14.2018.123
Fallimento. Domanda di concessione di un termine di 60 giorni per pagare i debiti
21 agosto 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.123
Lugano
21 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.4817 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 settembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dal gerente RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 18 settembre 2017 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 33'360.20 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 23 maggio 2018, fissata inizialmente per il 7 febbraio 2018,
è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza, facendo valere la
propria intenzione di far fronte al pagamento del dovuto nei successivi giorni.
C. Statuendo
con decisione del 9 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 10 luglio 2018 alle ore 10:00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo
stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del
suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione
di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui
è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 al
più presto il 10 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Nel
caso in esame la reclamante non ha dimostrato i presupposti appena ricordati,
in particolare di avere pagato il credito dell’istante od ottenuto una
dilazione né ha reso verosimile la propria solvibilità, invero dubbia, giacché
nei suoi confronti sono stati rilasciati 26 attestati di carenza di beni per
quasi fr. 90'000.–. Essa si è limitata a chiedere di “rendere
inefficace la dichiarazione di fallimento […] al fine di consentire nel breve
termine di 60 giorni il pagamento dei debiti ed il mantenimento dell’attività
di consulenza nel tempo”. Orbene, i presupposti dell’art.
174.
cpv. 2 LEF devono essere provati entro la scadenza del termine di reclamo
di 10 giorni (DTF 136 III 295 consid. 3.2) – verificatasi nel caso concreto il
6.
agosto 2018, ovvero il terzo giorno utile dopo le ferie estive (art. 56 n. 2
e 63 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) – e non entro i 60 giorni
indicati dalla reclamante. Infondato, il reclamo va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il
fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali, di fr. 230.–, già anticipate dalla reclamante, sono
poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).