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Decisione

14.2018.11

Fallimento. Annullamento in seguito all’accertamento che il credito dell’istante è stato pagato prima dell’apertura del fallimento

7 febbraio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 9 gennaio 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dell’11 gennaio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dall’11 gennaio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2018

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 16 gennaio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1

il 12 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione

per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto due ordini di pagamento del 16 novembre

2017.

(di fr. 800.–) e del 18 dicembre 2017 (di fr. 765.37) a favore

dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano riferiti all’esecuzione n. __________

promossa dall’istante, allegando di averla integralmente saldata. La Camera ha

verificato d’ufficio presso l’UE che mediante un ultimo acconto di fr. 190.80

versato il 5 gennaio 2018 (ma per svista non documentato nel reclamo) la RE 1

ha effettivamente estinto l’esecuzione prima dell’apertura del fallimento, l’11 gennaio 2018. Di conseguenza il presupposto di cui

all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito,

il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante

nel senso

dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo l’inoltro dell’istanza

di fallimento – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo

dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata l’11 gennaio 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).