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Decisione

14.2018.106

Rigetto definitivo dell’opposizione. Citazione all’udienza di discussione. Prolungamento da parte dell’escusso del termine per ritirare la citazione. Violazione del dovere di collaborazione della part

2 maggio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 maggio

2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 7'400.– oltre agli

interessi del 3% sempre dal 25 novembre 2017. All’udienza di discussione del 14 giugno 2018

è comparsa unicamente l’istan­­te,

che ha confermato la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato

in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 180.–, senza assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con una “opposizione totale” (recte: reclamo) del 25

giugno 2018. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2018, la CO

1 SA ha concluso per la reiezione del reclamo.

E. Chiarite

le indicazioni figuranti sull’attestazione relativa al traccia­mento della raccomandata contenente la citazione all’udienza pre­torile (risposta 31 gennaio 2019 della Posta alla

richiesta 29 no­vembre 2018), con

ordinanza del 12 marzo 2019 il presidente del­la Camera ha impartito

alla ricorrente un termine di dieci giorni per comunicare l’identità completa

della persona avente dato ordine alla Posta di prolungare il termine di ritiro

della raccomandata contenente la citazione all’udienza pretorile, onde poterla

sentire come teste sulle modalità di tale proroga. La reclamante non vi ha dato

seguito.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso;

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 26 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 22 giugno, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Risultano pertanto inammissibili tutte le allegazioni

di fatto della reclamante (non comparsa all’udienza) come i documenti (ossia lo

scambio email del 13/14 marzo 2018 e la nota di onorario del 13 marzo 2018)

prodotti per la prima volta dall’istante con le osservazioni al reclamo.

2.

Con

il reclamo la RE 1 si duole del fatto che la convocazione del 24 maggio 2018

all’udienza di discussione indetta per il 14 giugno, così come l’istanza e

tutti i documenti ad essa annessi, le sono pervenuti solamente il 22 giugno

2018, sicché le è stato impossibile essere presente in aula alla data stabilita.

3.

La notificazione di

citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fatta mediante invio postale

raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Ai sensi

dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera

avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC). Tale finzione di notifica si applica anche nei casi in cui il

destinatario ha ordinato la trattenuta della raccomandata presso l’Ufficio

postale (cosiddetto “Zurückbehaltungsauftrag”) ottenendo così il

prolunga­mento del termine di

ritiro della stessa (DTF 123 III 493, consid. 1 e 127 I 34, consid. 2/b; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar,

vol. I, 2a ed. 2016, n.

60.

ad art. 138 CPC; Frei in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 21 ad art.

138.

CPC), a condizione però

ch’egli dovesse aspettarsi una notificazione, ossia che fosse già a conoscenza dell’esistenza di una procedura

giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138

III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza della CEF 14.2014.205

dell’11 febbraio 2015 consid. 4).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso

che ha interposto opposizione al precetto esecutivo non deve aspettarsi

necessariamente la notifica di un’istanza di rigetto del­l’opposizione, sicché

la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale non gli è

opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016,

consid. 4.1; 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012).

3.1

Nel

caso concreto, si evince dall’attestazione relativa al tracciamento della

raccomandata contenente la citazione all’udienza in­detta per il 14 giugno 2018

(n. __________) – con annessi l’istanza di rigetto e i relativi allegati – che

la RE 1 è stata avvisata il 25 maggio 2018 della possibilità di ritirare l’atto

presso l’ufficio postale di __________ entro il 1° giugno 2018. In risposta alle domande della Camera del 29

novembre 2018, con scritto del 31 gennaio 2019 il Contact Center di

Berna ha precisato che non essendo andato a buon fine un primo ordine di prolungamento del termine di ritiro della

raccomandata ese­guito dalla destinataria sul sito internet della posta

il 30 maggio 2018, essa ha allestito il giorno successivo allo sportello dell’uf­­ficio

postale di __________ un secondo ordine di proroga fino al 22 giugno 2018, data

in cui essa ha effettivamente ritirato la citazione.

3.2

Come

si evince anche da tale risposta, il destinatario ha la possibilità di chiedere

l’identità del mittente. Per questo motivo la Camera ha invitato la ricorrente

a comunicare l’identità completa della persona avente dato ordine alla Posta di

prolungare il termine di ritiro della raccomandata contenente la citazione all’udi­­enza

pretorile, onde poterla sentire come teste sulle modalità di tale proroga.

Sennonché essa, senz’addurre giustificazioni, non vi ha dato seguito entro il

termine impartito.

a) Se

una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento

delle prove (art. 164 CPC). Nel caso in esame, con il suo comportamento la

ricorrente non ha consentito di accertare se chi ha prolungato il termine di ritiro

della citazione ha saputo dell’identità del mittente. Nell’apprezza­­mento

delle prove il giudice può, in virtù dell’art. 164 CPC, presumere o reputare

avverato un fatto in merito al quale una parte ha rifiutato in modo

ingiustificato di fornire indicazioni essenziali e indispensabili ad assumerne la

prova, qualora la stessa non possa essere

ottenuta in un altro modo (Jeandin

in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 6-7 ad art. 164 CPC e i rinvii; nello stesso

senso: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5-6 ad

art. 164 CPC).

b) Per

quanto attiene alla fattispecie, dal rifiuto di collaborare della reclamante si

deve dedurre che chi ha prolungato il termine di ritiro della citazione ha

saputo dell’identità del mittente, anche perché essa pare solita far uso della

facoltà di prolungare i termini di ritiro delle raccomandate, avendovi ricorso anche

per le ordinanze con cui la Camera le ha impartito un ultimo termine per

anticipare le presumibili spese processuali e ha assegnato alla controparte un

termine per presentare osservazioni al reclamo.

Dovendosi la reclamante aspettare una comunicazione della Pretura di

Lugano, in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC la citazione

all’udienza del 14 giugno 2018, per il cui ritiro essa è stata avvisata il 25

maggio 2018, è da reputare avvenuta il 1° giugno 2018 (scadenza del termine di

giacenza postale). Di conseguenza la RE 1 è

stata regolarmente citata all’udienza in questione. Ne discende che la

censura fondata su una pretesa impossibilità di essere presente in aula il 14

giugno 2018 va respinta.

4.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

4.1

Nel

caso specifico, il verbale dell’udienza di conciliazione del 13 marzo

2018.

(doc. B accluso all’istanza) vale quale transazione giudiziale a norma

dell’art. 208 CPC e quindi titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2

n. 1 LEF per fr. 7'400.– (IVA inclusa), oltre agli interessi del 3% (come richiesto

dall’istante) dal 24 aprile 2018, giorno successivo alla scadenza del termine

stabilito per il pagamento dell’importo pattuito, e non dal 25 novembre 2017,

come invece chiesto nel precetto esecutivo e nell’istanza, poiché la

transazione non prevede, nemmeno implicitamente, la corresponsione d’interessi

fino a quella data. Su questo punto, la sentenza impugnata dev’essere

riformata.

4.2

Nel reclamo la RE 1 si duole che la controparte

non le ha fatto pervenire la “lista

con i dettagli riguardanti la somma da loro richiesta […] non permettendo[le]

di giustificare il pagamento”. Pare alludere alla “corrispondente nota d’onorario” della CO 1,

la cui trasmissione è stata posta, al punto n. 1 della transazione, come

condizione dell’impegno della RE 1 di versare i fr. 7'400.–. Si tratta

però di un’allegazione nuova – siccome essa non si è presentata all’udienza –

che risulta inammissibile in questa sede (sopra consid. 1.2). Se ne volesse nondimeno

tenere conto, si dovrebbe anche, specularmente, considerare gli allegati

prodotti dall’istante con le osservazioni al reclamo, da cui si evince la prova

che la nota d’onorario in questione è stata trasmessa alla reclamante. Ne discende,

in ogni ipotesi, l’infondatezza del reclamo, fatta salva la modifica relativa alla data di decorrenza degli interessi di mora

(sopra consid. 4.1).

5.

In

ambedue le sedi la tassa di

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte non aven­do formulato alcuna richiesta al

riguardo.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'400.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 7'400.– oltre agli

interessi del 3% dal 24 aprile 2018.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– , ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).