14.2018.116
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento danni per il mancato pagamento di contributi sociali. Reclamo fondato su allegazioni di fatto inammissibili
2 novembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.116
Lugano
2 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 maggio 2018 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 9 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 26 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 76'980.60, indicando quale
titolo di credito il “risarcimento
danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________ SA, come da
decisione del 28.7.2017”;
che statuendo con decisione del 26 giugno 2018 sull’istanza presentata il 16 maggio 2018 dalla procedente, il Pretore l’ha accolta
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 210.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 luglio 2018 per ottenere l’annullamento sia della sentenza sia del precetto
esecutivo, il cui importo dev’essere “rivisto considerando gli assegni famigliari”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Fatti
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 9 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 giugno
in concreto il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in
esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato,
a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione
il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che
è intervenuta la prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo;
che
il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
Considerandi
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri
immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che
nel caso in esame, il Pretore ha considerato a ragione che la decisione di risarcimento
dei danni, emessa il 28 luglio 2017 dall’Istituto delle assicurazioni sociali,
con cui RE 1, in qualità di ex amministratrice unica della fallita società __________
SA, è stata obbligata a pagare alla Cassa cantonale di compensazione fr. 76'980.60
quale risarcimento dei contributi paritetici (AVS/AI/IPG/AD e AF) non pagati
dalla società per gli anni dal 2013 al 2015 (doc. B accluso all’istanza),
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso
dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per quell’importo;
che
nel reclamo RE 1 sostiene che quanto da lei effettivamente dovuto sia notevolmente
inferiore all’imposto posto in esecuzione, perché la Cassa istante, malgrado le
sue segnalazioni, non ha considerato “ca. fr. 21'600.– di assegni famigliari”;
che
tale allegazione, oltre che non dimostrata, è anche inammissibile giusta il
summenzionato art. 326 cpv. 1 CPC,
poiché fatta valere per la prima volta con il reclamo (in prima sede RE 1 non
ha infatti presentato osservazioni all’istanza nel termine impartitole dal
Pretore);
che
il reclamo, fondato esclusivamente su allegazioni di fatto inammissibili, è a
sua volta irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni stante l’esito del giudizio odierno, non
essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 76'980.60,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).