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Decisione

14.2018.10

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento di un solo credito dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

9 febbraio 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo

con decisione del 2 gennaio 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 con effetto dal 3 gennaio 2018 alle ore 10.00, ponendo a

carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un’indennità

per ripetibili di fr. 500.– a favore dell’istante.

L. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 gennaio 2018

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamen­­to del fallimento. Il 17 gennaio 2018 il presidente della Camera

ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato lunedì 15 gennaio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1

il 3 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF

(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,

e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

Nel

caso specifico, la reclamante produce con il ricorso una dichiarazione

dell’PI 1 del 10 gennaio 2018, successiva alla dichiarazione

del fallimento, con cui ritira l’esecuzione n. __________ (doc. G). Essa sarebbe in linea di massima ricevibile, ma ove fosse di

rilievo per ritenere che la società ha ripreso i suoi pagamenti dopo il

fallimento, il provvedimento potrà essere annullato solo se essa avrà anche reso

verosimile la propria solvibilità.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto adempiuto il presupposto

della sospensione dei pagamenti per due motivi. In primo luogo poiché la

convenuta, di fatto, non si è opposta all’istanza, ma ha promesso, anzi, a più

riprese invano di tacitare integralmente il proprio debito, passato nel frattempo

da fr. 60'619.60 a fr. 91'242.85; in secondo luogo poiché la situazione

esecutiva della convenuta, contro la quale sono stati emessi 17 attestati di

carenza di beni per complessivi fr. 56'563.50 oltre ad accessori (di cui 6

a favore dell’istante per fr. 23'015.–) e sono pendenti 55 esecuzioni per fr. 239'835.46

totali più interessi e spese (di cui 16 a favore dell’istante per fr. 38'101.25),

costituisce a suo giudizio sufficiente indizio dell’assenza di mezzi liquidi.

Per abbondanza, il primo giudice ha ancora osservato che dinanzi alla Pretura

sono pure pendenti nei confronti della convenuta una procedura di scioglimento

della società per mancanza dell’organo di revisione (art. 154 cpv. 3 ORC) e un’altra

procedura di fallimento senza preventiva esecuzione promossa dalla SUVA per uno

scoperto di fr. 38'357.25.

4.

Nel

reclamo la RE 1 fa valere di essere “un pezzo di storia” siccome è attiva nel settore

dell’edilizia dal 1921 e fa risalire i propri problemi di liquidità al

2013/2014 in relazione con un “cantiere

piuttosto grosso”. Allega di avere pagato nel 2017 diversi

acconti a favore dell’istante, il cui saldo creditorio ammonta a fr. 12'890.55,

a dimostrazione del fatto che lo scoperto è limitato agli anni 2015-2016. La

reclamante sottolinea d’altronde che il saldo del suo conto corrente postale è

di fr. 10'000.– e che il totale di fr. 348'856.10 risultante dall’estratto

del registro delle esecuzioni dev’essere corretto riducendolo a fr. 219'450.10

tenuto conto di pagamenti non registrati pari a fr. 95'675.– complessivi e

delle sue richieste volte alla correzione di diversi conteggi del­l’IVA (che a

suo dire comportano una riduzione del debito da fr. 33'659.95 a fr. 12'108.80)

e della SUVA (con una diminuzione da fr. 43'642.65 a fr. 33'230.10).

La reclamante ammette di avere debiti non posti in esecuzione per fr. 118'278.20,

ma dice di poter contare sulla comprensione dei creditori. D’altronde i debiti

verso la Cassa pensione PI 1 sono stati tutti saldati recentemente dall’amministratore

unico. Sul fronte degli attivi, la società afferma di vantare crediti per

complessivi fr. 405'165.–, per cui prevede un “rientro in tempi piuttosto breve”, e prospetta entrate di fr. 27'900.– per “lavori in corso”, di fr. 202'389.–

per “lavori in previsione” e di fr. 2'300'000.– per “lavori in fase di acquisizione”, per un totale di quasi 3 milioni

(incluse le liquidità di fr. 10'000.–). La reclamante fa infine notare di

avere ridotto i costi chiudendo il negozio in centro a __________, concentrando

tutta l’attività presso il punto di stoccaggio di __________ e diminuendo il personale

allo stretto necessario.

5.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto

alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

5.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’es­­sere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

5.2

Nella fattispecie, anche in questa sede la reclamante non contesta in

sé la sospensione di una parte importante dei suoi pagamenti. Non si confronta

direttamente, infatti, con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

Ci si potrebbe perfino interrogare sulla ricevibilità del reclamo, che non

appare sufficientemente motivato nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC. Il quesito

può ad ogni modo essere lasciato indeciso, siccome il reclamo, pur volendolo

considerare alla stregua di una censura indiretta della decisione impugnata, è infondato.

Intanto, la reclamante non rimette in discussione il suo debito verso l’istante

nei termini accertati dal Pretore aggiunto, né il suo consistente aumento (da fr. 60'619.60 a fr. 91'242.85) durante

la (lunga) procedura di primo grado. Dimostra solo di averle pagato nel 2017 fr. 5'954.–

(doc. H accluso al reclamo), una tantum in prossimità del fallimento (sopra ad

G), ciò che ovviamente è insufficiente per essere considerato come una ripresa

duratura dei pagamenti. Essa neppure contesta gli accertamenti relativi agli

attestati di carenza beni rilasciati a suo carico (17 per

ben fr. 56'563.50 complessivi oltre ad accessori), i quali – è giusto

sottolineare – attestano ufficialmente non solo la mancanza di liquidità di cui

soffre la società, ma anche la totale assenza di beni pignorabili. A nulla

serve l’allegazione per cui alcuni debiti menzionati nell’estratto del registro

delle esecuzioni sarebbero stati pagati, poiché la reclamante non ha prodotto

al riguardo alcun riscontro documentale e oggettivo (i doc. C ed E acclusi al

reclamo sono documenti allestiti dalla stessa reclamante, parificabili a

semplici allegazioni di parte prive di alcun valore probante). Per tacere del

fatto che la riduzione del carico debitorio indicata nel reclamo sarebbe comunque

pressoché compensata con il riconoscimento di debiti non posti in esecuzione

per fr. 118'278.20 (doc. D).

5.3

L’unico

pagamento documentato per importo e data è quello relativo al debito di fr. 74'326.50

(oltre ad accessori) verso l’PI 1, oggetto

dell’esecuzione n. __________ (doc. G e B pag. 10). Dalle allegazioni

della reclamante, si evince però che il versamento è stato effettuato dall’amministratore

unico con fondi propri, ciò che non indizia l’esistenza di liquidità a libera

diposizione della società, se non il preteso – ma non dimostrato – saldo di fr. 10'000.–

del conto corrente postale. Ad ogni modo la reclamante non ha reso verosimile

che il suo amministratore unico sia disposto e in grado di tacitare a medio

termine la maggior parte dei creditori (in particolare l’istante e la SUVA) – e

non solo un creditore determinato (l’PI 1).

Trattandosi

poi di un pagamento verosimilmente successivo alla pronuncia del fallimento (la

dichiarazione dell’PI 1 è del 10 gennaio 2018, doc. G), anche a volerlo

parificare a una ripresa dei pagamenti, il fallimento potrebbe essere annullato

solo se la reclamante avesse reso verosimile la propria solvibilità (art.

174.

cpv. 2 LEF e sopra consid. 2). Orbene, se il suo indebitamento è manifesto

– nella migliore delle ipotesi assomma secondo le sue stesse allegazioni ad

almeno fr. 337'728.30 – i suoi attivi e aspettative sono ignoti, giacché

essa non ha prodotto alcun bilancio revisionato né alcun riscontro documentale

oggettivo e affidabile in merito alle sue asserzioni circa possibilità d’incasso

di fr. 2'945'454.–.

Lo stesso vale per le pretese misure di risanamen­to. Del resto, essa ha avuto più di un anno dall’inoltro

dell’istanza per sistemare la propria situazione finanziaria e malgrado tante

promesse è riuscita solo ad aumentare l’indebitamento complessivo. Anche dal

profilo della solvibilità, pertanto, il reclamo si rivela votato all’insuccesso.

5.4

Dal momento che al reclamo

non è stato conferito effetto sospensivo, non è necessario pronunciare

nuovamente il fallimento.

6.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).