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Decisione

14.2018.102

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Riconoscimento di debito indipendente dall’esistenza del credito riconosciuto. Eccezione di cattivo adempimento

7 marzo 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, l’CO 1

ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'040'000.–

oltre agli interessi del 5%

dall’8 maggio 2017, indicando quale titolo di credito il riconosci­mento di debito e convenzione di rateazione appena citati (“Schuld­anerkennung und Ratenzahlungsvereinbarung vom 9./13.3. 2017”).

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4

dicembre 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 6 febbraio 2018. L’istante ha ribadito le

proprie domande con replica spontanea del 21 febbraio, mentre la controparte ha

confermato la sua opposizione con duplica spontanea del 28 febbraio 2018.

D. Statuendo con decisione del 6 giugno 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 800.– e un’indennità di fr. 4'000.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 15 giugno 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 18 giugno

2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 23 luglio 2018, la CO

1 (nuova ragione sociale dell’CO 1 dal 6 luglio 2018) ha

concluso per la reiezione del reclamo. In sede di allegati scritti di replica

spontanea del 31 luglio 2018 e di duplica spontanea del 13 agosto 2018 le parti

si sono riconfermate nelle rispettive e antagoniste tesi.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice

della RE 1 il 7 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato pacifico che il riconoscimento

di debito firmato dalla reclamante il 9 marzo 2017 costituisce un valido titolo

di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per

l’intero ammontare di fr. 2'040'000.–, diventato esigibile dall’8 maggio

2017, cioè dal­l’ottavo giorno di mancato pagamento della prima rata. Il primo

giudice ha d’altronde

respinto l’eccezione d’incorretto adempimen­to della

prestazione dell’istante, secondo cui 28 fibre ottiche sarebbero risultate

difettose (14 delle quali parrebbero essere irrimediabilmente compromesse),

ritenendo che non rientrasse nel suo compito, nel quadro di una procedura di

natura sommaria, di esaminare approfonditamente se l’offerta dell’istante

allegata al riconoscimento di debito ne fa parte integrante, e in particolare

se si applica il rinvio agli art. 172 segg. della norma SIA 118, secondo cui i

difetti possono essere fatti valere in ogni momento durante due anni dal

collaudo dell’opera. Non ha infine mancato di rilevare che secondo il suo

stesso testo il riconoscimento di debito risulta indipendente dall’esistenza

del credito riconosciuto.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ribadisce l’eccezione d’inadempi­­mento contrattuale secondo l’art.

82.

CO e di ogni altra ragione riconducibile all’errata esecuzione da parte dell’istante

dell’offer­ta del 29 giugno 2015 acclusa al riconoscimento di debito. A suo

parere, la clausola secondo cui quel riconoscimento ha validità a prescindere

dall’esistenza del credito non comporta alcuna rinuncia sua a sollevare

eccezioni sulla scorta del contratto concluso dalle parti, tanto meno per i

difetti da lei eccepiti – riferiti alle fibre ottiche fornite –, dacché il

rapporto finale di collaudo delle stesse le è stato consegnato, l’8 settembre

2017, solo dopo il riconoscimento di debito. E tale rapporto rende verosimile

che 28 fibre ottiche non sono funzionanti, di cui 14 in modo irrimediabile.

5.

Non

è seriamente contestato – ed è comunque pacifico – che la convenzione di

riconoscimento di debito e di pagamento a rate (“Schuldanerkennung und Ratenzahlungsvereinbarung”) sottoscritta dalle parti il 9 e il 13 marzo 2017 (doc. I accluso al

reclamo) costituisce in sé

un valido riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82

cpv. 1 LEF per le sei fatture emesse dall’istante (doc. C-H), tre di esse il 10

novembre 2016 per fr. 420'000.– ognuna e le altre tre il 10 marzo 2017 per

fr. 260'000.– ognuna, ovvero per complessivi fr. 2'040'000.–, oltre

agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal momento in cui l’intero

debito riconosciuto è diventato esigibile, ossia dall’8 maggio 2017, ovvero dall’ot­­tavo

giorno dopo il mancato pagamento della prima rata pattuita (doc. I ad 2.1 e

3.

).

6.

Controversa,

invece, rimane la questione di sapere se l’eccezio­­ne di cattivo adempimento

sollevata dall’escussa in ragione della pretesa difettosità di parte delle

fibre ottiche installate costituisce un motivo per respingere l’istanza giusta

l’art. 82 CO. Al riguardo, la Camera considera ora che, ove l’escusso abbia contestato

in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e

tempestivo la correttezza

dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d’appalto),

incombe al procedente di­mostrare di avere adempiuto correttamente i propri

obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa

(cosiddetta “Basler Praxis”, cui questa Camera ha aderito recentemente:

sentenze 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73

del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).

6.1

Tuttavia,

prima di esaminare, in concreto, se la contestazione della reclamante soddisfa

le condizioni poste dalla giurisprudenza, occorre verificare se, come statuito

dal Pretore e sostenuto dall’istante, la clausola n. 1.2 del riconoscimento di

debito, secondo cui esso ha valenza indipendentemente dall’esistenza del

credito riconosciuto (“Diese

Schuldanerkennung hat Gültigkeit un­abhängig vom Bestand der obgennanten Forderung”, doc. I), non fa ostacolo all’eccezione di cattivo adempimento

invocata dalla reclamante.

6.2

Contrariamente

a quanto scrivono il Pretore e l’istante, non è precluso al giudice del rigetto

interpretare il riconoscimento di debito invocato quale titolo di rigetto.

Anzi, egli è tenuto a farlo, ma l’interpretazione può fondarsi solo sul

titolo stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,

consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza andrà

respinta – l’escutente dovendo provare, e non solo rendere

verosimile, che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito

posto in esecuzione (sentenza appena citata, consid. 3.1.3 con rimandi) – e la

questione litigiosa, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza

della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

6.3

Nella

fattispecie, non sussiste alcun dubbio che la validità del riconoscimento di

debito in sé è indipendente dall’esistenza del debito riconosciuto. Ne consegue

logicamente che gli effetti di tale riconoscimento si producono anche se il

debito non dovesse esistere o essere contestato. Tra questi effetti si annovera

in particolare l’idoneità del riconoscimento, ove sia sottoscritto dal debitore (come nel caso concreto), a fungere da

titolo di rigetto prov­visorio dell’opposizione a norma dell’art. 82

cpv. 1 LEF. In altre parole è indubbio che la RE 1, nel firmare il riconoscimento

di debito, ha rinunciato a poterne infirmare la validità in un’eventuale causa

di rigetto dell’opposizione contestando l’esi­­stenza, l’entità o l’esigibilità

del credito riconosciuto. In particolare, essa ha quindi rinunciato alla

facoltà d’eccepire la mancata o carente esecuzione del contratto d’appalto in

sede di rigetto del­l’opposizione. È l’unico senso razionale attribuibile a

questa clau­sola e del resto la reclamante non si azzarda a proporne un altro.

Vero è che un riconoscimento di debito non ha “di

principio” alcun’influenza sull’esistenza

materiale del credito riconosciuto (sentenza del Tribunale federale 4C.214/2006

del 19 dicembre 2006 consid. 4.3.2), ma nel caso in rassegna proprio la

clausola n. 1.2 deroga a tale principio.

6.4

Che del resto la nota clausola comporti inoltre,

dal profilo del dirit­to materiale e della procedura di merito, una

rinuncia dell’escus­­sa a qualunque eccezione derivante dal contratto d’appalto,

come pare sostenere la resistente, è un quesito che non è necessario risolvere

in questa sede. Verrà semmai esaminato nella causa di disconoscimento di debito

già avviata dalla reclamante. Ne segue anche che tutte le censure sollevate da

quest’ultima nel reclamo riguardo alle condizioni di una rinuncia ai diritti di

garanzia sono senza oggetto a questo stadio della procedura, giacché la

sentenza impugnata non impedisce in sé alla reclamante di far valere le sue

eccezioni nella causa di disconoscimento di debito.

6.5

È

altresì senza rilievo il fatto che al momento della sottoscrizione del

riconoscimento di debito l’istante non avesse ancora consegnato il rapporto

finale di collaudo. La reclamante, infatti, non si prevale – per avventura – di

un vizio di volontà o di un motivo di nullità. Deve così lasciarsi opporre

quanto da lei stessa pattuito.

6.6

Il

reclamo va di conseguenza respinto senza che sia necessario vagliare le altre

censure della reclamante in merito alla “relazione” tra il

riconoscimento di debito e l’offerta del 29 giugno 2015, all’applicabilità

della Norma SIA 118 sulla prescrizione dei diritti di garanzia nel contratto d’appalto

o all’entità del danno da essa lamentato.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'040'000.–,

supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 6'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).