14.2018.12
Fallimento. Reclamo respinto perché il reclamante non ha provato di avere pagato il credito dell’istante né ha reso verosimile la propria solvibilità
20 febbraio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.12
Lugano
20 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 7 dicembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 29 gennaio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 18 gennaio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
(UE) di Bellinzona, il 7 dicembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 4'954.95 più interessi e spese.
Fatti
B. Entro
il termine impartito dal Pretore, la parte convenuta non ha presentato osservazioni
e le parti nemmeno hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 18 gennaio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 19 gennaio 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2018
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto
la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.
Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). In concreto, la sentenza è stata notificata alla RE 1 il 19 gennaio
2018, sicché presentato l’ultimo giorno utile, lunedì 29 gennaio, il reclamo è
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità
e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi
e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato
presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2),
oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione
è esaustiva.
2.1
Nella
fattispecie la reclamante non ha dimostrato, entro la scadenza del termine di
reclamo, di avere estinto il credito posto in esecuzione (n. __________) né di
avere ottenuto dall’istante una dilazione o il ritiro della domanda di
fallimento. Nel messaggio elettronico spedito il 25 gennaio 2018 (doc. I
accluso al reclamo) la CO 1 si limita a comunicare la propria disponibilità a
confermare all’autorità di ricorso l’avvenuto pagamento ma solo una volta
comprovato. Tale prova non è però stata prodotta entro il 29 gennaio 2018,
scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1). E anche se fosse stato
effettuato successivamente – ciò che a questa Camera non risulta –, non se ne
sarebbe potuto tenere conto secondo la chiara giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 136 III 294 segg. consid. 3).
2.2
Per
abbondanza si rileva come la reclamante non abbia reso verosimile neppure il
secondo presupposto per annullare il fallimento giusta l’art. 174 LEF, ovvero
la propria solvibilità. Il bilancio annesso al reclamo (doc. D) non è
revisionato, di modo che il suo valore probante non supera quello di semplici
allegazioni di parte, e lo stesso vale per il verbale dell’assemblea generale straordinaria
del 25 gennaio 2018 (doc. E). Tolta un’esecuzione perenta, le esecuzioni in
corso verso la reclamante sono ben 19 per un totale di quasi fr. 90'000.–,
di cui due sfociate in attestati di carenza di beni (doc. H). Soprattutto, il fatto
che la fallita non sia riuscita neppure a pagare il credito dell’istante, di
poco più di fr. 5'000.–, palesa seri problemi di liquidità, che si
trascinano già da tempo (secondo le sue stesse allegazioni la società ha conseguito
una perdita nel 2016). Anche sotto questo profilo il reclamo non è fondato e
deve pertanto essere respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali del presente giudizio, di fr. 150.–, sono poste a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).