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Decisione

14.2018.118

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

5 novembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 maggio

2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 14 giugno 2018, alle quali sono seguite la replica 20 giugno 2018

dell’istante e la duplica 27 giugno 2018 della convenuta.

C. Statuendo con decisione del 3 luglio 2018, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di

complessivi fr. 440.– e un’indennità di fr. 800.– a favore della

parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 9 luglio 2018 per ottenerne la revoca e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 9 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5 luglio, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria

del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce

forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che i documenti

presentati dall’istante non soddisfano i requisiti formali necessari alla concessione

del rigetto definitivo – e neppure provvisorio – dell’opposizione. Le decisioni

sono infatti state prodotte in estratto e non risulta, a parere del primo giudice,

che le stesse siano esecutive. Per di più l’estratto del decreto 14 novembre

2017.

del Tribunale federale relativo a una richiesta d’an­­ticipo non indica se

lo stesso è poi stato versato né se per finire è stato posto a carico della

convenuta. Per il Pretore aggiunto, infine, né il rapporto d’intervento del

Corpo pompieri di __________ né la dichiarazione 10 giugno 2015 della __________

SpA hanno carattere di decisione, e quest’ultima non varrebbe neppure come

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e titolo di rigetto

provvisorio. Onde la reiezione totale dell’istanza.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene che ripetibili decise da giudici sono validi titoli di

rigetto definitivo dell’opposi­­zione e allega genericamente di disporre di un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico e scrittura privata,

che le permetterebbe di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione e la continuazione dell’esecuzione

senza che la convenuta possa far accertare l’inesistenza

del credito né farlo disconoscere.

5.

Ora,

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che

la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della

sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita

da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone

una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui

quali fonda la sua critica (DTF

138.

III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo

non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica.

5.1

In

tutta evidenza il reclamo in esame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione.

La RE 1 non si confronta minimamente con la sentenza impugnata indicando per

ogni singolo credito perché la motivazione del primo giudice sarebbe errata o

quali fatti sarebbero stati accertati in modo manifestamente erroneo. Il reclamo

è pertanto irricevibile.

5.2

Per

abbondanza, se è vero che decisioni di condanna dell’escus­­so a pagare ripetibili

a favore dell’escutente possono configurare titoli di rigetto definitivo

dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF – ciò che non è comunque il caso di

due degli otto crediti posti in esecuzione dalla reclamante (v. doc. E e F, che

peraltro non sono neppure decisioni giudiziarie o amministrative emesse nei confronti

dell’escussa) – è inoltre necessario che l’obbligo di rifondere le ripetibili

sia contenuto nel dispositivo della decisione (condizione non data per i doc. B

e G), che la decisione sia chiara, in particolare riguardo all’identità del

creditore e del debitore (non indicata negli estratti di decisioni di cui ai

doc. H e I), e sia esecutiva, presupposto quest’ultimo da dimostrare in linea

di principio con un’attestazione di esecutività (art. 336 cpv. 2 CPC;

Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 55 ad art.

80.

LEF), non presente sui documenti C e D agli atti. Nessuno dei documenti

prodotti dall’istante, d’altronde, è assimilabile a un titolo di rigetto provvisorio,

ovvero a un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico (cioè

allestito da un pubblico ufficiale come un notaio ticinese) o scrittura privata

(vale a dire firmata manualmente dall’escusso) giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.

Stante

il carattere formale della procedura di rigetto dell’opposi­­zione, che giustifica

la “scorciatoia esecutiva” evocata nel reclamo, per cui l’esecuzione può essere

continuata senza decisione di merito sul credito dell’escutente – fatta salva, comunque

sia, l’azione di disconoscimento di debito nei casi in cui l’opposizione sia

stata rigettata in via provvisoria (art. 83 cpv. 2 LEF) – in mancanza di titoli

di rigetto dell’opposizione chiari e completi, il cui carattere esecutivo sia

debitamente attestato, nel merito la decisione impugnata si rivelerebbe ad ogni

modo fondata, fermo restando che la

reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce al procedente

di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei

documenti com­pleti o mancanti (DTF 140 III 461 consid.

2.5

e sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'396.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).