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Decisione

14.2018.116

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento danni per il mancato pagamento di contributi sociali. Reclamo fondato su allegazioni di fatto inammissibili

2 novembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile

con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato il 9 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 giugno

in concreto il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice

pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in

esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato,

a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’e­manazione della decisione

il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che

è intervenuta la prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo;

che

il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

Considerandi

– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri

immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che

nel caso in esame, il Pretore ha considerato a ragione che la decisione di risarcimento

dei danni, emessa il 28 luglio 2017 dal­l’Istituto delle assicurazioni sociali,

con cui RE 1, in qualità di ex amministratrice unica della fallita società __________

SA, è stata obbligata a pagare alla Cassa cantonale di compensazione fr. 76'980.60

quale risarcimento dei contributi paritetici (AVS/AI/IPG/AD e AF) non pagati

dalla società per gli anni dal 2013 al 2015 (doc. B accluso all’istanza),

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso

dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per quell’importo;

che

nel reclamo RE 1 sostiene che quanto da lei effettivamente dovuto sia notevolmente

inferiore all’imposto posto in esecuzione, perché la Cassa istante, malgrado le

sue segnalazioni, non ha considerato “ca. fr. 21'600.– di assegni famigliari”;

che

tale allegazione, oltre che non dimostrata, è anche inammissibile giusta il

summenzionato art. 326 cpv. 1 CPC,

poiché fatta valere per la prima volta con il reclamo (in prima sede RE 1 non

ha infatti presentato osservazioni all’istanza nel termine impartitole dal

Pretore);

che

il reclamo, fondato esclusivamente su allegazioni di fatto inammissibili, è a

sua volta irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni stante l’esito del giudizio odierno, non

essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 76'980.60,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).