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Decisione

14.2018.122

Opposizione al sequestro. Tempestività. Censure riguardanti la situazione economica e la salute del debitore

8 ottobre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 16 aprile 2018 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro della “quota parte/credito (35%) di RE 1 nella

divisione ereditaria CE N__________, di cui al conto bancario presso __________”, di cui l’avv. __________ è l’amministratore,

il tutto fino a concorrenza di fr. 22'496.– oltre

agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017. Quale

titolo del credito e causa del sequestro, CO 1 ha invocato la citata sentenza

della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna del 1°

dicembre 2017 e la sentenza d’irricevibilità della prima Ca­mera civile del 9

aprile 2018.

C. Avendo

il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con

decreto del giorno successivo, con istanza 12 giugno 2018 RE 1 ha presentato opposizione

al decreto di sequestro al medesimo giudice. Con le sue osservazioni del 25

giugno 2018 la controparte ha concluso per la reiezione dell’op­­posizione e la

conferma del decreto di sequestro.

D. Statuendo con decisione 3 luglio 2018 il Pretore ha respinto l’op­­posizione

e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese

processuali di fr. 100.– e ripetibili di fr. 600.– a favore della

parte sequestrante.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2018

per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. Il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC),

contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e

278.

cpv. 3 LEF) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La sentenza è stata notificata a RE 1 il 4

luglio 2018 (estratto EasyTrack). Il termine di 10 giorni è scaduto sabato 14

luglio, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 16 luglio 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno utile, il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli

atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti.

Nel

caso specifico, nella misura in cui il reclamante, per giustificare la

contestazione della decisione inerente all’assegnazione di ripetibili a favore

della controparte, si limita a rinviare ai motivi indicati nella non meglio

precisata “documentazione

inviata alla Pre­tura e vari

Tribunali”, il reclamo è

insufficientemente motivato (nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC) ed è pertanto

irricevibile.

2.

In

virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore

renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro

(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). Il decreto di

sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi

toccati nei propri diritti con opposizione allo stesso giudice che l’ha

pronunciato entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 LEF).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la decisione di sequestro era

stata notificata a RE 1 il 21 aprile 2018 con il verbale di sequestro del 19

aprile 2018, sicché il termine per opporsi al sequestro era scaduto già il 2

maggio 2018. Ha quindi respinto siccome tardiva l’opposizione al sequestro

presentata dal debitore solo il 12 giugno 2018.

4.

Nel

suo reclamo, RE 1 ammette di aver tralasciato di contestare il sequestro al

momento della notifica, ma sostiene di aver “fatto opposizione al precetto e ricorso” alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

e, pur avendo conoscenza che il termine per opporsi al sequestro era scaduto,

di averle inoltrato “un’istanza

motivata per un dissequestro dei beni sequestrati”. Il reclamante fa valere inoltre di aver bisogno della

parte di eredità sequestrata per coprire le spese mediche di cui necessita e

che non sono riconosciute dallo Stato perché troppo oneroso.

5.

Per

quanto riguarda la tempestività dell’opposizione al sequestro, il reclamante

riconosce di essere stato a conoscenza che il termine era già scaduto, ma

sostiene di aver fatto opposizione al precetto esecutivo a convalida e

“ricorso”. Non produce però gli allegati in questione né dimostra di averli

inoltrati entro dieci giorni dalla notifica della decisione di sequestro, per

tacere del fatto che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo non varrebbe

come opposizione al sequestro. Anche se RE 1 dovesse intendere come opposizione

al sequestro le proprie obiezioni del 25 maggio 2018 – menzionate nell’opposizione al sequestro, ma anch’esse

non agli atti (act. I) – nulla

cambierebbe al riguardo. Infatti, il termine è scaduto il 2 maggio 2018, motivo

per cui anche le sue “obiezioni” risulterebbero tardive. Al proposito non è il caso pertanto di soffermarsi

oltre.

6.

Relativamente

alle spese mediche che il reclamante pretende di dover sostenere, occorre

ricordare che censure riguardanti la situazione economica e la salute del

debitore non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.

278.

LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per ammettere

un’opposizione al sequestro, men che meno tardiva. Di conseguenza, nella misura

in cui è ammissibile il reclamo non può ch’essere respinto.

7.

La tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'496.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 2 LTF).