Lexipedia

Decisione

14.2018.119

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità

27 settembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 13 giugno 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 5 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal

6 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 13 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

16 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Con com­plemento del reclamo del 31 luglio 2018,

RE 1 ha prodotto altra documentazione e chiesto la concessione dell’effetto sospensivo “definitivo”. Nelle sue osservazioni del 27 agosto

2018 l’istante ha postulato la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 13 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al

più presto il 6 luglio, in concreto il reclamo è sen­z’altro tempestivo. Lo è

pure il complemento di reclamo del 31 luglio 2018, tenuto conto del fatto che il

termine di ricorso è scaduto al più presto il terzo giorno utile dopo le ferie

estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) in virtù dell’art. 63 LEF (per

il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia lunedì 6 agosto

2018, il 1° agosto essendo festivo (Festa nazionale), il 4 agosto un sabato e

il 5 una domenica.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata l’11 luglio

2018.

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'471.40

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

4.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – il reclamante si è limitato a rilevare che il fallimento è dovuto

a un eccessivo indebitamento creatosi in seguito all’avvio nel 2016 di una

ditta individuale (la “PI 1 di RE 1”), poi chiusa nel novembre del 2017, mentre

la sua attività aziendale attuale gli garantisce introiti regolari (all’incirca

di fr. 18'000.– mensili), che rendono possibile un accordo di rateazione

con i suoi creditori, per lo più istituzionali. Nel complemento al reclamo,

egli allega di avere pagato l’unico attestato di carenza di beni a suo carico e

l’unica esecuzione giunta allo stadio del fallimento, e s’impegna ad aumentare

da fr. 370.– ad almeno fr. 500.– la rata mensile corrisposta all’Ufficio

d’esecu­­zione.

Da

parte sua l’istante, nelle osservazioni al reclamo,

afferma che il convenuto paga costantemente in ritardo i premi dell’assicura­­zione

malattia dal settembre del 2016, al punto che il saldo degli arretrati ammonta

ora a fr. 20'300.–. Lamenta inoltre ch’egli non abbia neppure rimborsato l’anticipo

di fr. 1'000.– da essa versato. Ritiene pertanto che il presupposto della

solvibilità non sia dato, motivo per cui postula la reiezione del reclamo.

4.1

Spetta

al debitore rendere verosimile la propria solvibilità. Un fatto è reso verosimile

se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde

con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393

consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione

di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

4.2

Nel

caso specifico, si evince dall’estratto conto prodotto con il reclamo che il reclamante

pare effettivamente conseguire entrate regolari

(con l’eccezione di quelle versate dalla __________) del­l’ordine di fr. 18'000.–

mensili e che per i primi sei mesi del 2018 ha incassato fr. 131'910.10,

ossia quasi fr. 22'000.– mensili (dal­l’estratto relativo al periodo dall’11

aprile al 31 dicembre 2017 risulta d’altronde sostanzialmente la stessa cifra).

Ciò gli permette apparentemente

di far fronte alle trattenute di reddito operate dal­l’ufficio d’esecuzione

per le procedure esecutive pervenute allo stadio del pignoramento e persino di

aumentarne l’importo, di modo che il raggiungimento di un accordo con i

creditori, tutti istituzionali,

non può al momento essere escluso. Oltre al credito del­l’istante, il

reclamante ha del resto estinto ultimamente anche altre esecuzioni, sicché al

31.

luglio 2018 non aveva (più) attestati di carenza di beni né esecuzioni

giunte allo stadio della comminatoria di fallimento. Alla stessa data, d’altronde,

risultava pendente una sola esecuzione dell’istante (n. __________) per nominali

fr. 2'802.75. Il mancato pagamento dei premi LAMal correnti fatturati dall’istante

costituisce invero un cattivo segno, ma con un adeguato supporto contabile il regolare

pagamento di quei premi sembra possibile in considerazione delle consistenti

entrate del­l’attività corrente e, debitamente comprovato, gli permetterebbe inoltre

di chiedere all’Ufficio d’esecuzione un aumento del proprio minimo esistenziale.

Tutto

ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della ditta del reclamante

non possa considerarsi minacciata a breve, un risanamento della sua situazione

finanziaria, gravata dai debiti contratti in passato in occasione dell’infelice

esperienza fatta con la “PI 1”, apparendo possibile a medio termine alla luce

dei contratti in essere. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. Egli è però

sin d’ora reso attento che, ove

dovesse essere in un prossimo futuro nuovamente dichiarato in fallimento, in

caso di reclamo egli non potrà contare sulla medesima indulgenza da parte della

Camera nell’apprezzamento della sua solvibilità.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegna indennità d’inconvenienza, non avendo la stessa formulato alcuna

domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di

giustizia di primo grado le sarà riversata prelevandola sull’anticipo versato

in questa sede. L’anti­­cipo di fr. 920.– prelevato a copertura delle

spese di liquidazione del fallimento sarà retrocesso all’istante direttamente

dall’Ufficio dei fallimenti non appena il reclamante avrà pagato le spese

esecutive sorte dopo il fallimento.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 5 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).