubbi sul­l’identità tra la

creditrice menzionata sull’attestato di carenza di beni e l’escutente indicata

sul precetto esecutivo.

5.2

Un

attestato di carenza di beni costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2

LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione. Sennonché, a mente

dell’escusso, la prescrizione dell’attestato di carenza di beni sarebbe sopraggiunta

il 1° gennaio 2017, come confermerebbero una decisione della Pretura di

Mendrisio-Sud del 31 maggio 2017 e l’assenza di qualsivoglia attestati di carenza

di beni sul suo estratto del registro delle esecuzioni (doc. 1).

a) Ora,

in concreto il termine di prescrizione ventennale sancito dal­l’art. 149a

cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni sarebbe di principio giunto a

scadenza il 31 dicembre 2016 in virtù del­l’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni

finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994. La prescrizione può

tuttavia essere interrotta mediante riconoscimento del debito da parte del

debitore, in ispecie mediante il pagamento d’interessi o di acconti (art. 135

n. 1 CO). Il pagamento di un acconto interrompe la prescrizione

se il debitore così facendo ammette il principio stesso del suo obbligo di

pagamento e non esclude l’esistenza di un debito residuo. Nulla mutano riserve

o incertezze in merito all’ammontare del residuo (DTF 134 III 594 consid. 5.2.1-2; sentenza del Tribunale federale 5A_269/2014 del

17.

marzo 2015 consid. 9.1.1).

b) Quanto

precede porta a ritenere che non è intervenuta alcuna prescrizione del noto

debito, avendo l’escusso pagato rate mensili di fr. 100.– dal 15 aprile

2012.

fino al 22 dicembre 2016 (doc. G) apparentemente senza escludere un suo

debito residuo – ciò che del resto egli non contesta –, se non forse dopo l’ultimo

versamento. Ogni acconto (ad esclusione forse dell’ultimo) ha così interrotto

la prescrizione e fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale

(art. 135 n. 1 e 137 CO).

c) A

mente dell’escusso, l’estratto del registro delle esecuzioni dimostra che non

esiste più alcun attestato di carenza di beni a suo carico. Egli misconosce

tuttavia che per istruzione dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e

fallimento (l’Ufficio federale di giustizia) l’estratto semplice menziona solo

il numero degli attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento non

ancora estinti rilasciati durante gli ultimi 20 anni, ad esclusione di quelli

emessi prima, seppure ancora validi in seguito all’interruzione della

prescrizione (Istruzione n. 4 sull’estratto semplice del registro esecuzioni e

fallimenti 2016, n. 9, www.bj.admin.ch/dam/data/bj/

wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-4-i.pdf). Sempre secondo tale direttiva,

la cancellazione di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento non ha poi

alcun influsso sulle esecuzioni promosse in base a quell’attestato. Ne viene

quindi che, risalendo al 13 dicembre 2017 (doc. 1), l’estratto prodotto dal­l’escusso

non poteva riportare l’attestato di carenza beni rilasciato il 5 agosto 1996 – quindi

più di 20 anni prima – nonostante il medesimo, come visto, non sia ancora

prescritto. Anche su questo punto il reclamo è quindi infondato.

d) Infine,

non è qui di alcuna rilevanza la sentenza della Pretura di Mendrisio-Sud __________

del 31 maggio 2017, pur riferendosi a una fattispecie analoga concernente il

medesimo attestato di carenza di beni. La reiezione della precedente istanza di

rigetto dell’opposizione non impediva infatti alla CO 1 di avviare un nuova

procedura esecutiva fondata sul medesimo attestato di carenza di beni e presentare

una nuova istanza di rigetto dell’opposizione, corredandola dei documenti atti

a dimostrare l’interruzione della prescrizione (DTF 140 III 461 consid. 2.5. e

sopra consid. 2).

6.

Il

ricorrente pare chiedere l’esenzione delle spese processuali, siccome ha prodotto

il certificato comunale per l’ammissione al­l’assistenza

giudiziaria, ancorché dopo aver pagato l’anticipo richiesto. Il reclamo

appariva però già di primo acchito privo di probabilità di successo, tanto da

non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Non è dunque

data una delle condizioni per esentare il reclamante dal pagamento delle spese

processuali (art. 117 lett. b CPC), per tacere del fatto ch’egli ha comunque

trovato le risorse per anticiparle.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto

presentare osservazioni in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'426.70,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).