14.2018.110
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante e ritiro della domanda di fallimento dopo la sua pronuncia. Deposito di una somma a copertura delle esecuzioni di altri cre
11 luglio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.110
Lugano
11 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 5 dicembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 19 giugno 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 5
dicembre 2017, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare
il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta
ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di
complessivi fr. 19'289.40.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 29 gennaio 2018 è comparsa la sola convenuta, che ha
formulato una proposta di estinzione delle pretese dell’istante mediante il versamento di cinque rate mensili di fr. 4'000.– cadauna. L’istante avendo poi accettato la proposta,
il Pretore aggiunto ha fissato una nuova udienza di discussione per l’11 giugno
2018, alla quale però nessuno si è presentato.
C. Statuendo
con decisione del 19 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dal 20 giugno 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 2 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione dei suoi crediti e al conseguente ritiro della domanda di
fallimento.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 28 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20
giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF
(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,
e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso due ordini di pagamento
di fr. 11'127.40 e fr. 3'815.– eseguiti il 27 giugno 2018 all’ordine
dell’istante (doc. F), un messaggio elettronico della CO 1 che dichiara la sua
istanza priva d’oggetto – ciò che è parificabile a un ritiro della stessa – e
due scritti della stessa istante all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con
cui comunica di ritirare le esecuzioni n. __________ (sfociata in un attestato
di carenza di beni) e __________. Tutti e tre i documenti sono datati 27 giugno
2018.
(doc. G), ossia sono successivi alla dichiarazione del fallimento del 20
giugno. Questi documenti sono ricevibili e consentono di ritenere adempiuto il
primo dei due presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF (cui rinvia l’art.
194.
cpv. 1 LEF; v. sentenza della CEF 14.2018.66 del 4 giugno 2018 consid. 3).
3.
Essendo i pagamenti dei crediti dell’istante e (l’implicito)
ritiro dell’istanza successivi alla dichiarazione del
fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata
(art. 174 cpv. 2 LEF).
3.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione
che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della
parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste
esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.2
Nel
caso di specie, la reclamante ha dimostrato di avere depositato fr. 60'036.25
all’Ufficio di esecuzione a copertura di tutti gli altri e otto attestati di
carenza di beni e di ulteriori 8 esecuzioni aventi superato lo stadio dell’opposizione (doc. D e E). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non
sia seriamente minacciata a breve termine. Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
4.
All’Ufficio di esecuzione di Bellinzona dev’essere
ordinato di provvedere a ripartire la somma di fr. 60'036.25
depositata
dalla reclamante tra le esecuzioni indicate sulla ricevuta del 26 giugno 2018
(doc. E), conformemente alla sua stessa volontà (sentenza
della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid. 4.4).
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1.
La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 19 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2.
La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3.
Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
4.
È ordinato all’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona di procedere al riparto della somma di fr. 60'036.25
depositata sul conto terzi della RE 1 tra le esecuzioni menzionate sulla ricevuta
del 26 giugno 2018 relativa a quel deposito.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– __________;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).