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Decisione

14.2018.121

Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che vi ha portato dopo la sua dichiarazione. Solvibilità

21 agosto 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 27 giugno 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 12 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal 13 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 19 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo

provvisorio parziale. Il 3 agosto 2018 RE 1 ha prodotto un complemento di

reclamo e ulteriori documenti. Né il reclamo né il complemento sono stati

intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse

alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16

luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento

del 3 agosto 2018, posto che la notifica è avvenuta durante le ferie estive (dal

15.

al 31 luglio, art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di reclamo è iniziato solo

il 2 agosto 2018 (DTF 96 III 50 consid. 3), per scadere lunedì 13 agosto 2018

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 17 luglio

2018.

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. 6) relativa al versamento di fr. 3'802.85

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 18 luglio 2018) prodotto dal re­clamante

(doc. 7) si evince che nei suoi confronti erano pendenti ben 43 esecuzioni per

oltre fr. 850'000.–. Tolte però le esecuzioni pendenti allo

stadio della notifica del precetto esecutivo (in particolare l’esecuzione n. __________

per fr. 783'019.75) o sospese da opposizione, la cui reale consistenza non

può ancora dirsi certa, ne rimanevano 20 allo stadio del pignoramento per circa

fr. 20'000.– (ora 18 in seguito al pagamento di fr. 894.10 il 31 luglio

2018, doc. 15 accluso al complemento di reclamo), che paiono coperte dal valore

di stima dei due fondi pignorati, pur tenuto conto delle ipoteche nominali.

Quanto alle sette esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di

fallimento ancora pendenti al momento dell’inoltro del reclamo, RE 1 ha

dimostrato con il complemento del 3 agosto 2018 di averne pagato cinque (per

complessivi fr. 7'566.85, doc. 10) e di avere ottenuto una dilazione per

le altre due esecuzioni, previo il versamento

di due acconti iniziali di fr. 1'200.– (doc. 11) e 1'000.– (doc. 12

e 14). Considerati ancora altri pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di

fallimento per fr. 3'522.05 (doc. 7 pag. 5, es. 2577438 e doc. 8), risulta

che il reclamante ha ridotto ultimamente il proprio indebitamento di quasi fr. 18'000.–

(fr. 3'802.85

+ 3'522.05 + 894.10 + 7'566.85 + 2'200.–). Non

risultano infine essere stati rilasciati attestati di carenza di beni nei suoi

confronti (doc. 7).

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 12 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5 nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).