14.2018.101
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento e ritiro della domanda. Solvibilità
13 giugno 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.101
Lugano
13 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con istanza 25 maggio (recte: aprile) 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 30 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 28 maggio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il 25 maggio (recte: aprile) 2018 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il fallimento
della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'448.– più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 25 maggio 2018 è comparsa la sola istante, che ha confermato
la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione del 28 maggio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 29 maggio 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
1° giugno 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel reclamo. L’11 giugno 2018 egli ha invece accolto un’ulteriore
domanda, concedendo all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso
ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 30 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
29.
maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure la
(seconda) domanda di concessione dell’effetto sospensivo del 7 giugno 2018,
unitamente ai nuovi documenti annessi.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento dell’__________
relativa al versamento il 30 maggio 2018 di fr. 5'448.– a saldo del
capitale dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. C accluso al reclamo) e
di fr. 174.55 il successivo 7 giugno a saldo delle spese esecutive (doc.
G, ultimo foglio), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1
risulta adempiuto. Anche quello previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF è del
resto realizzato, siccome l’istante ha ritirato la domanda il 4 giugno 2018 (v.
comunicazione della Pretura del 6 giugno).
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione e il ritiro della domanda di fallimento
sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento – con la sua domanda
del 7 giugno 2018 la reclamante ha dimostrato di avere saldato nel frattempo,
entro la scadenza del termine di reclamo, un’altra esecuzione giunta allo
stadio della comminatoria di fallimento (n. __________, doc. E, F e G quinto e
sesto foglio), oltre a tre esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento (n. __________,
__________ e __________, doc. G). Anche se la sua situazione debitoria rimane
problematica – sono tuttora pendenti nei suoi confronti 11 esecuzioni per oltre
fr. 100'000.– complessivi – sono tutte esecuzioni non ancora continuate,
mentre non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a
ritenere che la sua sopravvivenza finanziaria non sia minacciata a breve termine.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Acquarossa, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 28 maggio 2018 dalla Pretura del Distretto di Blenio
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. Le spese processuali di
prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Acquarossa;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto
di Blenio, Acquarossa.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).