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Decisione

14.2018.112

Rigetto definitivo dell’opposizione. Attestati di carenza di beni relativi a premi dell’assicurazione malattia obbligatoria, ceduti allo Stato

18 ottobre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2018.112

Lugano

18 ottobre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 25 maggio

2018 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona, e patrocinato dall’__________ PA

1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 22 giugno 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2018

dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 9'006.50, indicando quali titoli di credito la “ripresa” di cinque

attestati di carenza di beni

del 1998 e del 2000 fattisi cedere dalla cassa malati __________;

che statuendo con decisione del 22 giugno 2018, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha parzialmente

accolto l’i­­stanza presentata il 25 maggio 2018 dallo Stato del Canton Ticino e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta limitatamente a fr. 8'035.85 (anziché fr. 9'006.50), ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico dell’istante

in ragione di 1/9 e la rimanenza a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla

controparte un’indennità di fr. 400.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo,

facendo valere di non essere in grado di pagare la somma di fr. 8'035.85,

essendo nullatenente e al beneficio della sola pensione, e di averne chiesto il

condono all’AVS, senza risposta finora;

che

entro il termine impartito dalla Camera, lo Stato del Canton Ticino non ha

presentato osservazioni al reclamo;

che

Considerandi

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile

con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato il 2 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il

23.

giugno, in concreto il reclamo è ricevibile;

che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1);

che

nella fattispecie lo Stato del Canton Ticino fonda la propria pretesa su cinque

attestati di carenza di beni, rilasciati a favore della cassa malati __________,

l’uno nel 1998 e gli altri nel 2000, per premi dell’assicurazione malattia

obbligatoria scoperti, poi ceduti all’istante sulla scorta della circolare IAS

n. 1/99;

che

pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito (DTF 116

III 68 consid. 4/a), gli attestati di carenza di beni sono di principio parificati

dalla legge a titoli di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF);

che,

tuttavia, se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto

pubblico l’atto non vale come titolo di rigetto né provvisorio né definitivo;

che,

in effetti, tranne se non ha alcun potere sovrano

relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un

tribunale amministrativo cantonale per farla valere (sentenza della CEF

14.2011.190

dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n.

56c), l’autorità amministrativa escutente

può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione

in via definitiva producendo

la decisione (amministrativa) di accertamento del credito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD

2007.

I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi; v. pure le decisioni dell’Obergericht bernese ZK 14497 del 27 novembre 2014 in: CAN 2015 n. 62,

del Tribunale cantonale friborghese n. 102 2012-143 del 19 luglio 2012, in: RFJ

2012, 175, e dell’Oberge­­richt argoviese ZSU 2014.20 del 25 febbraio 2014 in: AGVE 2014,

337.

consid. 4.2);

che

pertanto, nel caso in oggetto, gli attestati di carenza di beni dopo pignoramento

prodotti dall’istante non possono assurgere a titoli di rigetto dell’opposizione

(né provvisorio né definitivo);

che

siccome neppure figurano agli atti le decisioni della cassa malati sui premi

posti in esecuzione, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza;

che

di conseguenza il reclamo dev’essere accolto;

che

in entrambe le sedi la

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema

di ripetibili, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo davanti

al primo giudice, mentre in sede di reclamo non ha motivato la sua domanda (v.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'035.85, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 300.–, già anticipate dalla parte

istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono

poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).