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Decisione

14.2018.123

Fallimento. Domanda di concessione di un termine di 60 giorni per pagare i debiti

21 agosto 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 23 maggio 2018, fissata inizialmente per il 7 febbraio 2018,

è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza, facendo valere la

propria intenzione di far fronte al pagamento del dovuto nei successivi giorni.

C. Statuendo

con decisione del 9 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 10 luglio 2018 alle ore 10:00,

ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo

stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del

suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione

di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui

è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 al

più presto il 10 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Nel

caso in esame la reclamante non ha dimostrato i presupposti appena ricordati,

in particolare di avere pagato il credito del­l’istante od ottenuto una

dilazione né ha reso verosimile la propria solvibilità, invero dubbia, giacché

nei suoi confronti sono stati rilasciati 26 attestati di carenza di beni per

quasi fr. 90'000.–. Essa si è limitata a chiedere di “rendere

inefficace la dichiarazione di fallimento […] al fine di consentire nel breve

termine di 60 giorni il pagamento dei debiti ed il mantenimento dell’attività

di consulenza nel tempo”. Orbene, i presupposti dell’art.

174.

cpv. 2 LEF devono essere provati entro la scadenza del termine di reclamo

di 10 giorni (DTF 136 III 295 consid. 3.2) – verificatasi nel caso concreto il

6.

agosto 2018, ovvero il terzo giorno utile dopo le ferie estive (art. 56 n. 2

e 63 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) – e non entro i 60 giorni

indicati dalla reclamante. Infondato, il reclamo va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il

fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali, di fr. 230.–, già anticipate dalla reclamante, sono

poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).