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Decisione

14.2018.110

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante e ritiro della domanda di fallimento dopo la sua pronuncia. Deposito di una somma a copertura delle esecuzioni di altri cre

11 luglio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 29 gennaio 2018 è comparsa la sola convenuta, che ha

formulato una proposta di estinzione delle pretese dell’istante mediante il versamento di cinque rate men­sili di fr. 4'000.– cadauna. L’istante avendo poi accettato la proposta,

il Pretore aggiunto ha fissato una nuova udienza di discussione per l’11 giugno

2018, alla quale però nessuno si è presentato.

C. Statuendo

con decisione del 19 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dal 20 giugno 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento. Il 2 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’e­­stinzione dei suoi crediti e al conseguente ritiro della domanda di

fallimento.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 28 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20

giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF

(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,

e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

Nel

caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso due ordini di pagamento

di fr. 11'127.40 e fr. 3'815.– eseguiti il 27 giugno 2018 all’ordine

dell’istante (doc. F), un messaggio elettronico della CO 1 che dichiara la sua

istanza priva d’oggetto – ciò che è parificabile a un ritiro della stessa – e

due scritti della stessa istante all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con

cui comunica di ritirare le esecuzioni n. __________ (sfociata in un attestato

di carenza di beni) e __________. Tutti e tre i documenti sono datati 27 giugno

2018.

(doc. G), ossia sono successivi alla dichiarazione del fallimento del 20

giugno. Questi documenti sono ricevibili e consentono di ritenere adempiuto il

primo dei due presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF (cui rinvia l’art.

194.

cpv. 1 LEF; v. sentenza della CEF 14.2018.66 del 4 giugno 2018 con­sid. 3).

3.

Essendo i pagamenti dei crediti dell’istante e (l’implicito)

ritiro del­l’istanza successivi alla dichiarazione del

fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità –

condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata

(art. 174 cpv. 2 LEF).

3.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione

che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della

parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste

esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

3.2

Nel

caso di specie, la reclamante ha dimostrato di avere depositato fr. 60'036.25

all’Ufficio di esecuzione a copertura di tutti gli altri e otto attestati di

carenza di beni e di ulteriori 8 esecuzioni aventi superato lo stadio dell’opposizione (doc. D e E). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non

sia seriamente minacciata a breve termine. Ricordato che secondo giurisprudenza

e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della

RE 1 va annullato.

4.

All’Ufficio di esecuzione di Bellinzona dev’essere

ordinato di prov­vedere a ripartire la somma di fr. 60'036.25

depositata

dalla reclamante tra le esecuzioni indicate sulla ricevuta del 26 giugno 2018

(doc. E), conformemente alla sua stessa volontà (sentenza

della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid. 4.4).

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.

La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 19 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2.

La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

4.

È ordinato all’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona di procedere al riparto della somma di fr. 60'036.25

depositata sul conto terzi della RE 1 tra le esecuzioni menzionate sulla ricevuta

del 26 giugno 2018 relativa a quel deposito.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– __________;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).