14.2018.119
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità
27 settembre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.119
Lugano
27 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il
21 marzo 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentato dalla RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 21 marzo 2018 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'415.05 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 13 giugno 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 5 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal
6 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 13 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
16 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Con complemento del reclamo del 31 luglio 2018,
RE 1 ha prodotto altra documentazione e chiesto la concessione dell’effetto sospensivo “definitivo”. Nelle sue osservazioni del 27 agosto
2018 l’istante ha postulato la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 13 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al
più presto il 6 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è
pure il complemento di reclamo del 31 luglio 2018, tenuto conto del fatto che il
termine di ricorso è scaduto al più presto il terzo giorno utile dopo le ferie
estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) in virtù dell’art. 63 LEF (per
il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia lunedì 6 agosto
2018, il 1° agosto essendo festivo (Festa nazionale), il 4 agosto un sabato e
il 5 una domenica.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata l’11 luglio
2018.
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'471.40
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
4.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – il reclamante si è limitato a rilevare che il fallimento è dovuto
a un eccessivo indebitamento creatosi in seguito all’avvio nel 2016 di una
ditta individuale (la “PI 1 di RE 1”), poi chiusa nel novembre del 2017, mentre
la sua attività aziendale attuale gli garantisce introiti regolari (all’incirca
di fr. 18'000.– mensili), che rendono possibile un accordo di rateazione
con i suoi creditori, per lo più istituzionali. Nel complemento al reclamo,
egli allega di avere pagato l’unico attestato di carenza di beni a suo carico e
l’unica esecuzione giunta allo stadio del fallimento, e s’impegna ad aumentare
da fr. 370.– ad almeno fr. 500.– la rata mensile corrisposta all’Ufficio
d’esecuzione.
Da
parte sua l’istante, nelle osservazioni al reclamo,
afferma che il convenuto paga costantemente in ritardo i premi dell’assicurazione
malattia dal settembre del 2016, al punto che il saldo degli arretrati ammonta
ora a fr. 20'300.–. Lamenta inoltre ch’egli non abbia neppure rimborsato l’anticipo
di fr. 1'000.– da essa versato. Ritiene pertanto che il presupposto della
solvibilità non sia dato, motivo per cui postula la reiezione del reclamo.
4.1
Spetta
al debitore rendere verosimile la propria solvibilità. Un fatto è reso verosimile
se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde
con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393
consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione
di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2
Nel
caso specifico, si evince dall’estratto conto prodotto con il reclamo che il reclamante
pare effettivamente conseguire entrate regolari
(con l’eccezione di quelle versate dalla __________) dell’ordine di fr. 18'000.–
mensili e che per i primi sei mesi del 2018 ha incassato fr. 131'910.10,
ossia quasi fr. 22'000.– mensili (dall’estratto relativo al periodo dall’11
aprile al 31 dicembre 2017 risulta d’altronde sostanzialmente la stessa cifra).
Ciò gli permette apparentemente
di far fronte alle trattenute di reddito operate dall’ufficio d’esecuzione
per le procedure esecutive pervenute allo stadio del pignoramento e persino di
aumentarne l’importo, di modo che il raggiungimento di un accordo con i
creditori, tutti istituzionali,
non può al momento essere escluso. Oltre al credito dell’istante, il
reclamante ha del resto estinto ultimamente anche altre esecuzioni, sicché al
31.
luglio 2018 non aveva (più) attestati di carenza di beni né esecuzioni
giunte allo stadio della comminatoria di fallimento. Alla stessa data, d’altronde,
risultava pendente una sola esecuzione dell’istante (n. __________) per nominali
fr. 2'802.75. Il mancato pagamento dei premi LAMal correnti fatturati dall’istante
costituisce invero un cattivo segno, ma con un adeguato supporto contabile il regolare
pagamento di quei premi sembra possibile in considerazione delle consistenti
entrate dell’attività corrente e, debitamente comprovato, gli permetterebbe inoltre
di chiedere all’Ufficio d’esecuzione un aumento del proprio minimo esistenziale.
Tutto
ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della ditta del reclamante
non possa considerarsi minacciata a breve, un risanamento della sua situazione
finanziaria, gravata dai debiti contratti in passato in occasione dell’infelice
esperienza fatta con la “PI 1”, apparendo possibile a medio termine alla luce
dei contratti in essere. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. Egli è però
sin d’ora reso attento che, ove
dovesse essere in un prossimo futuro nuovamente dichiarato in fallimento, in
caso di reclamo egli non potrà contare sulla medesima indulgenza da parte della
Camera nell’apprezzamento della sua solvibilità.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegna indennità d’inconvenienza, non avendo la stessa formulato alcuna
domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di
giustizia di primo grado le sarà riversata prelevandola sull’anticipo versato
in questa sede. L’anticipo di fr. 920.– prelevato a copertura delle
spese di liquidazione del fallimento sarà retrocesso all’istante direttamente
dall’Ufficio dei fallimenti non appena il reclamante avrà pagato le spese
esecutive sorte dopo il fallimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 5 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).