14.2018.118
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
5 novembre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.118
Lugano
5 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.426 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 maggio
2018 dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 9 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 3 luglio 2018 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 maggio 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di otto
pretese di fr. 5'000.– (indicando quale titolo di credito l’“inc. __________ Ripetibili”), di fr. 300.– (“Inc.
__________ Ripetibili”), di fr. 1'000.– (“Inc. __________ Ripetibili”), di fr. 696.40 (“Corpo
pompieri __________”), di fr. 16'800.– (“Diritto
di ritenzione al debito per beni __________ di fr. 1'000.– (“5A_836.2017.ZHE Ripetibili”), di fr. 1'000.– (“__________
Ripetibili”) e di fr. 600.– (“Inc. __________ e __________ Ripetibili”), in tutti i casi oltre agli interessi del 3% dal 1° gennaio 2017.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 maggio
2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 14 giugno 2018, alle quali sono seguite la replica 20 giugno 2018
dell’istante e la duplica 27 giugno 2018 della convenuta.
C. Statuendo con decisione del 3 luglio 2018, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di
complessivi fr. 440.– e un’indennità di fr. 800.– a favore della
parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 luglio 2018 per ottenerne la revoca e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 9 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5 luglio, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che i documenti
presentati dall’istante non soddisfano i requisiti formali necessari alla concessione
del rigetto definitivo – e neppure provvisorio – dell’opposizione. Le decisioni
sono infatti state prodotte in estratto e non risulta, a parere del primo giudice,
che le stesse siano esecutive. Per di più l’estratto del decreto 14 novembre
2017.
del Tribunale federale relativo a una richiesta d’anticipo non indica se
lo stesso è poi stato versato né se per finire è stato posto a carico della
convenuta. Per il Pretore aggiunto, infine, né il rapporto d’intervento del
Corpo pompieri di __________ né la dichiarazione 10 giugno 2015 della __________
SpA hanno carattere di decisione, e quest’ultima non varrebbe neppure come
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e titolo di rigetto
provvisorio. Onde la reiezione totale dell’istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che ripetibili decise da giudici sono validi titoli di
rigetto definitivo dell’opposizione e allega genericamente di disporre di un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico e scrittura privata,
che le permetterebbe di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione e la continuazione dell’esecuzione
senza che la convenuta possa far accertare l’inesistenza
del credito né farlo disconoscere.
5.
Ora,
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che
la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della
sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita
da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone
una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui
quali fonda la sua critica (DTF
138.
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo
non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica.
5.1
In
tutta evidenza il reclamo in esame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione.
La RE 1 non si confronta minimamente con la sentenza impugnata indicando per
ogni singolo credito perché la motivazione del primo giudice sarebbe errata o
quali fatti sarebbero stati accertati in modo manifestamente erroneo. Il reclamo
è pertanto irricevibile.
5.2
Per
abbondanza, se è vero che decisioni di condanna dell’escusso a pagare ripetibili
a favore dell’escutente possono configurare titoli di rigetto definitivo
dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF – ciò che non è comunque il caso di
due degli otto crediti posti in esecuzione dalla reclamante (v. doc. E e F, che
peraltro non sono neppure decisioni giudiziarie o amministrative emesse nei confronti
dell’escussa) – è inoltre necessario che l’obbligo di rifondere le ripetibili
sia contenuto nel dispositivo della decisione (condizione non data per i doc. B
e G), che la decisione sia chiara, in particolare riguardo all’identità del
creditore e del debitore (non indicata negli estratti di decisioni di cui ai
doc. H e I), e sia esecutiva, presupposto quest’ultimo da dimostrare in linea
di principio con un’attestazione di esecutività (art. 336 cpv. 2 CPC;
Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 55 ad art.
80.
LEF), non presente sui documenti C e D agli atti. Nessuno dei documenti
prodotti dall’istante, d’altronde, è assimilabile a un titolo di rigetto provvisorio,
ovvero a un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico (cioè
allestito da un pubblico ufficiale come un notaio ticinese) o scrittura privata
(vale a dire firmata manualmente dall’escusso) giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.
Stante
il carattere formale della procedura di rigetto dell’opposizione, che giustifica
la “scorciatoia esecutiva” evocata nel reclamo, per cui l’esecuzione può essere
continuata senza decisione di merito sul credito dell’escutente – fatta salva, comunque
sia, l’azione di disconoscimento di debito nei casi in cui l’opposizione sia
stata rigettata in via provvisoria (art. 83 cpv. 2 LEF) – in mancanza di titoli
di rigetto dell’opposizione chiari e completi, il cui carattere esecutivo sia
debitamente attestato, nel merito la decisione impugnata si rivelerebbe ad ogni
modo fondata, fermo restando che la
reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce al procedente
di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei
documenti completi o mancanti (DTF 140 III 461 consid.
2.5
e sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'396.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,
sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).