14.2018.11
Fallimento. Annullamento in seguito all’accertamento che il credito dell’istante è stato pagato prima dell’apertura del fallimento
7 febbraio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.11
Lugano
7 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.817 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza del 2 novembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 16 gennaio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 gennaio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 2 novembre 2017
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'719.50
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 9 gennaio 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’11 gennaio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dall’11 gennaio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2018
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 16 gennaio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1
il 12 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione
per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto due ordini di pagamento del 16 novembre
2017.
(di fr. 800.–) e del 18 dicembre 2017 (di fr. 765.37) a favore
dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano riferiti all’esecuzione n. __________
promossa dall’istante, allegando di averla integralmente saldata. La Camera ha
verificato d’ufficio presso l’UE che mediante un ultimo acconto di fr. 190.80
versato il 5 gennaio 2018 (ma per svista non documentato nel reclamo) la RE 1
ha effettivamente estinto l’esecuzione prima dell’apertura del fallimento, l’11 gennaio 2018. Di conseguenza il presupposto di cui
all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito,
il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante
nel senso
dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo l’inoltro dell’istanza
di fallimento – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo
dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata l’11 gennaio 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).