14.2018.105
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto per prestazione di servizi contabili, immobiliari e fiscali e relativa fattura. Potere di rappresentanza del beneficiario economico dell’escussa
19 novembre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.105
Lugano
19 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 marzo
2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dall’amministratore
unico PINT1 1, )
giudicando sul reclamo del 25 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 14 giugno 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'025.– oltre agli interessi del 5% dal
1° dicembre 2017, indicando quale titolo di credito la “Fattura del 01.11.2017”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 marzo
2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito – e prorogato su richiesta della
RE 1 – quest’ultima si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 15 maggio 2018.
C. Statuendo con decisione del 14 giugno 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 155.– e
un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 25 giugno 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15
giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver implicitamente
ritenuto che il contratto del 20 luglio 2001 prodotto dalla CO 1 costituisce un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in
esecuzione. A suo parere se, da un lato, non è dato di sapere chi ha firmato il
contratto del 17 luglio 2001 prodotto dalla società convenuta, dall’altro è
invece chiaro che quello del 20 luglio – che annulla e sostituisce quello
precedente, seppur per un importo più oneroso – è stato sottoscritto dal
beneficiario economico della convenuta.
4.
Nel
reclamo la RE 1 si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di essere
sentita, dal momento che il Giudice di pace non ha convocato le parti a un’udienza
nonostante l’esplicita richiesta formulata da essa con le osservazioni all’istanza.
Gli rimprovera inoltre di non aver speso una parola sull’eccezione sollevata “in merito al riconoscimento del contratto
sottoscritto il 20 luglio 2001”.
5.
Per
quanto concerne la prima censura, dal fascicolo processuale risulta che il
Giudice di pace ha optato (conformemente alla facoltà concessagli dall’art. 253
CPC) per una procedura scritta anziché orale, invitando la RE 1, con ordinanza
del 29 marzo 2018 (e con quella successiva di concessione della proroga del
termine), a presentare le proprie osservazioni, ciò che la convenuta ha fatto
inoltrando uno scritto del 15 maggio 2015, in cui ha preso posizione sull’istanza
e ha chiesto al primo giudice di essere convocata “per discutere la pratica”.
5.1
Orbene,
in una sentenza del 2015 il Tribunale federale ha precisato che il diritto a
una pubblica udienza dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU non sussiste di regola nelle
procedure in cui il giudice non statuisce sul merito della pretesa dedotta in
giudizio, fatto salvo quando la controversia verte sul diritto al trattamento
della causa (di diritto civile) entro un termine ragionevole (DTF 141 I 100
consid. 5.1, citata nella sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016,
consid. 6.2). In quella decisione, i giudici federali hanno pertanto escluso
che le parti possano esigere la tenuta di un’udienza pubblica in una procedura
di rigetto definitivo dell’opposizione (consid. 5.2). Che ciò non debba valere
anche nella procedura di rigetto provvisorio è già stato messo in dubbio da
questa Camera (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015 consid.
5), dal momento che il giudice del rigetto non esamina nel merito la
pretesa dedotta in esecuzione (v. sopra consid. 2).
5.2
La questione può comunque essere lasciata aperta un’altra volta nella
fattispecie, poiché la RE 1 non ha postulato il rinvio della causa al primo
giudice affinché emettesse un nuovo giudizio previa citazione delle parti a un’udienza,
ma si è limitata a criticare il suo agire e a chiedere a questa Camera l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione dell’istanza.
Ora, la causa è matura per il giudizio, sicché la Camera può senz’altro statuire
direttamente sulle censure della reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). L’alternativa del
rinvio si ridurrebbe del resto a una mera formalità che altro non farebbe che
ritardare la decisione, in contrasto con il principio di celerità che
caratterizza la procedura di rigetto.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o
dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno
di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi). In linea di principio
l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento
di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un
suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in
documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi
da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel
corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il
rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito
(art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di
rigetto dell’opposizione
diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF
14.2013.4
del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
6.2
Nella
fattispecie la CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti della RE 1 sul contratto
sottoscritto il 20 luglio 2001 dall’istante con il beneficiario economico dell’escussa
– tale PINT2 1 – volto alla fornitura a quest’ultima di diversi servizi
contabili, immobiliari e fiscali (doc. 2 accluso all’istanza) e sulla fattura
del 1° novembre 2017 (doc. 4) relativa alla “domiciliazione 2016-2017 dal 20.7.2016 al 01.11.2017”, ammontante a fr. 2'025.– (pari a fr. 1'875.–
oltre all’IVA di fr. 150.–). In particolare, l’art. 3 del contratto
prevedeva a favore della CO 1 un compenso annuo di fr. 1'500.– (IVA
esclusa) per la domiciliazione annuale della società convenuta (doc. 2, pag.
4).
a) Il
contratto, invero, non è firmato dall’amministratore unico allora in carica – __________
(doc. 3) – bensì dal suo beneficiario economico PINT2 1. La convenuta, tramite
il suo nuovo amministratore unico PINT1 1, non ha però contestato – né in prima
né in seconda sede – che PINT2 1
fosse abilitato a rappresentare la società. Il contratto costituisce pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per l’importo di fr. 1'875.– richiesto con la menzionata
fattura (equivalente al compenso pattuito per la domiciliazione della convenuta
durante i 15 mesi del periodo di computo – dal 20 luglio 2016 al 1° novembre
2017.
–, pari a 15/12 di fr. 1'500.–), oltre
all’IVA (dell’8%), di fr. 150.–, e agli interessi di mora del 5% (art. 104
cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2017 (30 giorni dopo la data della fattura), come
indicato sul precetto esecutivo (ancorché la mora della debitrice, nel senso
dell’art. 102 cpv. 1 CO, si sia in realtà verificata già a ricezione della fattura
[doc. 4], in fondo alla quale figura la menzione “pagamento vista fattura”).
b) Infondato,
poi, si rivela il rimprovero fatto dalla reclamante al Giudice di pace per non aver speso una parola sull’eccezione
da essa sollevata con le osservazioni all’istanza, per cui il contratto di
mandato da essa riconosciuto (e dal suo beneficiario economico) sarebbe quello
del 17 luglio 2001 e non quello più oneroso del 20 luglio 2001 prodotto dall’istante.
Il primo giudice ha infatti chiarito, a ragione, che solo il contratto del 20
luglio è firmato da PINT2 1. In mancanza di una firma di un rappresentante
della convenuta sulla conferma di mandato del 17 luglio, essa non può
costituire un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.
c) D’altronde
la reclamante non spiega perché il Giudice di pace sarebbe caduto in errore nel
considerare che il contratto del 20 luglio ha annullato e sostituito la
precedente conferma di mandato né espone il motivo per cui il beneficiario economico
non riconosce come valido un contratto – quello del 20 luglio – da lui firmato
di proprio pugno dopo la conferma di mandato del 17 luglio. Al riguardo il
reclamo si appalesa finanche irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid.
1.
).
Ad
ogni modo il fatto che il contratto del 20 luglio sia più oneroso della
conferma del 17 luglio potrebbe spiegarsi anche con la diversa estensione del
mandato (quello del 20 luglio, ad esempio, include anche servizi immobiliari e
fiscali). Fatto sta – comunque sia – che la reclamante l’ha firmato e non ha
reso verosimile, come le incombeva (art. 82 cpv. 2 LEF), di avere pagato il
debito posto in esecuzione. Ciò segna la sorte del reclamo.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'025.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).