14.2018.108
Fallimento. Pagamento di tutte le esecuzioni dirette contro la convenuta dopo la pronuncia del fallimento
12 luglio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.108
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.817 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 7 febbraio 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 __________
(c/o __________, __________)
giudicando sul reclamo del 27 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 18 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________9 dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, il 7 febbraio 2018 la CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
di decretare il fallimento
della RE 1, che dopo la notifica del precetto esecutivo aveva trasferito la
propria sede a Lugano, per il mancato pagamento di fr. 225.70 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 30 maggio 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 18 giugno 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 19 giugno 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni in corso nei
suoi confronti. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 19
giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
La
reclamante allega di essere stata colta da sorpresa dalla convocazione all’interrogatorio
predisposto dall’Ufficio dei fallimenti di Lugano, siccome il proprio socio e
gerente non ha mai ricevuto né preso conoscenza della comminatoria di
fallimento, dell’istanza di fallimento e della citazione all’udienza di discussione.
Tutta la documentazione è infatti stata trasmessa al proprio contabile, __________
dell’__________ SA, nei suoi uffici di B__________. Sta però di fatto che la
reclamante ha acconsentito al trasferimento del proprio indirizzo in via __________
a B__________, dove ha tuttora recapito secondo le indicazioni del registro di
commercio. Deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte, compresa
quella del contabile. Su questo punto il reclamo è infondato.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’UE di Lugano (doc.
L, 2° foglio) che invita l’UE di Bellinzona a cancellare dai suoi registri l’esecuzione
(n. __________9) che ha portato al fallimento, l’escussa avendo pagato il 27
giugno 2018 l’esecuzione n. __________2 dell’UE di Lugano (doc. L, 1° foglio),
vertente sulla stessa pretesa (per il terzo trimestre 2016) di quella posta
nell’esecuzione n. __________9, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto.
3.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 27 giugno 2018) prodotto dalla reclamante
(doc. Q) si evince che in tale data essa ha anche estinto tutte le altre
esecuzioni a suo carico (v. anche doc. E-P) Dall’estratto, d’altronde, non
risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che
la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve termine. Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente
verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento della RE 1 va annullato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 18 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).