14.2018.114
Fallimento senza preventiva esecuzione. Citazione all’udienza viziata. Motivazione della decisione di fallimento insufficiente. Annullamento del fallimento senza rinvio della causa al primo giudice
9 maggio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.114
Lugano
9 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 aprile 2018 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
AP 1
(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 5 luglio 2018 presentato dalla AP 1 contro
la decisione emessa il 3 luglio 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 25
aprile 2018, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della AP 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 38'567.25
oltre a interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione prorogata al 2 luglio 2018 non è comparso nessuno.
C. Statuendo
con decisione 3 luglio 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
AP 1 dal 4 luglio 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 9 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole, la CO 1 non ha presentato
osservazioni al reclamo. Il 3 agosto 2018 la reclamante ha chiesto la
sospensione del trattamento della causa in attesa del pagamento, allora dato
per imminente, di tutte le esecuzioni. Il 17 aprile 2019, la stessa ha
comunicato di aver versato fr. 116'980.– all’Ufficio d’esecuzione di
Bellinzona a saldo della maggior parte delle esecuzioni in corso nei suoi
confronti, oltre ad altre somme corrisposte a singoli creditori con i quali
erano stati conclusi accordi separati, e il successivo 3 maggio ha informato
sul pagamento di fr. 22'317.03 all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona a
saldo di un debito nei confronti della __________ in liquidazione, confermando
la richiesta di annullamento del proprio fallimento.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 5 luglio 2018 contro la sentenza notificata al
patrocinatore della AP 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2
). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni
di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono
avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici
o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza
preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e
5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
2.
La
reclamante si duole di violazioni del suo diritto di essere sentita, da un lato
perché il Pretore aggiunto le ha direttamente spedito la citazione alla nuova
udienza del 18 giugno 2018 anziché al suo patrocinatore e non ha statuito sulla
domanda di (ulteriore) rinvio espressa da quest’ultimo il 15 giugno 2018, l’udienza
non avendo del resto avuto
luogo siccome nessuna parte si è presentata, e dall’altro
perché la sentenza impugnata non è motivata.
2.1
I
fatti esposti dalla reclamante non sono contestati dalla controparte e trovano
conferma negli atti. La motivazione della decisione impugnata appare d’altronde
insufficiente per una causa di fallimento senza preventiva esecuzione, in cui
la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria
di fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di
differimento (art. 172-173a LEF), bensì da circostanze come la verosimiglianza
del credito dell’istante o la (pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso
previsto all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il giudice del fallimento
dispone di un certo potere d’apprezzamento.
2.2
Venendo
a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF) e la
sentenza impugnata essendo comunque formalmente viziata, essa andrebbe annullata e gli atti retrocessi
al primo giudice per nuovo giudizio. Da ciò si può però prescindere dal momento
che l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, se non
quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti
a ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). In effetti, nel frattempo
la reclamante ha estinto pressoché tutte le esecuzioni a suo carico (tra cui 21
promosse dalla CO 1), tranne due nuove iniziate quest’anno per poco meno di fr. 11'000.–
complessivi. In queste circostanze, il Pretore aggiunto altro non potrebbe che
respingere l’istanza – ricordata la ricevibilità senza limiti dei nova
anteriori alla pronuncia del fallimento (sopra consid. 1.2) – in manifesta
assenza di sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190
cpv. 1 n. 2 LEF. In
accoglimento del reclamo, l’istanza
della CO 1 va di
conseguenza respinta
e il
fallimento della AP 1 annullato (art. 327 cpv. 3
lett. b CPC).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte, che non ha presentato osservazioni al reclamo, non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è
annullata è così riformata:
1. L’istanza è respinta e
la dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto
di Bellinzona nei confronti della AP 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
AP 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
AP 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).