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Decisione

14.2018.100

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Allegate difficoltà finanziarie del convenuto

6 giugno 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio

2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);

che

delle difficoltà finanziarie

del reclamante si terrà conto in sede

di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi

non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le

prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente

alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che

il reclamo si rivela pertanto infondato, la decisione 12

giugno 2017 con cui il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha

obbligato RE 1 a versare alla (ex) moglie “un importo di fr. 40'000.– a titolo di indennità

adeguata ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC

costituendo senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80

cpv. 1 LEF;

Considerandi

che per il resto le censure relative al preteso accordo con la moglie

relativo a una rinuncia al divorzio e al fatto ch’essa “non ha mai fatto niente”

sarebbero dovute essere fatte valere nella procedura di divorzio e, esulando

dalle eccezioni ricevibili in virtù dell’art. 81 LEF, non possono essere

esaminate nella procedura di rigetto dell’opposizione;

che

le spese processuali per il

presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa

il reclamante, che peraltro risulta sprovvisto di formazione giuridica e ha

agito senza il patrocinio di un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente

– da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).