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Decisione

14.2018.105

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto per prestazione di servizi contabili, immobiliari e fiscali e relativa fattura. Potere di rappresentanza del beneficiario economico dell’escussa

19 novembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 marzo

2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito – e prorogato su richiesta della

RE 1 – quest’ultima si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 15 maggio 2018.

C. Statuendo con decisione del 14 giugno 2018, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 155.– e

un’indennità di fr. 80.– a favore dell’i­­stante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 25 giugno 2018 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 25 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15

giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver implicitamente

ritenuto che il contratto del 20 luglio 2001 prodotto dalla CO 1 costituisce un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in

esecuzione. A suo parere se, da un lato, non è dato di sapere chi ha firmato il

contratto del 17 luglio 2001 prodotto dalla società convenuta, dall’altro è

invece chiaro che quello del 20 luglio – che annulla e sostituisce quello

precedente, seppur per un importo più oneroso – è stato sottoscritto dal

beneficiario economico della convenuta.

4.

Nel

reclamo la RE 1 si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di essere

sentita, dal momento che il Giudice di pace non ha convocato le parti a un’udienza

nonostante l’esplicita richiesta formulata da essa con le osservazioni all’istanza.

Gli rimprovera inoltre di non aver speso una parola sull’eccezione sollevata “in merito al riconoscimento del contratto

sottoscritto il 20 luglio 2001”.

5.

Per

quanto concerne la prima censura, dal fascicolo processuale risulta che il

Giudice di pace ha optato (conformemente alla facoltà concessagli dall’art. 253

CPC) per una procedura scritta anziché orale, invitando la RE 1, con ordinanza

del 29 marzo 2018 (e con quella successiva di concessione della proroga del

termine), a presentare le proprie osservazioni, ciò che la convenuta ha fatto

inoltrando uno scritto del 15 maggio 2015, in cui ha preso posizione sull’istanza

e ha chiesto al primo giudice di essere convocata “per discutere la pratica”.

5.1

Orbene,

in una sentenza del 2015 il Tribunale federale ha precisato che il diritto a

una pubblica udienza dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU non sussiste di regola nelle

procedure in cui il giudice non statuisce sul merito della pretesa dedotta in

giudizio, fatto salvo quando la controversia verte sul diritto al trattamento

della causa (di diritto civile) entro un termine ragionevole (DTF 141 I 100

consid. 5.1, citata nella sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016,

consid. 6.2). In quella decisione, i giudici federali hanno pertanto escluso

che le parti possano esigere la tenuta di un’udienza pubblica in una procedura

di rigetto definitivo del­l’opposizione (consid. 5.2). Che ciò non debba valere

anche nella procedura di rigetto provvisorio è già stato messo in dubbio da

questa Camera (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015 consid.

5), dal momento che il giudice del rigetto non esamina nel merito la

pretesa dedotta in esecuzione (v. sopra consid. 2).

5.2

La questione può comunque essere lasciata aperta un’altra volta nella

fattispecie, poiché la RE 1 non ha postulato il rinvio della causa al primo

giudice affinché emettesse un nuovo giudizio previa citazione delle parti a un’udienza,

ma si è limitata a criticare il suo agire e a chiedere a questa Camera l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione dell’istanza.

Ora, la causa è matura per il giudizio, sicché la Camera può senz’altro statuire

direttamente sulle censure della reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). L’alternativa del

rinvio si ridurrebbe del resto a una mera formalità che altro non farebbe che

ritardare la decisione, in contrasto con il principio di celerità che

caratterizza la procedura di rigetto.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). In linea di principio

l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento

di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un

suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in

documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi

da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel

corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il

rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito

(art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istan­­za di

rigetto dell’opposizione

diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF

14.2013.4

del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).

6.2

Nella

fattispecie la CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti della RE 1 sul contratto

sottoscritto il 20 luglio 2001 dall’istante con il beneficiario economico dell’escussa

– tale PINT2 1 – volto alla fornitura a quest’ultima di diversi servizi

contabili, immobiliari e fiscali (doc. 2 accluso all’istanza) e sulla fattura

del 1° novembre 2017 (doc. 4) relativa alla “domiciliazione 2016-2017 dal 20.7.2016 al 01.11.2017”, ammontante a fr. 2'025.– (pari a fr. 1'875.–

oltre all’IVA di fr. 150.–). In particolare, l’art. 3 del contratto

prevedeva a favore della CO 1 un compenso annuo di fr. 1'500.– (IVA

esclusa) per la domiciliazione annuale della società convenuta (doc. 2, pag.

4).

a) Il

contratto, invero, non è firmato dall’amministratore unico allora in carica – __________

(doc. 3) – bensì dal suo beneficiario economico PINT2 1. La convenuta, tramite

il suo nuovo amministratore unico PINT1 1, non ha però contestato – né in prima

né in seconda sede – che PINT2 1

fosse abilitato a rappresentare la società. Il contratto costituisce pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per l’importo di fr. 1'875.– richiesto con la menzionata

fattura (equivalente al compenso pattuito per la domiciliazione della convenuta

durante i 15 mesi del periodo di computo – dal 20 luglio 2016 al 1° novembre

2017.

–, pari a 15/12 di fr. 1'500.–), oltre

all’IVA (dell’8%), di fr. 150.–, e agli interessi di mora del 5% (art. 104

cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2017 (30 giorni dopo la data della fattura), come

indicato sul precetto esecutivo (ancorché la mora della debitrice, nel senso

dell’art. 102 cpv. 1 CO, si sia in realtà verificata già a ricezione della fattura

[doc. 4], in fondo alla quale figura la menzione “pagamento vista fattura”).

b) Infondato,

poi, si rivela il rimprovero fatto dalla reclamante al Giudice di pace per non aver speso una parola sull’eccezione

da essa sollevata con le osservazioni all’istanza, per cui il contratto di

mandato da essa riconosciuto (e dal suo beneficiario economico) sarebbe quello

del 17 luglio 2001 e non quello più oneroso del 20 luglio 2001 prodotto dall’istante.

Il primo giudice ha infatti chiarito, a ragione, che solo il contratto del 20

luglio è firmato da PINT2 1. In mancanza di una firma di un rappresentante

della convenuta sulla conferma di mandato del 17 luglio, essa non può

costituire un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.

c) D’altronde

la reclamante non spiega perché il Giudice di pace sarebbe caduto in errore nel

considerare che il contratto del 20 luglio ha annullato e sostituito la

precedente conferma di mandato né espone il motivo per cui il beneficiario economico

non riconosce come valido un contratto – quello del 20 luglio – da lui firmato

di proprio pugno dopo la conferma di mandato del 17 luglio. Al riguardo il

reclamo si appalesa finanche irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid.

1.

).

Ad

ogni modo il fatto che il contratto del 20 luglio sia più oneroso della

conferma del 17 luglio potrebbe spiegarsi anche con la diversa estensione del

mandato (quello del 20 luglio, ad esempio, include anche servizi immobiliari e

fiscali). Fatto sta – comunque sia – che la reclamante l’ha firmato e non ha

reso verosimile, come le incombeva (art. 82 cpv. 2 LEF), di avere pagato il

debito posto in esecuzione. Ciò segna la sorte del reclamo.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'025.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).