14.2018.121
Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che vi ha portato dopo la sua dichiarazione. Solvibilità
21 agosto 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.121
Lugano
21 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.2148 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 aprile 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 24 aprile 2018 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'391.31 più interessi.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 27 giugno 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 12 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal 13 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 19 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
provvisorio parziale. Il 3 agosto 2018 RE 1 ha prodotto un complemento di
reclamo e ulteriori documenti. Né il reclamo né il complemento sono stati
intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse
alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16
luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento
del 3 agosto 2018, posto che la notifica è avvenuta durante le ferie estive (dal
15.
al 31 luglio, art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di reclamo è iniziato solo
il 2 agosto 2018 (DTF 96 III 50 consid. 3), per scadere lunedì 13 agosto 2018
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 17 luglio
2018.
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. 6) relativa al versamento di fr. 3'802.85
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 18 luglio 2018) prodotto dal reclamante
(doc. 7) si evince che nei suoi confronti erano pendenti ben 43 esecuzioni per
oltre fr. 850'000.–. Tolte però le esecuzioni pendenti allo
stadio della notifica del precetto esecutivo (in particolare l’esecuzione n. __________
per fr. 783'019.75) o sospese da opposizione, la cui reale consistenza non
può ancora dirsi certa, ne rimanevano 20 allo stadio del pignoramento per circa
fr. 20'000.– (ora 18 in seguito al pagamento di fr. 894.10 il 31 luglio
2018, doc. 15 accluso al complemento di reclamo), che paiono coperte dal valore
di stima dei due fondi pignorati, pur tenuto conto delle ipoteche nominali.
Quanto alle sette esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di
fallimento ancora pendenti al momento dell’inoltro del reclamo, RE 1 ha
dimostrato con il complemento del 3 agosto 2018 di averne pagato cinque (per
complessivi fr. 7'566.85, doc. 10) e di avere ottenuto una dilazione per
le altre due esecuzioni, previo il versamento
di due acconti iniziali di fr. 1'200.– (doc. 11) e 1'000.– (doc. 12
e 14). Considerati ancora altri pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di
fallimento per fr. 3'522.05 (doc. 7 pag. 5, es. 2577438 e doc. 8), risulta
che il reclamante ha ridotto ultimamente il proprio indebitamento di quasi fr. 18'000.–
(fr. 3'802.85
+ 3'522.05 + 894.10 + 7'566.85 + 2'200.–). Non
risultano infine essere stati rilasciati attestati di carenza di beni nei suoi
confronti (doc. 7).
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente
verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 12 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5 nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).