14.2018.109
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Messaggi elettronici (chat) sprovvisti della firma manoscritta o elettronica riconosciuta. Interessi di mora
19 novembre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.109
Lugano
19 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 19 maggio 2018 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 28 giugno 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 12 aprile 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Cevio, CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 25'300.– oltre agli
interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, indicando quale
titolo di credito i “contratti
di mutuo di dicembre 2012/aprile 2013”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 maggio 2018
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Vallemaggia. Nel termine impartito (e successivamente prorogato), la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 14 giugno 2018.
C. Statuendo con decisione del 15 giugno 2018, il Pretore ha accolto
parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 17'500.–, oltre agli
interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, ponendo le spese processuali di
complessivi fr. 151.80 a carico dell’istante in ragione di 1/3
e la rimanenza a carico della convenuta, tenuta a rifondere
alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 per ottenerne –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 13'000.– (in luogo di 17'500.–)
oltre agli interessi del 5% dal 12 aprile 2018, nonché l’accollamento della
tassa di giustizia di prima sede alle parti in ragione di
metà ciascuno (anziché di 2/3 a suo carico),
compensate le indennità. Con decreto del 9 luglio 2018 il
presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 19 luglio 2018, CO 1 ha implicitamente concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
di RE 1 il 18 giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del
termine, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Passando
in rassegna i vari documenti prodotti dall’istante, nella decisione impugnata
il Pretore ha anzitutto considerato che le due dichiarazioni sottoscritte da RE 1 l’8 gennaio e il 4 marzo 2013 costituiscono senz’altro
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per gli importi di fr. 5'000.– e fr. 8'000.– in esse riconosciuti.
Per quanto concerne il resto della somma pretesa, egli ha
invece ritenuto che raffrontando le date e gli importi indicati nella tabella
prodotta dall’istante con lo scambio di messaggi (chat) intercorso tra le parti
– di cui l’escussa non contesta di essere rispettivamente la destinataria e la
mittente –, l’opposizione può essere rigettata anche per l’importo di fr. 4'500.–
preteso via sms. Per contro, a suo parere, tale tabella non può costituire un
valido riconoscimento di debito per gli importi indicati esclusivamente sulla
stessa, dal momento che le diciture “per RE 1” e “per CO 1” nulla specificano
in merito alla loro restituzione effettiva. In definitiva, il Pretore ha
rigettato l’opposizione limitatamente ai tre suddetti importi riconosciuti per
complessivi fr. 17'500.–.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di avere, a torto, considerato che uno
scambio di sms possa assurgere a un valido riconoscimento di debito, dal momento
che gli sms non sono stati da lei sottoscritti. Ritiene inoltre che la tabella
cui il Pretore si è avvalso per rigettare l’opposizione per l’importo di fr. 4'500.–,
pur contenendo la firma delle parti, non rinvia in alcun modo ad altri
documenti, men che meno allo scambio di messaggi chat, motivo per cui
trattandosi di un documento equivoco che necessita di essere interpretato, esso
non può costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. La
reclamante chiede pertanto che l’opposizione da lei interposta sia rigettata
solo per i due importi di fr. 5'000.– e fr. 8'000.– da essa
riconosciuti e che gli interessi di mora inizino a decorrere dalla data del
precetto esecutivo, ossia dal 12
aprile 2018, anziché dall’8 dicembre 2017. Contesta infine l’indennità riconosciuta dal
Pretore all’istante, poiché quest’ultimo non ha motivato
– come gli competeva – la sua richiesta al riguardo.
5.
Nelle
sue stringate osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a ritenere che l’indennità
di fr. 200.– stabilita a suo favore dal Pretore “sia il minimo che [gli] sia dovuto” per il dispendio di tempo e di
costi che la vicenda gli ha causato. Si dice “allibito” che nonostante la
chiarezza dei documenti da lui prodotti, l’escussa non solo non sembra
intenzionata a saldare il proprio debito, ma contesta pure una minima indennità
d’inconvenienza che il primo giudice giustamente gli ha assegnato.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione
può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non
solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile
2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l’esistenza di un riconoscimento di debito, il
quale deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti
dall’escutente (vedi Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può
fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1
e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se
occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28
maggio 2015, consid. 7.1).
6.2
Nella
fattispecie, in prima sede CO 1 ha prodotto un plico di documenti (doc. A-D) a
dimostrazione dell’esistenza di “diversi contratti
di mutuo” conclusi con l’escussa, a tempo determinato, tra il 3
dicembre 2012 e l’11 aprile 2013. A suo dire egli avrebbe concesso a RE 1
cinque prestiti di fr. 4'500.–, fr. 2'000.–, fr. 5'000.–, fr. 8'000.–
e fr. 6'000.– per un totale di fr. 25'500.–.
a) Orbene,
come rettamente stabilito dal Pretore e peraltro espressamente ammesso dall’escussa
già con le osservazioni all’istanza (pag. 4 ad 3), la documentazione prodotta
costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per i prestiti di fr. 5'000.– e di fr. 8'000.–. Per tali importi,
infatti, RE 1 ha rilasciato due dichiarazioni (doc. A e B acclusi all’istanza)
da lei sottoscritte l’una l’8 gennaio e l’altra il 4 marzo 2013, che ne
attestano il ricevimento con l’impegno di restituirli rispettivamente entro il
1° gennaio e il 1° marzo 2018.
b) Per
quanto concerne invece lo scambio di messaggi elettronici (chat)
prodotto dall’istante (doc. C) la reclamante rileva a ragione ch’esso non può
assurgere a un valido riconoscimento di debito, in assenza di una sua firma
manoscritta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO) o di una sua firma elettronica riconosciuta (sentenza
della CEF 14.20117.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b, che rinvia a Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad
art. 82 LEF), e ciò a prescindere dalla pretesa fondatezza del
suo contenuto, sulla quale né questa Camera né il Giudice di pace, in procedura
sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).
c) Contrariamente
a quanto ammesso dal Pretore, nemmeno raffrontando il contenuto dei suddetti
messaggi con la tabella prodotta dall’istante (doc. D) si può ammettere l’esistenza
di un valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per
la somma di fr. 4'500.– indicata nella chat. Certo, com’egli ricorda, un riconoscimento
di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non
necessariamente tutti firmati, ma a condizione che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii
chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o
che permettano di quantificarlo già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin,
op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82; Veuillet,
op. cit., n. 27 ad art. 82 LEF).
Sennonché
la tabella in questione, seppur munita delle firme di entrambe le parti, non
rinvia allo scambio di sms, e ciò per un buon motivo: tale scambio è intercorso
ben cinque anni dopo. Senza contare che dalla tabella non si evince alcuna
volontà dell’escussa di restituire (o perlomeno di riconoscere, sopra consid.
6.
) all’escutente le somme menzionate né specifica le scadenze dei presunti
prestiti. Al riguardo il reclamo merita quindi accoglimento.
6.3
Per
quanto poi attiene agli interessi dei due debiti esplicitamente riconosciuti,
poiché con la loro sottoscrizione l’escussa si era impegnata a restituire i
prestiti all’istante entro due date specificate (il 1° gennaio 2018 e il 1°
marzo 2018), trattandosi di scadenze fisse non era necessaria interpellazione
alcuna (art. 102 cpv. 2 CO). La sentenza impugnata va così riformata nel senso
del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 13'000.– (ossia
fr. 5'000.– + fr. 8'000.–), oltre agli interessi di mora del 5% (art.
104.
cpv. 1 CO) su fr. 5'000.– dal 2 gennaio 2018 e su fr. 8'000.– dal
2.
marzo 2018.
La decisione odierna, ad ogni modo, non priva l’escutente del diritto
di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra
consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza pressoché
totale di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), quella della reclamante essendo limitata alla questione degli interessi,
da ritenersi quasi insignificante (si parla di una differenza d’interessi di fr. 113.20).
La
tassa di prima sede va invece ripartita tra le parti metà ciascuno in considerazione
della rispettiva soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC) pressappoco uguale.
Non pone d’altronde conto attribuire un’indennità d’inconvenienza di prima sede
né all’istante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC), né alla convenuta, che vi ha espressamente rinunciato
(v. reclamo, pag. 4 ad 2.1/b), fermo restando che le stesse, stante l’esito
dell’azione, sarebbero comunque state compensate.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è
parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
1.
L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Cevio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 13'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 2 gennaio 2018 su fr. 5'000.– e dal 2 marzo 2018
su fr. 8'000.–.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 151.80,
da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 250.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).