14.2018.122
Opposizione al sequestro. Tempestività. Censure riguardanti la situazione economica e la salute del debitore
8 ottobre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.122
Lugano
8 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.498 (opposizione al sequestro) della Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 12 giugno 2018 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sull’appello (recte:
reclamo) del 16 luglio 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 3 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Con sentenza del
1° dicembre 2017 (inc__________), su richiesta di CO 1 il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna ha ordinato la divisione dell’eredità nella
successione fu N__________ (1925), deceduta
ad __________ il 4 febbraio 2015. Contro tale sentenza RE 1 è insorto alla prima Camera civile con un
appello del 13 gennaio 2018, che è stato dichiarato irricevibile con decisione
del 9 aprile 2018, l’appellante non avendo versato i fr. 5'000.– richiesti a titolo di deposito __________).
Fatti
B. Con
istanza 16 aprile 2018 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro della “quota parte/credito (35%) di RE 1 nella
divisione ereditaria CE N__________, di cui al conto bancario presso __________”, di cui l’avv. __________ è l’amministratore,
il tutto fino a concorrenza di fr. 22'496.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017. Quale
titolo del credito e causa del sequestro, CO 1 ha invocato la citata sentenza
della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna del 1°
dicembre 2017 e la sentenza d’irricevibilità della prima Camera civile del 9
aprile 2018.
C. Avendo
il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con
decreto del giorno successivo, con istanza 12 giugno 2018 RE 1 ha presentato opposizione
al decreto di sequestro al medesimo giudice. Con le sue osservazioni del 25
giugno 2018 la controparte ha concluso per la reiezione dell’opposizione e la
conferma del decreto di sequestro.
D. Statuendo con decisione 3 luglio 2018 il Pretore ha respinto l’opposizione
e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese
processuali di fr. 100.– e ripetibili di fr. 600.– a favore della
parte sequestrante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2018
per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. Il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC),
contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e
278.
cpv. 3 LEF) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La sentenza è stata notificata a RE 1 il 4
luglio 2018 (estratto EasyTrack). Il termine di 10 giorni è scaduto sabato 14
luglio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 16 luglio 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno utile, il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli
atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Nel
caso specifico, nella misura in cui il reclamante, per giustificare la
contestazione della decisione inerente all’assegnazione di ripetibili a favore
della controparte, si limita a rinviare ai motivi indicati nella non meglio
precisata “documentazione
inviata alla Pretura e vari
Tribunali”, il reclamo è
insufficientemente motivato (nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC) ed è pertanto
irricevibile.
2.
In
virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore
renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro
(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). Il decreto di
sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi
toccati nei propri diritti con opposizione allo stesso giudice che l’ha
pronunciato entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 LEF).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la decisione di sequestro era
stata notificata a RE 1 il 21 aprile 2018 con il verbale di sequestro del 19
aprile 2018, sicché il termine per opporsi al sequestro era scaduto già il 2
maggio 2018. Ha quindi respinto siccome tardiva l’opposizione al sequestro
presentata dal debitore solo il 12 giugno 2018.
4.
Nel
suo reclamo, RE 1 ammette di aver tralasciato di contestare il sequestro al
momento della notifica, ma sostiene di aver “fatto opposizione al precetto e ricorso” alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
e, pur avendo conoscenza che il termine per opporsi al sequestro era scaduto,
di averle inoltrato “un’istanza
motivata per un dissequestro dei beni sequestrati”. Il reclamante fa valere inoltre di aver bisogno della
parte di eredità sequestrata per coprire le spese mediche di cui necessita e
che non sono riconosciute dallo Stato perché troppo oneroso.
5.
Per
quanto riguarda la tempestività dell’opposizione al sequestro, il reclamante
riconosce di essere stato a conoscenza che il termine era già scaduto, ma
sostiene di aver fatto opposizione al precetto esecutivo a convalida e
“ricorso”. Non produce però gli allegati in questione né dimostra di averli
inoltrati entro dieci giorni dalla notifica della decisione di sequestro, per
tacere del fatto che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo non varrebbe
come opposizione al sequestro. Anche se RE 1 dovesse intendere come opposizione
al sequestro le proprie obiezioni del 25 maggio 2018 – menzionate nell’opposizione al sequestro, ma anch’esse
non agli atti (act. I) – nulla
cambierebbe al riguardo. Infatti, il termine è scaduto il 2 maggio 2018, motivo
per cui anche le sue “obiezioni” risulterebbero tardive. Al proposito non è il caso pertanto di soffermarsi
oltre.
6.
Relativamente
alle spese mediche che il reclamante pretende di dover sostenere, occorre
ricordare che censure riguardanti la situazione economica e la salute del
debitore non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.
278.
LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per ammettere
un’opposizione al sequestro, men che meno tardiva. Di conseguenza, nella misura
in cui è ammissibile il reclamo non può ch’essere respinto.
7.
La tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'496.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 2 LTF).