14.2018.112
Rigetto definitivo dell’opposizione. Attestati di carenza di beni relativi a premi dell’assicurazione malattia obbligatoria, ceduti allo Stato
18 ottobre 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2018.112
Lugano
18 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 25 maggio
2018 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona, e patrocinato dall’__________ PA
1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 9'006.50, indicando quali titoli di credito la “ripresa” di cinque
attestati di carenza di beni
del 1998 e del 2000 fattisi cedere dalla cassa malati __________;
che statuendo con decisione del 22 giugno 2018, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha parzialmente
accolto l’istanza presentata il 25 maggio 2018 dallo Stato del Canton Ticino e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta limitatamente a fr. 8'035.85 (anziché fr. 9'006.50), ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico dell’istante
in ragione di 1/9 e la rimanenza a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte un’indennità di fr. 400.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo,
facendo valere di non essere in grado di pagare la somma di fr. 8'035.85,
essendo nullatenente e al beneficio della sola pensione, e di averne chiesto il
condono all’AVS, senza risposta finora;
che
entro il termine impartito dalla Camera, lo Stato del Canton Ticino non ha
presentato osservazioni al reclamo;
che
Considerandi
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 2 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il
23.
giugno, in concreto il reclamo è ricevibile;
che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1);
che
nella fattispecie lo Stato del Canton Ticino fonda la propria pretesa su cinque
attestati di carenza di beni, rilasciati a favore della cassa malati __________,
l’uno nel 1998 e gli altri nel 2000, per premi dell’assicurazione malattia
obbligatoria scoperti, poi ceduti all’istante sulla scorta della circolare IAS
n. 1/99;
che
pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito (DTF 116
III 68 consid. 4/a), gli attestati di carenza di beni sono di principio parificati
dalla legge a titoli di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF);
che,
tuttavia, se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto
pubblico l’atto non vale come titolo di rigetto né provvisorio né definitivo;
che,
in effetti, tranne se non ha alcun potere sovrano
relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un
tribunale amministrativo cantonale per farla valere (sentenza della CEF
14.2011.190
dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n.
56c), l’autorità amministrativa escutente
può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione
in via definitiva producendo
la decisione (amministrativa) di accertamento del credito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD
2007.
I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi; v. pure le decisioni dell’Obergericht bernese ZK 14497 del 27 novembre 2014 in: CAN 2015 n. 62,
del Tribunale cantonale friborghese n. 102 2012-143 del 19 luglio 2012, in: RFJ
2012, 175, e dell’Obergericht argoviese ZSU 2014.20 del 25 febbraio 2014 in: AGVE 2014,
337.
consid. 4.2);
che
pertanto, nel caso in oggetto, gli attestati di carenza di beni dopo pignoramento
prodotti dall’istante non possono assurgere a titoli di rigetto dell’opposizione
(né provvisorio né definitivo);
che
siccome neppure figurano agli atti le decisioni della cassa malati sui premi
posti in esecuzione, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza;
che
di conseguenza il reclamo dev’essere accolto;
che
in entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema
di ripetibili, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo davanti
al primo giudice, mentre in sede di reclamo non ha motivato la sua domanda (v.
art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'035.85, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 300.–, già anticipate dalla parte
istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono
poste a carico dello Stato del Canton Ticino.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).