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Decisione

14.2018.104

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice. Motivazione insufficiente del reclamo

18 luglio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 marzo 2018

CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 6 aprile 2018.

C. Statuendo con decisione del 7 giugno 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2018 ribadendo nuovamente

la propria opposizione alla decisione impugnata “e a tutte le altre”. Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 19 giugno 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 giugno,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della

sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita

da poter essere capita dal­l’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone

una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui

quali fonda la sua critica (DTF

138.

III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo

non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica.

b) Nel

reclamo in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, limitandosi a criticare il comportamento della controparte. Il

reclamo si avvera quindi irricevibile.

2.

Ad

ogni modo, la sentenza impugnata è ineccepibile.

2.1

In

effetti, la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il giudice

è quindi tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il

credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato (art. 80 LEF), a meno che l’escusso provi con documenti

che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per

il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione (art. 81

LEF).

2.2

Ora,

il punto 3 della convenzione sottoscritta dalle parti all’udien­­za del 6

luglio 2017, in quanto omologato dal Pretore aggiunto della Pretura di Lugano

con sentenza del 19 settembre 2017 (doc. A accluso all’istanza), costituisce un

valido titolo di rigetto definitivo per la prima rata di fr. 32'000.–

scaduta il 31 dicembre 2017, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv.

1.

CO) dal 1° gennaio 2018 (sentenza del Tribunale federale

5A_630/2015 del 9 febbraio 2016 consid.

2.2

). E le censure formulate dal reclamante,

peraltro senza il sostegno di prove, sul comportamento dell’ex moglie, di cui

egli sarebbe venuto a conoscenza dopo la sentenza di divorzio, non rientrano

tra quelle enumerate all’art. 81 LEF. Egli avrebbe dovuto, semmai, sollevarle con

un’istanza di revisione della sentenza di divorzio (art. 328 cpv. 1 lett. c

CPC). Non spetta in ogni caso al giudice del rigetto riesaminare la sentenza di

divorzio nel merito.

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).