14.2018.106
Rigetto definitivo dell’opposizione. Citazione all’udienza di discussione. Prolungamento da parte dell’escusso del termine per ritirare la citazione. Violazione del dovere di collaborazione della part
2 maggio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.106
Lugano
2 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 17 maggio 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 già in , ora in __________
(rappresentata dall’amministratrice unica PINT1
1
, )
giudicando sul reclamo del 25 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 14 giugno 2018 dal Pretore;
Ritenuto
in
fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 27 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1
per l’incasso di fr. 16'200.–
oltre agli interessi del 3% dal 25 novembre 2017 indicando quale titolo di credito la “Nota d’onorario N. __________”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 maggio
2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 7'400.– oltre agli
interessi del 3% sempre dal 25 novembre 2017. All’udienza di discussione del 14 giugno 2018
è comparsa unicamente l’istante,
che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 180.–, senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con una “opposizione totale” (recte: reclamo) del 25
giugno 2018. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2018, la CO
1 SA ha concluso per la reiezione del reclamo.
E. Chiarite
le indicazioni figuranti sull’attestazione relativa al tracciamento della raccomandata contenente la citazione all’udienza pretorile (risposta 31 gennaio 2019 della Posta alla
richiesta 29 novembre 2018), con
ordinanza del 12 marzo 2019 il presidente della Camera ha impartito
alla ricorrente un termine di dieci giorni per comunicare l’identità completa
della persona avente dato ordine alla Posta di prolungare il termine di ritiro
della raccomandata contenente la citazione all’udienza pretorile, onde poterla
sentire come teste sulle modalità di tale proroga. La reclamante non vi ha dato
seguito.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso;
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 26 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 22 giugno, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Risultano pertanto inammissibili tutte le allegazioni
di fatto della reclamante (non comparsa all’udienza) come i documenti (ossia lo
scambio email del 13/14 marzo 2018 e la nota di onorario del 13 marzo 2018)
prodotti per la prima volta dall’istante con le osservazioni al reclamo.
2.
Con
il reclamo la RE 1 si duole del fatto che la convocazione del 24 maggio 2018
all’udienza di discussione indetta per il 14 giugno, così come l’istanza e
tutti i documenti ad essa annessi, le sono pervenuti solamente il 22 giugno
2018, sicché le è stato impossibile essere presente in aula alla data stabilita.
3.
La notificazione di
citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fatta mediante invio postale
raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Ai sensi
dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera
avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC). Tale finzione di notifica si applica anche nei casi in cui il
destinatario ha ordinato la trattenuta della raccomandata presso l’Ufficio
postale (cosiddetto “Zurückbehaltungsauftrag”) ottenendo così il
prolungamento del termine di
ritiro della stessa (DTF 123 III 493, consid. 1 e 127 I 34, consid. 2/b; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar,
vol. I, 2a ed. 2016, n.
60.
ad art. 138 CPC; Frei in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 21 ad art.
138.
CPC), a condizione però
ch’egli dovesse aspettarsi una notificazione, ossia che fosse già a conoscenza dell’esistenza di una procedura
giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138
III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza della CEF 14.2014.205
dell’11 febbraio 2015 consid. 4).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso
che ha interposto opposizione al precetto esecutivo non deve aspettarsi
necessariamente la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché
la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale non gli è
opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016,
consid. 4.1; 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012).
3.1
Nel
caso concreto, si evince dall’attestazione relativa al tracciamento della
raccomandata contenente la citazione all’udienza indetta per il 14 giugno 2018
(n. __________) – con annessi l’istanza di rigetto e i relativi allegati – che
la RE 1 è stata avvisata il 25 maggio 2018 della possibilità di ritirare l’atto
presso l’ufficio postale di __________ entro il 1° giugno 2018. In risposta alle domande della Camera del 29
novembre 2018, con scritto del 31 gennaio 2019 il Contact Center di
Berna ha precisato che non essendo andato a buon fine un primo ordine di prolungamento del termine di ritiro della
raccomandata eseguito dalla destinataria sul sito internet della posta
il 30 maggio 2018, essa ha allestito il giorno successivo allo sportello dell’ufficio
postale di __________ un secondo ordine di proroga fino al 22 giugno 2018, data
in cui essa ha effettivamente ritirato la citazione.
3.2
Come
si evince anche da tale risposta, il destinatario ha la possibilità di chiedere
l’identità del mittente. Per questo motivo la Camera ha invitato la ricorrente
a comunicare l’identità completa della persona avente dato ordine alla Posta di
prolungare il termine di ritiro della raccomandata contenente la citazione all’udienza
pretorile, onde poterla sentire come teste sulle modalità di tale proroga.
Sennonché essa, senz’addurre giustificazioni, non vi ha dato seguito entro il
termine impartito.
a) Se
una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento
delle prove (art. 164 CPC). Nel caso in esame, con il suo comportamento la
ricorrente non ha consentito di accertare se chi ha prolungato il termine di ritiro
della citazione ha saputo dell’identità del mittente. Nell’apprezzamento
delle prove il giudice può, in virtù dell’art. 164 CPC, presumere o reputare
avverato un fatto in merito al quale una parte ha rifiutato in modo
ingiustificato di fornire indicazioni essenziali e indispensabili ad assumerne la
prova, qualora la stessa non possa essere
ottenuta in un altro modo (Jeandin
in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 6-7 ad art. 164 CPC e i rinvii; nello stesso
senso: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5-6 ad
art. 164 CPC).
b) Per
quanto attiene alla fattispecie, dal rifiuto di collaborare della reclamante si
deve dedurre che chi ha prolungato il termine di ritiro della citazione ha
saputo dell’identità del mittente, anche perché essa pare solita far uso della
facoltà di prolungare i termini di ritiro delle raccomandate, avendovi ricorso anche
per le ordinanze con cui la Camera le ha impartito un ultimo termine per
anticipare le presumibili spese processuali e ha assegnato alla controparte un
termine per presentare osservazioni al reclamo.
Dovendosi la reclamante aspettare una comunicazione della Pretura di
Lugano, in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC la citazione
all’udienza del 14 giugno 2018, per il cui ritiro essa è stata avvisata il 25
maggio 2018, è da reputare avvenuta il 1° giugno 2018 (scadenza del termine di
giacenza postale). Di conseguenza la RE 1 è
stata regolarmente citata all’udienza in questione. Ne discende che la
censura fondata su una pretesa impossibilità di essere presente in aula il 14
giugno 2018 va respinta.
4.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
4.1
Nel
caso specifico, il verbale dell’udienza di conciliazione del 13 marzo
2018.
(doc. B accluso all’istanza) vale quale transazione giudiziale a norma
dell’art. 208 CPC e quindi titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2
n. 1 LEF per fr. 7'400.– (IVA inclusa), oltre agli interessi del 3% (come richiesto
dall’istante) dal 24 aprile 2018, giorno successivo alla scadenza del termine
stabilito per il pagamento dell’importo pattuito, e non dal 25 novembre 2017,
come invece chiesto nel precetto esecutivo e nell’istanza, poiché la
transazione non prevede, nemmeno implicitamente, la corresponsione d’interessi
fino a quella data. Su questo punto, la sentenza impugnata dev’essere
riformata.
4.2
Nel reclamo la RE 1 si duole che la controparte
non le ha fatto pervenire la “lista
con i dettagli riguardanti la somma da loro richiesta […] non permettendo[le]
di giustificare il pagamento”. Pare alludere alla “corrispondente nota d’onorario” della CO 1,
la cui trasmissione è stata posta, al punto n. 1 della transazione, come
condizione dell’impegno della RE 1 di versare i fr. 7'400.–. Si tratta
però di un’allegazione nuova – siccome essa non si è presentata all’udienza –
che risulta inammissibile in questa sede (sopra consid. 1.2). Se ne volesse nondimeno
tenere conto, si dovrebbe anche, specularmente, considerare gli allegati
prodotti dall’istante con le osservazioni al reclamo, da cui si evince la prova
che la nota d’onorario in questione è stata trasmessa alla reclamante. Ne discende,
in ogni ipotesi, l’infondatezza del reclamo, fatta salva la modifica relativa alla data di decorrenza degli interessi di mora
(sopra consid. 4.1).
5.
In
ambedue le sedi la tassa di
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte non avendo formulato alcuna richiesta al
riguardo.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'400.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 7'400.– oltre agli
interessi del 3% dal 24 aprile 2018.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– , ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).