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Decisione

14.2018.109

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Messaggi elettronici (chat) sprovvisti della firma manoscritta o elettronica riconosciuta. Interessi di mora

19 novembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 maggio 2018

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Vallemaggia. Nel termine impartito (e successivamente prorogato), la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 14 giugno 2018.

C. Statuendo con decisione del 15 giugno 2018, il Pretore ha accolto

parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizio­­ne

interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 17'500.–, oltre agli

interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, ponendo le spese processuali di

complessivi fr. 151.80 a carico dell’istante in ragione di 1/3

e la rimanenza a carico della convenuta, tenuta a rifondere

alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 per ottenerne –

previo conferimento dell’effetto sospensivo – la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza

limitatamente a fr. 13'000.– (in luogo di 17'500.–)

oltre agli interessi del 5% dal 12 aprile 2018, nonché l’accollamento della

tassa di giustizia di prima sede alle parti in ragione di

metà ciascuno (anziché di 2/3 a suo carico),

compensate le indennità. Con decreto del 9 luglio 2018 il

presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni

del 19 luglio 2018, CO 1 ha implicitamente concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice

di RE 1 il 18 giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del

termine, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Passando

in rassegna i vari documenti prodotti dall’istante, nella decisione impugnata

il Pretore ha anzitutto considerato che le due dichiarazioni sottoscritte da RE 1 l’8 gennaio e il 4 marzo 2013 costituiscono senz’altro

un valido titolo di rigetto prov­visorio dell’opposizione

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per gli importi di fr. 5'000.– e fr. 8'000.– in esse riconosciuti.

Per quanto concerne il resto della somma pretesa, egli ha

invece ritenuto che raffrontando le date e gli importi indicati nella tabella

prodotta dall’istante con lo scambio di messaggi (chat) intercorso tra le parti

– di cui l’escussa non contesta di essere rispettivamente la destinataria e la

mittente –, l’opposizione può essere rigettata anche per l’importo di fr. 4'500.–

preteso via sms. Per contro, a suo parere, tale tabella non può costituire un

valido riconoscimento di debito per gli importi indicati esclusivamente sulla

stessa, dal momento che le diciture “per RE 1” e “per CO 1” nulla specificano

in merito alla loro restituzione effettiva. In definitiva, il Pretore ha

rigettato l’opposizione limitatamente ai tre suddetti importi riconosciuti per

complessivi fr. 17'500.–.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di avere, a torto, considerato che uno

scambio di sms possa assurgere a un valido riconoscimento di debito, dal momento

che gli sms non sono stati da lei sottoscritti. Ritiene inoltre che la tabella

cui il Pretore si è avvalso per rigettare l’opposizione per l’importo di fr. 4'500.–,

pur contenendo la firma delle parti, non rinvia in alcun modo ad altri

documenti, men che meno allo scambio di messaggi chat, motivo per cui

trattandosi di un documento equivoco che necessita di essere interpretato, esso

non può costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. La

reclamante chiede pertanto che l’opposizione da lei interposta sia rigettata

solo per i due importi di fr. 5'000.– e fr. 8'000.– da essa

riconosciuti e che gli interessi di mora inizino a decorrere dalla data del

precetto esecutivo, ossia dal 12

aprile 2018, anziché dall’8 dicembre 2017. Contesta infine l’indennità riconosciuta dal

Pretore all’istante, poi­ché quest’ultimo non ha motivato

– come gli competeva – la sua richiesta al riguardo.

5.

Nelle

sue stringate osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a ritenere che l’indennità

di fr. 200.– stabilita a suo favore dal Pretore “sia il minimo che [gli] sia dovuto” per il dispendio di tempo e di

costi che la vicenda gli ha causato. Si dice “allibito” che nonostante la

chiarezza dei documenti da lui prodotti, l’escussa non solo non sembra

intenzionata a saldare il proprio debito, ma contesta pure una minima indennità

d’inconvenienza che il primo giudice giustamente gli ha assegnato.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione

può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non

solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile

2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l’esistenza di un riconoscimento di debito, il

quale deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti

dall’escutente (vedi Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può

fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1

e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se

occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28

maggio 2015, consid. 7.1).

6.2

Nella

fattispecie, in prima sede CO 1 ha prodotto un plico di documenti (doc. A-D) a

dimostrazione dell’esistenza di “diversi contratti

di mutuo” conclusi con l’escussa, a tempo determinato, tra il 3

dicembre 2012 e l’11 aprile 2013. A suo dire egli avrebbe concesso a RE 1

cinque prestiti di fr. 4'500.–, fr. 2'000.–, fr. 5'000.–, fr. 8'000.–

e fr. 6'000.– per un totale di fr. 25'500.–.

a) Orbene,

come rettamente stabilito dal Pretore e peraltro espressamente ammesso dall’escussa

già con le osservazioni all’istan­­za (pag. 4 ad 3), la documentazione prodotta

costituisce senz’al­­tro un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per i prestiti di fr. 5'000.– e di fr. 8'000.–. Per tali importi,

infatti, RE 1 ha rilasciato due dichiarazioni (doc. A e B acclusi al­l’istanza)

da lei sottoscritte l’una l’8 gennaio e l’altra il 4 marzo 2013, che ne

attestano il ricevimento con l’impegno di restituirli rispettivamente entro il

1° gennaio e il 1° marzo 2018.

b) Per

quanto concerne invece lo scambio di messaggi elettronici (chat)

prodotto dall’istante (doc. C) la reclamante rileva a ragione ch’esso non può

assurgere a un valido riconoscimento di debito, in assenza di una sua firma

manoscritta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO) o di una sua firma elettronica riconosciuta (sentenza

della CEF 14.20117.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b, che rinvia a Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad

art. 82 LEF), e ciò a prescindere dalla pretesa fondatezza del

suo contenuto, sulla quale né questa Camera né il Giudice di pace, in procedura

sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).

c) Contrariamente

a quanto ammesso dal Pretore, nemmeno raffrontando il contenuto dei suddetti

messaggi con la tabella prodotta dall’istante (doc. D) si può ammettere l’esistenza

di un valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per

la somma di fr. 4'500.– indicata nella chat. Certo, com’egli ricorda, un riconoscimento

di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati, ma a condizione che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o

che permettano di quantificarlo già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin,

op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82; Veuillet,

op. cit., n. 27 ad art. 82 LEF).

Sennonché

la tabella in questione, seppur munita delle firme di entrambe le parti, non

rinvia allo scambio di sms, e ciò per un buon motivo: tale scambio è intercorso

ben cinque anni dopo. Senza contare che dalla tabella non si evince alcuna

volontà dell’escussa di restituire (o perlomeno di riconoscere, sopra consid.

6.

) all’escutente le somme menzionate né specifica le scadenze dei presunti

prestiti. Al riguardo il reclamo merita quindi accoglimento.

6.3

Per

quanto poi attiene agli interessi dei due debiti esplicitamente riconosciuti,

poiché con la loro sottoscrizione l’escussa si era impegnata a restituire i

prestiti all’istante entro due date specificate (il 1° gennaio 2018 e il 1°

marzo 2018), trattandosi di scadenze fisse non era necessaria interpellazione

alcuna (art. 102 cpv. 2 CO). La sentenza impugnata va così riformata nel senso

del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 13'000.– (ossia

fr. 5'000.– + fr. 8'000.–), oltre agli interessi di mora del 5% (art.

104.

cpv. 1 CO) su fr. 5'000.– dal 2 gennaio 2018 e su fr. 8'000.– dal

2.

marzo 2018.

La decisione odierna, ad ogni modo, non priva l’escutente del diritto

di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra

consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza pressoché

totale di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), quella della reclamante essendo limitata alla questione degli interessi,

da ritenersi quasi insignificante (si parla di una differenza d’interessi di fr. 113.20).

La

tassa di prima sede va invece ripartita tra le parti metà ciascuno in considerazione

della rispettiva soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC) pressappoco uguale.

Non pone d’altronde conto attribuire un’indennità d’inconvenienza di prima sede

né all’istante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC), né alla convenuta, che vi ha espressamente rinunciato

(v. reclamo, pag. 4 ad 2.1/b), fermo restando che le stesse, stante l’esito

dell’azione, sarebbero comunque state compensate.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è

parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1.

L’istanza è

parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’ese­­cuzione di

Cevio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 13'000.– oltre

agli interessi del 5% dal 2 gennaio 2018 su fr. 5'000.– e dal 2 marzo 2018

su fr. 8'000.–.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 151.80,

da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuna. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 250.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).