14.2018.100
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Allegate difficoltà finanziarie del convenuto
6 giugno 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.100
Lugano
6 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.307 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 aprile
2018 da
CO 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 maggio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 maggio 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 marzo 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso l’ex-marito RE 1 per l’incasso
di fr. 20'000.– oltre agli interessi del 5% dal 14 luglio 2017, indicando
quale titolo di credito “pretese
derivanti dal diritto di famiglia”;
che statuendo con decisione del 23 maggio 2018, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha
parzialmente accolto l’istanza di CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta da RE 1 al suddetto precetto esecutivo limitatamente a fr. 20'000.–
oltre agli interessi del 5% dall’8 agosto 2017 (anziché dal 14 luglio 2017),
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità di fr. 900.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 28 maggio 2018, allegando di non essere in grado di pagare l’importo da lui richiesto
con la propria pensione;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 28 maggio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 24 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso in esame in prima sede RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza
entro il termine assegnatogli, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute
nel reclamo sono irricevibili;
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che
nella fattispecie il reclamante si limita principalmente ad affermare di non
essere in grado di pagare l’importo richiesto con la propria pensione;
che
in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al
rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri
che è prescritto;
che,
invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria
può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza
Fatti
di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio
2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);
che
delle difficoltà finanziarie
del reclamante si terrà conto in sede
di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi
non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le
prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente
alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che
il reclamo si rivela pertanto infondato, la decisione 12
giugno 2017 con cui il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha
obbligato RE 1 a versare alla (ex) moglie “un importo di fr. 40'000.– a titolo di indennità
adeguata ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC”
costituendo senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80
cpv. 1 LEF;
Considerandi
che per il resto le censure relative al preteso accordo con la moglie
relativo a una rinuncia al divorzio e al fatto ch’essa “non ha mai fatto niente”
sarebbero dovute essere fatte valere nella procedura di divorzio e, esulando
dalle eccezioni ricevibili in virtù dell’art. 81 LEF, non possono essere
esaminate nella procedura di rigetto dell’opposizione;
che
le spese processuali per il
presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa
il reclamante, che peraltro risulta sprovvisto di formazione giuridica e ha
agito senza il patrocinio di un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente
– da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).