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Decisione

14.2018.113

Fallimento. Citazione all’udienza non ritirata dal convenuto. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia

10 luglio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 20 giugno 2018 si sono presentati solo i rappresentanti dell’istante,

che hanno confermato l’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 27 giugno 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 28 giugno 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 luglio 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 lu­glio 2018 contro la

sentenza notificata alla RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è

senz’altro tempestivo.

2.

La

reclamante allega anzitutto di essere senza uffici e recapiti da circa due mesi

e di non avere avuto modo di ricevere la citazione all’udienza del 20 giugno

2018.

2.1

Ora,

risulta effettivamente dall’incarto della Pretura che la raccomandata contenente

la citazione all’udienza del 20 giugno 2018 non è stata ritirata, sicché è

stata rispedita l’8 maggio 2018 per posta semplice (v. la relativa busta).

Sennonché, nelle predette circostanze, non sussiste la prova, il cui onere

grava sul­l’autorità mittente (DTF 129 I 10 consid. 2.2),

che la citazione è pervenuta alla reclamante in tempi utili. D’altronde,

secondo la giurisprudenza, la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, secondo

cui la notificazione di un invio postale raccomandato non ritirato è reputata

avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso ove il

destinatario dovesse aspettarsela, non si applica alla citazione all’udienza di

fallimento per il solo fatto che l’escusso ha ricevuto la comminatoria di

fallimento. Se l’escusso non ritira la citazione, il giudice deve quindi

rinnovarne la notificazione (DTF 138 III 230 consid. 3.3 e rimandi; sentenze

della CEF 14.2014.226 del 30 gennaio 2015, consid. 3.1; 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.1), in

modo tale, però, da poterne dimostrare la validità (se

occorre ricorrendo alla via edittale).

2.2

Nella

fattispecie la notifica della citazione va quindi considerata non avvenuta. Venendo a mancare un’esigenza

formale dell’aper­­tura del fallimento (art. 168 LEF),

tesa a garantire all’escusso il diritto di essere sentito e in particolare di addurre

fatti propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento (art. 172

LEF), la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti retrocessi al primo

giudice per nuovo giudizio sull’istanza, previa valida citazione delle parti a

una nuova udienza. Se non fosse che la reclamante ha nel

frattempo estinto l’esecuzione dell’istante saldandola all’UE (come verificato

dalla Camera), sicché un rinvio della causa al Pretore costituirebbe un’inutile

formalità, la Camera potendo essa stessa respingere l’istanza in riforma della

sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della Camera

14.2015.19

del 3 marzo 2015 consid. 3.2).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio esecuzione di Lugano, sono poste in ambo le sedi a

carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 27 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).