14.2018.111
Sequestro ed exequatur di decisione estera. Decreto ingiuntivo italiano. Carattere contraddittorio della procedura di reclamo contro l’istanza di sequestro ed exequatur. Spese e ripetibili
26 ottobre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.111
Lugano
26 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (sequestro ed
exequatur di decisione estera) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 19 giugno 2018 da
RE 1, I-__________
RE 2, I-__________
(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1 I-
giudicando sul reclamo del 28 giugno 2018 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 20 giugno 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 19 giugno 2018 diretta contro CO 1, RE 1 e RE 2
hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare in virtù
dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione) il sequestro del credito per salario
vantato dal convenuto nei confronti della PI 1 di __________ a concorrenza di € 21'616.27,
(pari a fr. 24'976.20, valuta 19 giugno 2018). Quale
titolo di credito, gli istanti hanno indicato un prestito
personale di € 27'000.– da loro concesso a CO 1, di cui solo € 7'000.–
sono stati restituiti. In via preliminare (nel senso dell’art. 271 cpv. 3 LEF),
gli istanti hanno d’altronde chiesto che fosse riconosciuto e dichiarato
esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. __________ emesso il 17 marzo
2018 dal Tribunale di Varese, che ha ingiunto a CO 1 di pagare immediatamente €
20'000.– agli istanti, oltre agli interessi e alle spese.
B. Statuendo
con decisione del 20 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di
sequestro, ponendo a carico degli istanti le spese
processuali di fr. 200.–, da anticipare in via solidale, senza assegnare
ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 per ottenerne
la riforma nel senso dell’accoglimento in via preliminare dell’istanza di exequatur
e in via principale dell’istanza di sequestro. Entro il termine impartitogli,
CO 1 non ha presentato osservazioni scritte al reclamo.
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività
e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di sequestro
(art. 309 lett. b n. 6 CPC). I
reclami diretti contro le decisioni
del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), e meglio
della seconda Camera civile (II CCA) in materia di diritto delle obbligazioni,
mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento
del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito
(art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Poiché
la causa tende principalmente al sequestro (l’exequatur essendo solo un
preliminare obbligatorio a norma dell’art. 271 cpv. 3 LEF) e la decisione è
emanata formalmente dal giudice del sequestro, i presidenti della II CCA e
della CEF hanno convenuto di demandare il trattamento del reclamo alla CEF.
1.2 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 339 cpv. 2 CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 28 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla precedente
patrocinatrice di RE 1 e RE 2 il 21 giugno, in concreto il
reclamo è tempestivo e quindi ricevibile.
1.3 Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere
unilaterale per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro
(sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in
RtiD I-2005 916 seg. n. 132c).
a) Per
contro la procedura di exequatur secondo la Convenzione di Lugano del 30 ottobre
2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12), ancorché
unilaterale in prima sede (art. 41, secondo periodo), sicché la decisione, ove respinga l’istanza, non dev’essere notificata
al convenuto (Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 37 segg. ad art. 42 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ,
2a ed. 2011, n. 2 ad art. 42 CLug), è necessariamente
contraddittoria in seconda sede (Kropholler/von Hein, Europäisches
Zivilprozessrecht, 9a ed. 2011, n. 9 ad art. 43 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 109 ad art. 43),
perlomeno se l’autorità di ricorso non decide il rinvio della causa al
tribunale di prima istanza (Geimer/Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 2a ed. 2004, n. 51 ad art.
43 EuGVVO; Mankowski
in: Rauscher (ed.), Europäisches
Zivilprozessrecht, Kommentar, 2004, n. 10 i.f. ad art. 43 Brüssel
I-VO).
Nessuno ipotizza che il convenuto possa a sua volta impugnare alla stessa
autorità di ricorso (nel senso dell’art. 43 CLug) la decisione che accoglie il
ricorso dell’istante, sul modello dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF),
ossia mediante riconsiderazione alla luce delle obiezioni e prove addotte dal
convenuto.
b) Nelle
predette circostanze, e siccome la Camera deve pronunciarsi necessariamente
anche sulla questione dell’exequatur (art. 271
cpv. 3 LEF e sotto consid. 2), nel caso specifico il reclamo è stato notificato
al convenuto, onde evitare di privarlo di un grado di giurisdizione, oltretutto
dotata di cognizione piena dei motivi di diniego previsti dalla CLug (art. 327a
cpv. 1 CPC).
1.4 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve
carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Come specificato in precedenza, la Camera esamina però con
cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art.
327a cpv. 1 CPC) purché il convenuto li abbia sollevati (ciò che non è
il caso nella fattispecie).
2. Il
sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice
del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza
del suo credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore
(art. 272 cpv. 1 LEF). Quale causa di sequestro la legge cita in particolare il
fatto che il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo
di rigetto dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), ovvero una decisione
esecutiva o un atto assimilato nel senso dell’art. 80 LEF (sentenza della CEF
14.2016.128 del 4 novembre 2016 consid. 5.1 e i rinvii). Ove il titolo invocato
dal creditore sia una decisione straniera da eseguire secondo la CLug, il
giudice si pronuncia anche sull’esecutività della stessa (art. 271 cpv. 3 LEF).
A norma dell’art. 41 CLug la decisione estera (giusta l’art. 32 CLug) è
dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di
cui all’art. 53 (produzione di una copia autenticata della decisione e
di un attestato del tribunale che l’ha emessa conforme all’art. 58 CLug), senza alcun esame dei motivi che ostano a un suo riconoscimento
secondo gli art. 34 e 35 (in particolare la contrarietà all’ordine pubblico
dello Stato richiesto).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che, al momento in cui è
stato emanato, il decreto ingiuntivo di cui è chiesto l’exequatur era
già provvisoriamente e immediatamente esecutivo, senza che, in precedenza, il
convenuto avesse avuto la possibilità – virtuale o effettiva – di rendere la
procedura contraddittoria, ciò che a suo parere, secondo la giurisprudenza federale
ed europea, ne esclude il riconoscimento in Svizzera.
4. Nel
reclamo RE 1 e RE 2 sottolineano di avere atteso che il decreto ingiuntivo,
inizialmente provvisoriamente esecutivo, fosse notificato al convenuto e che,
in assenza di contestazione da parte di quest’ultimo, il decreto fosse
dichiarato definitivamente esecutivo giusta l’art. 647 del Codice di procedura
italiano (CPCit.), per presentare l’istanza secondo loro ingiustamente respinta
dal Pretore aggiunto.
5. L’unica
questione controversa nella fattispecie è di sapere se il decreto ingiuntivo
emesso il 17 marzo 2018 dal Tribunale di Varese (doc. B accluso all’istanza)
costituisce una “decisione” nel senso dell’art. 32 CLug. È invece pacifico che
il suo exequatur in Svizzera è disciplinata dalla CLug, entrata in
vigore in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia il 1°
gennaio 2010, ossia prima dell’inoltro dell’istanza in esame (art. 63
n. 1 CLug), e nel cui campo di applicazione (civile e
commerciale, art. 1 cpv. 1 CLug) rientra l’oggetto della lite (il rimborso di
un prestito “personale”).
5.1 Un
decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente
esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio
(secondo l’art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell’art.
32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2,
confermata nella sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015; sentenze della
seconda Camera civile del Tribunale d’appello [II CCA] 12.2013.197 del 26
agosto 2014 consid. 13 e della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid.
6.2), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva)
esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto
in particolare nel senso dell’art. 647 CPCit. (DTF
135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5
ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid.
2.1.2; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid. 5.1 e 14.2013.202 del
5 marzo 2014 consid. 6), purché tale dichiarazione sia stata comunicata
al convenuto prima della presentazione dell’istanza di exequatur
(sentenze della CEF 14.2016.74 già citata, consid.
6.3-6.4, e 14.2016.247 del 4
settembre 2017 consid. 5.3/a).
5.2 Da
sé solo, di conseguenza, il “decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo” in
rassegna non è una decisione nel senso dell’art. 32 CLug, né pertanto un titolo
esecutivo suscettibile di configurare la causa di sequestro prevista dall’art.
271 cpv. 1 n. 6 LEF. Gli istanti hanno però dimostrato che successivamente, e
meglio il 13 giugno 2018, il presidente del Tribunale di Varese ha dichiarato
il decreto medesimo definitivamente esecutivo a norma dell’art. 647 CPCit.
(doc. B). Egli, infatti, ne ha accertato la regolare notifica al convenuto e l’assenza
di opposizione da parte di quest’ultimo. Come ricordato sopra, il decreto in
questione, dopo essere diventato definitivamente esecutivo, è suscettibile di
essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, dal momento che al
convenuto è stata garantita la facoltà di esprimersi nella procedura italiana.
Decisivo al riguardo è che questi abbia potuto difendersi prima della presentazione dell’istanza di exequatur (l’esecutività
della decisione, che dipende dalla sua notifica al convenuto, dovendo
esaminarsi al momento in cui statuisce il giudice dell’esecuzione: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 7b e 13 ad art. 80 LEF) e non, come ritiene il primo
giudice, prima del momento in cui la decisione estera è diventata esecutiva.
Giuridicamente errata, la decisione impugnata va quindi annullata.
6. I
reclamanti chiedono inoltre alla Camera di dichiarare essa stessa il decreto ingiuntivo
esecutivo in Svizzera e di decretare il sequestro del salario del convenuto. Essendo la causa matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3
lett. b CPC), occorre entrare in materia.
6.1 Relativamente
all’istanza di exequatur, si prende atto che gli istanti hanno prodotto
una copia del decreto ingiuntivo e della dichiarazione di esecutività definitiva,
la cui conformità agli originali è debitamente certificata dal notaio __________
PA 1 (doc. A a tergo dell’ultimo foglio e doc. B a tergo), nonché l’attestato
dell’art. 57 CLug (doc. D), per cui nulla osta al suo riconoscimento e alla sua
esecuzione in Svizzera (sopra consid. 2).
6.2 Anche
Fatti
i presupposti per decretare il sequestro del salario del convenuto appaiono
dati: la verosimiglianza del credito e della causa del sequestro risulta direttamente
dal decreto ingiuntivo (doc. A e B) –
completato con l’atto di precetto (doc. C) per quanto attiene agli
interessi e le spese – mentre è verosimile che il convenuto percepisca un
salario dalla PI 1 di __________, dal momento ch’egli non ha contestato la
relativa allegazione contenuta nel reclamo. In queste condizioni, sono dati
tutti i presupposti per decretare il sequestro di tale salario a concorrenza di
fr. 24'976.20 (corrispondenti ai € 21'616.27 indicati sull’atto di
precetto [doc. C], valuta 19 giugno 2018).
Considerandi
7.
Le spese processuali di entrambe le sedi,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), 52 CLug,
10, 11 e 14 LTG (RL 178.200), come le ripetibili della procedura di exequatur (in quella di sequestro, per prassi, non
ne vengono attribuite in prima sede), determinate in virtù
dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL
178.
) per il rinvio dell’art. 96 CPC (v. Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 89 ad art. 41; Meier-Dieterle
in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, nota
25.
ad § 1, pag. 683), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'976.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta.
1.1 Di
conseguenza il decreto ingiuntivo n. __________ emanato il 17 marzo 2018 dal
Tribunale di Varese è riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera.
1.2 È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona di eseguire il sequestro della
quota pignorabile del salario vantato da CO 1, __________, nei confronti della PI
1, __________, __________, sino a concorrenza del credito di fr. 24'976.20
vantato da RE 1 e RE 2, I-__________ (patrocinati dall’__________ __________ PA 1, __________)
in virtù del decreto ingiuntivo n. __________ emanato il 17
marzo 2018 dal Tribunale di Varese, da valere anche come causa del sequestro
(art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
1.3 Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al
giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1
LEF).
1.4 RE
1 e RE 2 sono solidalmente responsabili in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di
tutti i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato
giudizialmente che il sequestro era infondato.
2. Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dagli
istanti in via solidale, sono poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere
loro in solido fr. 600.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere
in solido a RE 1 e RE 2 fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).