14.2018.1
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Attestato di carenza di beni. Eccezione di prescrizione. Contenuto dell'estratto semplice delle esecuzioni. Esenzione delle spese processuali
25 maggio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.1
Lugano
25 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.1155 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza del 22
novembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2017 presentato da contro la
decisione emessa il 18 dicembre 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 5 agosto 2006 l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha rilasciato
a favore della __________ un attestato di carenza di beni a carico di RE 1 per fr. 54'576.70,
indicante quale titolo di
credito: “1)
Contratto di prestito del 23.07.1990 no. 15-42303, + 4.5% spese amministrative. 2)
Interessi scaduti fino al 28.11.1990. 3) Interessi scaduti dal 29.11.90 al
28.02.1996”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 31'426.70,
indicando quale titolo di credito: “Contratto di prestito no. 15-42303 del
23.07.1990 ACB-No: 468653 del 05.08.1996”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre
2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 2 dicembre 2017. Con replica del 7 dicembre 2017 l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta
con duplica del 16 dicembre 2017.
D. Statuendo con decisione del 18 dicembre 2017, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 360.–
e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2017 chiedendo il riesame del caso. Il 17 febbraio 2018 egli ha poi fatto pervenire alla Camera il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 dicembre,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della
sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita
da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone
una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali
fonda la sua critica (DTF 138
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo
non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica.
Nel
caso in esame, il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza
impugnata, ma si limita a sostenere nuovamente che l’attestato di carenza di
beni su cui l’istante basa la sua pretesa è prescritto. Egli asserisce di non essere
d’accordo con quanto deciso dal Pretore aggiunto e chiede che venga riesaminato
il caso. Ciononostante, pur essendo il reclamo al limite dell’irricevibilità, si
giustifica di entrare nel merito, dovendo l’impugnativa ad ogni modo venir respinta
per i motivi che seguono.
b) Al
reclamo è acclusa una lettera 12 maggio 2017 dell’escusso al Pretore aggiunto
concernente l’incarto __________, la copia per il debitore del precetto esecutivo
n. __________ e la decisione __________ del 31 maggio 2017 del Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Sennonché
trattasi di documenti prodotti per la prima volta in questa sede, di
cui non è possibile tenere conto stante il divieto dei nova (art. 321
cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) e che non sono peraltro di alcuna rilevanza per
l’odierno giudizio.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto l’eccezione di prescrizione
sollevata dall’escusso, considerando che il termine di prescrizione ventennale per
gli attestati di carenza di beni, sancito dagli art. 149a LEF e 2 cpv. 5
delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994, è stato
interrotto, in virtù dell’art. 135 n. 1 CO, mediante il pagamento d’interessi e
di acconti da parte del debitore. Da qui l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce l’eccezione di prescrizione della pretesa poiché, a suo
dire, il 1° gennaio 2017 è sopraggiunta la prescrizione ventennale dell’attestato
di carenza di beni in virtù degli art. 149a LEF e 2 cpv. 5 delle
disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994. Egli si rifà
al riguardo a una sentenza della Pretura di Mendrisio-Sud, che in un caso precedente,
concernente il medesimo attestato di carenza di beni, aveva accolto l’eccezione
di prescrizione, respingendo così l’istanza di rigetto dell’opposizione
presentata dall’CO 1. RE 1 ripete inoltre che dall’estratto del
registro delle esecuzioni non risulta alcun attestato di carenza di beni nei
suoi confronti. In conclusione, egli chiede che venga riesaminato il caso.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Innanzitutto
è incontestato che nel 1998 la __________ sia stata disciolta, ai sensi dell’allora
vigente art. 748 CO, mediante assunzione del suo attivo e del passivo da parte
della __________, la quale, nel medesimo anno, ha cambiato la sua ragione sociale in __________, come dimostra l’estratto
del foglio ufficiale svizzero di commercio prodotto dall’escutente (doc. C). È
parimenti pacifico che il credito derivante dall’attestato di carenza di beni
sia stato ceduto dalla __________ alla __________ (doc. D e E), poi rinominata __________
e infine CO 1 (doc. F). Non vi sono quindi dubbi sull’identità tra la
creditrice menzionata sull’attestato di carenza di beni e l’escutente indicata
sul precetto esecutivo.
5.2
Un
attestato di carenza di beni costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2
LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art.
82.
cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione. Sennonché, a mente
dell’escusso, la prescrizione dell’attestato di carenza di beni sarebbe sopraggiunta
il 1° gennaio 2017, come confermerebbero una decisione della Pretura di
Mendrisio-Sud del 31 maggio 2017 e l’assenza di qualsivoglia attestati di carenza
di beni sul suo estratto del registro delle esecuzioni (doc. 1).
a) Ora,
in concreto il termine di prescrizione ventennale sancito dall’art. 149a
cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni sarebbe di principio giunto a
scadenza il 31 dicembre 2016 in virtù dell’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni
finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994. La prescrizione può
tuttavia essere interrotta mediante riconoscimento del debito da parte del
debitore, in ispecie mediante il pagamento d’interessi o di acconti (art. 135
n. 1 CO). Il pagamento di un acconto interrompe la prescrizione
se il debitore così facendo ammette il principio stesso del suo obbligo di
pagamento e non esclude l’esistenza di un debito residuo. Nulla mutano riserve
o incertezze in merito all’ammontare del residuo (DTF 134 III 594 consid. 5.2.1-2; sentenza del Tribunale federale 5A_269/2014 del
17.
marzo 2015 consid. 9.1.1).
b) Quanto
precede porta a ritenere che non è intervenuta alcuna prescrizione del noto
debito, avendo l’escusso pagato rate mensili di fr. 100.– dal 15 aprile
2012.
fino al 22 dicembre 2016 (doc. G) apparentemente senza escludere un suo
debito residuo – ciò che del resto egli non contesta –, se non forse dopo l’ultimo
versamento. Ogni acconto (ad esclusione forse dell’ultimo) ha così interrotto
la prescrizione e fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale
(art. 135 n. 1 e 137 CO).
c) A
mente dell’escusso, l’estratto del registro delle esecuzioni dimostra che non
esiste più alcun attestato di carenza di beni a suo carico. Egli misconosce
tuttavia che per istruzione dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e
fallimento (l’Ufficio federale di giustizia) l’estratto semplice menziona solo
il numero degli attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento non
ancora estinti rilasciati durante gli ultimi 20 anni, ad esclusione di quelli
emessi prima, seppure ancora validi in seguito all’interruzione della
prescrizione (Istruzione n. 4 sull’estratto semplice del registro esecuzioni e
fallimenti 2016, n. 9, www.bj.admin.ch/dam/data/bj/
wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-4-i.pdf). Sempre secondo tale direttiva,
la cancellazione di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento non ha poi
alcun influsso sulle esecuzioni promosse in base a quell’attestato. Ne viene
quindi che, risalendo al 13 dicembre 2017 (doc. 1), l’estratto prodotto dall’escusso
non poteva riportare l’attestato di carenza beni rilasciato il 5 agosto 1996 – quindi
più di 20 anni prima – nonostante il medesimo, come visto, non sia ancora
prescritto. Anche su questo punto il reclamo è quindi infondato.
d) Infine,
non è qui di alcuna rilevanza la sentenza della Pretura di Mendrisio-Sud __________
del 31 maggio 2017, pur riferendosi a una fattispecie analoga concernente il
medesimo attestato di carenza di beni. La reiezione della precedente istanza di
rigetto dell’opposizione non impediva infatti alla CO 1 di avviare un nuova
procedura esecutiva fondata sul medesimo attestato di carenza di beni e presentare
una nuova istanza di rigetto dell’opposizione, corredandola dei documenti atti
a dimostrare l’interruzione della prescrizione (DTF 140 III 461 consid. 2.5. e
sopra consid. 2).
6.
Il
ricorrente pare chiedere l’esenzione delle spese processuali, siccome ha prodotto
il certificato comunale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, ancorché dopo aver pagato l’anticipo richiesto. Il reclamo
appariva però già di primo acchito privo di probabilità di successo, tanto da
non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Non è dunque
data una delle condizioni per esentare il reclamante dal pagamento delle spese
processuali (art. 117 lett. b CPC), per tacere del fatto ch’egli ha comunque
trovato le risorse per anticiparle.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto
presentare osservazioni in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'426.70,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).