Lexipedia

Decisione

14.2018.101

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento e ritiro della domanda. Solvibilità

13 giugno 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 25 maggio 2018 è comparsa la sola istante, che ha confermato

la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione del 28 maggio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 29 maggio 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento del­l’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

1° giugno 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo contenuta nel reclamo. L’11 giugno 2018 egli ha invece accolto un’ulteriore

domanda, concedendo all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso

ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 30 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

29.

maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure la

(seconda) domanda di concessione dell’effetto sospensivo del 7 giugno 2018,

unitamente ai nuovi documenti annessi.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento dell’__________

relativa al versamento il 30 maggio 2018 di fr. 5'448.– a saldo del

capitale dell’esecuzione promossa dall’i­­stante (doc. C accluso al reclamo) e

di fr. 174.55 il successivo 7 giugno a saldo delle spese esecutive (doc.

G, ultimo foglio), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1

risulta adempiuto. Anche quello previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF è del

resto realizzato, siccome l’istante ha ritirato la domanda il 4 giugno 2018 (v.

comunicazione della Pretura del 6 giugno).

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione e il ritiro della domanda di fallimento

sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento – con la sua domanda

del 7 giugno 2018 la reclamante ha dimostrato di avere saldato nel frattempo,

entro la scadenza del termine di reclamo, un’altra esecuzione giunta allo

stadio della comminatoria di fallimento (n. __________, doc. E, F e G quinto e

sesto foglio), oltre a tre esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento (n. __________,

__________ e __________, doc. G). Anche se la sua situazione debitoria rimane

problematica – sono tuttora pendenti nei suoi confronti 11 esecuzioni per oltre

fr. 100'000.– complessivi – sono tutte esecuzioni non ancora continuate,

mentre non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a

ritenere che la sua sopravvivenza finanziaria non sia minacciata a breve termine.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Acquarossa, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 28 maggio 2018 dalla Pretura del Distretto di Blenio

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. Le spese processuali di

prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Acquarossa;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto

di Blenio, Acquarossa.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).