14.2018.102
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Riconoscimento di debito indipendente dall’esistenza del credito riconosciuto. Eccezione di cattivo adempimento
7 marzo 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.102
Lugano
7 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 4 dicembre 2017 dalla
CO 1 (già CO 1),
(patrocinata dagli avv. PA 2 e __________,
Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 6 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 marzo 2017 la RE 1 ha firmato un riconoscimento di debito a favore della società CO 1 (in seguito: CO
1) per fr. 2'040'000.– complessivi, corrispondenti a sei fatture,
tre del 10 novembre 2016 e le altre tre del 10 marzo 2017, relative a una
conferma di mandato del 22 aprile 2016 circa la fornitura e la posa di un cavo per
la trasmissione di dati nel tunnel di base ferroviario del San Gottardo tra
Erstfeld e Biasca. Le parti hanno d’altronde convenuto che la somma sarebbe
stata pagata in quattro rate (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre
2017) e che dall’ottavo giorno di ritardo nel pagamento di una rata l’intero importo sarebbe divenuto
immediatamente esigibile, con gli interessi del 5% da
tale giorno.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, l’CO 1
ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'040'000.–
oltre agli interessi del 5%
dall’8 maggio 2017, indicando quale titolo di credito il riconoscimento di debito e convenzione di rateazione appena citati (“Schuldanerkennung und Ratenzahlungsvereinbarung vom 9./13.3. 2017”).
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4
dicembre 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 6 febbraio 2018. L’istante ha ribadito le
proprie domande con replica spontanea del 21 febbraio, mentre la controparte ha
confermato la sua opposizione con duplica spontanea del 28 febbraio 2018.
D. Statuendo con decisione del 6 giugno 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 800.– e un’indennità di fr. 4'000.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 15 giugno 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 18 giugno
2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 23 luglio 2018, la CO
1 (nuova ragione sociale dell’CO 1 dal 6 luglio 2018) ha
concluso per la reiezione del reclamo. In sede di allegati scritti di replica
spontanea del 31 luglio 2018 e di duplica spontanea del 13 agosto 2018 le parti
si sono riconfermate nelle rispettive e antagoniste tesi.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
della RE 1 il 7 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato pacifico che il riconoscimento
di debito firmato dalla reclamante il 9 marzo 2017 costituisce un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per
l’intero ammontare di fr. 2'040'000.–, diventato esigibile dall’8 maggio
2017, cioè dall’ottavo giorno di mancato pagamento della prima rata. Il primo
giudice ha d’altronde
respinto l’eccezione d’incorretto adempimento della
prestazione dell’istante, secondo cui 28 fibre ottiche sarebbero risultate
difettose (14 delle quali parrebbero essere irrimediabilmente compromesse),
ritenendo che non rientrasse nel suo compito, nel quadro di una procedura di
natura sommaria, di esaminare approfonditamente se l’offerta dell’istante
allegata al riconoscimento di debito ne fa parte integrante, e in particolare
se si applica il rinvio agli art. 172 segg. della norma SIA 118, secondo cui i
difetti possono essere fatti valere in ogni momento durante due anni dal
collaudo dell’opera. Non ha infine mancato di rilevare che secondo il suo
stesso testo il riconoscimento di debito risulta indipendente dall’esistenza
del credito riconosciuto.
4.
Nel
reclamo la RE 1 ribadisce l’eccezione d’inadempimento contrattuale secondo l’art.
82.
CO e di ogni altra ragione riconducibile all’errata esecuzione da parte dell’istante
dell’offerta del 29 giugno 2015 acclusa al riconoscimento di debito. A suo
parere, la clausola secondo cui quel riconoscimento ha validità a prescindere
dall’esistenza del credito non comporta alcuna rinuncia sua a sollevare
eccezioni sulla scorta del contratto concluso dalle parti, tanto meno per i
difetti da lei eccepiti – riferiti alle fibre ottiche fornite –, dacché il
rapporto finale di collaudo delle stesse le è stato consegnato, l’8 settembre
2017, solo dopo il riconoscimento di debito. E tale rapporto rende verosimile
che 28 fibre ottiche non sono funzionanti, di cui 14 in modo irrimediabile.
5.
Non
è seriamente contestato – ed è comunque pacifico – che la convenzione di
riconoscimento di debito e di pagamento a rate (“Schuldanerkennung und Ratenzahlungsvereinbarung”) sottoscritta dalle parti il 9 e il 13 marzo 2017 (doc. I accluso al
reclamo) costituisce in sé
un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF per le sei fatture emesse dall’istante (doc. C-H), tre di esse il 10
novembre 2016 per fr. 420'000.– ognuna e le altre tre il 10 marzo 2017 per
fr. 260'000.– ognuna, ovvero per complessivi fr. 2'040'000.–, oltre
agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal momento in cui l’intero
debito riconosciuto è diventato esigibile, ossia dall’8 maggio 2017, ovvero dall’ottavo
giorno dopo il mancato pagamento della prima rata pattuita (doc. I ad 2.1 e
3.
).
6.
Controversa,
invece, rimane la questione di sapere se l’eccezione di cattivo adempimento
sollevata dall’escussa in ragione della pretesa difettosità di parte delle
fibre ottiche installate costituisce un motivo per respingere l’istanza giusta
l’art. 82 CO. Al riguardo, la Camera considera ora che, ove l’escusso abbia contestato
in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e
tempestivo la correttezza
dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d’appalto),
incombe al procedente dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri
obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa
(cosiddetta “Basler Praxis”, cui questa Camera ha aderito recentemente:
sentenze 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73
del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).
6.1
Tuttavia,
prima di esaminare, in concreto, se la contestazione della reclamante soddisfa
le condizioni poste dalla giurisprudenza, occorre verificare se, come statuito
dal Pretore e sostenuto dall’istante, la clausola n. 1.2 del riconoscimento di
debito, secondo cui esso ha valenza indipendentemente dall’esistenza del
credito riconosciuto (“Diese
Schuldanerkennung hat Gültigkeit unabhängig vom Bestand der obgennanten Forderung”, doc. I), non fa ostacolo all’eccezione di cattivo adempimento
invocata dalla reclamante.
6.2
Contrariamente
a quanto scrivono il Pretore e l’istante, non è precluso al giudice del rigetto
interpretare il riconoscimento di debito invocato quale titolo di rigetto.
Anzi, egli è tenuto a farlo, ma l’interpretazione può fondarsi solo sul
titolo stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza andrà
respinta – l’escutente dovendo provare, e non solo rendere
verosimile, che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito
posto in esecuzione (sentenza appena citata, consid. 3.1.3 con rimandi) – e la
questione litigiosa, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza
della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
6.3
Nella
fattispecie, non sussiste alcun dubbio che la validità del riconoscimento di
debito in sé è indipendente dall’esistenza del debito riconosciuto. Ne consegue
logicamente che gli effetti di tale riconoscimento si producono anche se il
debito non dovesse esistere o essere contestato. Tra questi effetti si annovera
in particolare l’idoneità del riconoscimento, ove sia sottoscritto dal debitore (come nel caso concreto), a fungere da
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione a norma dell’art. 82
cpv. 1 LEF. In altre parole è indubbio che la RE 1, nel firmare il riconoscimento
di debito, ha rinunciato a poterne infirmare la validità in un’eventuale causa
di rigetto dell’opposizione contestando l’esistenza, l’entità o l’esigibilità
del credito riconosciuto. In particolare, essa ha quindi rinunciato alla
facoltà d’eccepire la mancata o carente esecuzione del contratto d’appalto in
sede di rigetto dell’opposizione. È l’unico senso razionale attribuibile a
questa clausola e del resto la reclamante non si azzarda a proporne un altro.
Vero è che un riconoscimento di debito non ha “di
principio” alcun’influenza sull’esistenza
materiale del credito riconosciuto (sentenza del Tribunale federale 4C.214/2006
del 19 dicembre 2006 consid. 4.3.2), ma nel caso in rassegna proprio la
clausola n. 1.2 deroga a tale principio.
6.4
Che del resto la nota clausola comporti inoltre,
dal profilo del diritto materiale e della procedura di merito, una
rinuncia dell’escussa a qualunque eccezione derivante dal contratto d’appalto,
come pare sostenere la resistente, è un quesito che non è necessario risolvere
in questa sede. Verrà semmai esaminato nella causa di disconoscimento di debito
già avviata dalla reclamante. Ne segue anche che tutte le censure sollevate da
quest’ultima nel reclamo riguardo alle condizioni di una rinuncia ai diritti di
garanzia sono senza oggetto a questo stadio della procedura, giacché la
sentenza impugnata non impedisce in sé alla reclamante di far valere le sue
eccezioni nella causa di disconoscimento di debito.
6.5
È
altresì senza rilievo il fatto che al momento della sottoscrizione del
riconoscimento di debito l’istante non avesse ancora consegnato il rapporto
finale di collaudo. La reclamante, infatti, non si prevale – per avventura – di
un vizio di volontà o di un motivo di nullità. Deve così lasciarsi opporre
quanto da lei stessa pattuito.
6.6
Il
reclamo va di conseguenza respinto senza che sia necessario vagliare le altre
censure della reclamante in merito alla “relazione” tra il
riconoscimento di debito e l’offerta del 29 giugno 2015, all’applicabilità
della Norma SIA 118 sulla prescrizione dei diritti di garanzia nel contratto d’appalto
o all’entità del danno da essa lamentato.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'040'000.–,
supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 6'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).