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Decisione

14.2018.114

Fallimento senza preventiva esecuzione. Citazione all’udienza viziata. Motivazione della decisione di fallimento insufficiente. Annullamento del fallimento senza rinvio della causa al primo giudice

9 maggio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione prorogata al 2 luglio 2018 non è comparso nessuno.

C. Statuendo

con decisione 3 luglio 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

AP 1 dal 4 luglio 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 9 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole, la CO 1 non ha presentato

osservazioni al reclamo. Il 3 agosto 2018 la recla­mante ha chiesto la

sospensione del trattamento della causa in attesa del pagamento, allora dato

per imminente, di tutte le esecuzioni. Il 17 aprile 2019, la stessa ha

comunicato di aver versato fr. 116'980.– all’Ufficio d’esecuzione di

Bellinzona a saldo della maggior parte delle esecuzioni in corso nei suoi

confronti, oltre ad altre somme corrisposte a singoli creditori con i quali

erano stati conclusi accordi separati, e il successivo 3 maggio ha informato

sul pagamento di fr. 22'317.03 all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona a

saldo di un debito nei confronti della __________ in liquidazione, confermando

la richiesta di annullamento del proprio fallimento.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 5 luglio 2018 contro la sentenza notificata al

patrocinatore della AP 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è sen­z’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2

). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni

di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono

avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici

o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza

preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale

5A_711/2012 del 17 di­cembre 2012, consid. 5.2, e

5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

2.

La

reclamante si duole di violazioni del suo diritto di essere sentita, da un lato

perché il Pretore aggiunto le ha direttamente spedito la citazione alla nuova

udienza del 18 giugno 2018 anziché al suo patrocinatore e non ha statuito sulla

domanda di (ulteriore) rinvio espressa da quest’ultimo il 15 giugno 2018, l’udienza

non avendo del resto avuto

luogo siccome nessuna parte si è presen­tata, e dall’altro

perché la sentenza impugnata non è motivata.

2.1

I

fatti esposti dalla reclamante non sono contestati dalla controparte e trovano

conferma negli atti. La motivazione della decisione impugnata appare d’altronde

insufficiente per una causa di fallimento senza preventiva esecuzione, in cui

la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria

di fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di

differimento (art. 172-173a LEF), bensì da circostanze come la verosimiglianza

del credito dell’istante o la (pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso

previsto all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il giudice del fallimento

dispone di un certo potere d’ap­­prezzamento.

2.2

Venendo

a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF) e la

sentenza impugnata essendo comunque formalmente viziata, essa andrebbe annullata e gli atti retrocessi

al primo giudice per nuovo giudizio. Da ciò si può però prescindere dal momento

che l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, se non

quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti

a ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). In effetti, nel frattempo

la reclamante ha estinto pressoché tutte le esecuzioni a suo carico (tra cui 21

promosse dalla CO 1), tranne due nuove iniziate quest’anno per poco meno di fr. 11'000.–

complessivi. In queste circostanze, il Pretore aggiunto altro non potrebbe che

respingere l’istanza – ricordata la ricevibilità senza limiti dei nova

anteriori alla pronuncia del fallimento (sopra consid. 1.2) – in manifesta

assenza di sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190

cpv. 1 n. 2 LEF. In

accoglimento del recla­mo, l’istanza

della CO 1 va di

conseguenza respinta

e il

fallimento della AP 1 annullato (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte, che non ha presentato osservazioni al reclamo, non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è

annullata è così riformata:

1. L’istanza è respinta e

la dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto

di Bellinzona nei confronti della AP 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

AP 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

AP 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).