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Decisione

14.2018.111

Sequestro ed exequatur di decisione estera. Decreto ingiuntivo italiano. Carattere contraddittorio della procedura di reclamo contro l’istanza di sequestro ed exequatur. Spese e ripetibili

26 ottobre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per decretare il sequestro del salario del convenuto appaiono

dati: la verosimiglianza del credito e della causa del sequestro risulta direttamente

dal decreto ingiuntivo (doc. A e B) –

completato con l’atto di precetto (doc. C) per quan­to attiene agli

interessi e le spese – mentre è verosimile che il convenuto percepisca un

salario dalla PI 1 di __________, dal momento ch’egli non ha contestato la

relativa allegazione contenuta nel reclamo. In queste condizioni, sono dati

tutti i presupposti per decretare il sequestro di tale salario a concorrenza di

fr. 24'976.20 (corrispondenti ai € 21'616.27 indicati sull’atto di

precetto [doc. C], valuta 19 giugno 2018).

Considerandi

7.

Le spese processuali di entrambe le sedi,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), 52 CLug,

10, 11 e 14 LTG (RL 178.200), come le ripetibili della procedura di exequatur (in quella di sequestro, per prassi, non

ne vengono attribuite in prima sede), determinate in virtù

dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL

178.

) per il rinvio dell’art. 96 CPC (v. Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 89 ad art. 41; Meier-Dieterle

in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, nota

25.

ad § 1, pag. 683), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'976.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta.

1.1 Di

conseguenza il decreto ingiuntivo n. __________ emanato il 17 marzo 2018 dal

Tribunale di Varese è riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera.

1.2 È

ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona di eseguire il sequestro della

quota pignorabile del salario vantato da CO 1, __________, nei confronti della PI

1, __________, __________, sino a concorrenza del credito di fr. 24'976.20

vantato da RE 1 e RE 2, I-__________ (patrocinati dall’__________ __________ PA 1, __________)

in virtù del decreto ingiuntivo n. __________ emanato il 17

marzo 2018 dal Tribunale di Varese, da valere anche come causa del sequestro

(art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

1.3 Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al

giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1

LEF).

1.4 RE

1 e RE 2 sono solidalmente responsabili in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di

tutti i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato

giudizialmente che il sequestro era infondato.

2. Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dagli

istanti in via solidale, sono poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere

loro in solido fr. 600.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere

in solido a RE 1 e RE 2 fr. 600.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).